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Document 32009R0625
Regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi
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Regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi
Il presente regolamento instaura un regime comune applicabile alle importazioni nell’Unione europea (UE) di prodotti provenienti da determinati paesi terzi. Definisce inoltre le procedure che consentono all’UE di adottare le misure di vigilanza e di salvaguardia necessarie a tutelare gli interessi dell’UE.
ATTO
Regolamento (CE) n. 625/2009 del Consiglio, del 7 luglio 2009, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi.
SINTESI
L’importazione dei prodotti disciplinati dal presente regolamento è libera e pertanto non forma oggetto di alcuna restrizione quantitativa, fatte salve le eventuali misure di salvaguardia.
Campo di applicazione
Il presente regolamento si applica ai prodotti originari di uno qualsiasi dei seguenti paesi terzi: Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Kazakstan, Corea del Nord, Russia, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan e Vietnam. Sono esclusi dal suo campo di applicazione i prodotti tessili soggetti a un regime comune specifico d'importazione.
Procedura d'informazione e di consultazione
Qualora l’andamento delle importazioni dovesse rendere necessario il ricorso a misure di vigilanza o di salvaguardia, la Commissione ne viene informata dai paesi dell’UE. Su richiesta di un paese dell’UE o su iniziativa della Commissione, è possibile avviare consultazioni. Tali consultazioni si svolgono nell’ambito di un comitato consultivo composto da rappresentanti di ciascun paese dell’UE e presieduto da un rappresentante della Commissione.
Le consultazioni vertono in particolare:
Se necessario, le consultazioni possono aver luogo per iscritto. In tal caso, i paesi dell’UE possono esprimere il loro parere o richiedere una consultazione orale entro un termine compreso tra cinque e otto giorni lavorativi.
Procedura d'inchiesta
Qualora, al termine delle consultazioni, ritenga che esistano elementi di prova sufficienti per giustificare un’inchiesta, la Commissione apre un’inchiesta entro un mese e ne pubblica l’avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, riassumendo le informazioni ricevute e stabilendo il termine entro il quale gli interessati possono fornire informazioni e chiedere di essere sentite dalla Commissione.
Nell’ambito dell’inchiesta la Commissione esamina:
Quando è addotta una minaccia di grave pregiudizio, la Commissione esamina altresì se sia chiaramente prevedibile che una situazione particolare possa trasformarsi in un pregiudizio reale. A tal riguardo, la Commissione può tenere conto anche del tasso d’incremento delle esportazioni verso l’UE e della capacità di esportazione del paese di origine o di esportazione.
L’inchiesta dovrebbe essere condotta entro nove mesi. In circostanze eccezionali, questo periodo può essere prolungato al massimo di altri due mesi.
I diritti procedurali (accesso a informazioni non riservate, diritto di essere ascoltato, trattamento riservato) devono essere rispettati nel corso dell’intera procedura.
Al termine dell’inchiesta, la Commissione presenta al comitato consultivo una relazione e, in base alle conclusioni dell’inchiesta, chiude l’inchiesta o decide di adottare misure di vigilanza o di salvaguardia.
Misure di vigilanza
Quando gli interessi dell’UE lo richiedono, la Commissione può, su richiesta di un paese dell’UE o di propria iniziativa, decretare la vigilanza a posteriori per determinate importazioni o assoggettare determinate importazioni a una vigilanza preventiva. L’immissione in libera pratica nell’UE dei prodotti soggetti a vigilanza preventiva è subordinata alla presentazione di un documento di vigilanza. Tale documento è valido in tutta l’UE, indipendentemente dal paese dell’UE che l’ha rilasciato.
A tal riguardo, il presente regolamento differisce dal regolamento (CE) n. 260/2009 (regime comune applicabile alle importazioni da altri paesi terzi). Quando vengano adottate misure di tal genere, le condizioni di utilizzazione o di rilascio dei documenti d'importazione potranno essere più rigorose per i paesi di cui sopra rispetto a quelle applicabili agli altri paesi terzi. In particolare, quando gli interessi dell’UE lo impongano, la Commissione può limitare il termine di utilizzazione del documento d'importazione preliminare, subordinarlo a determinate condizioni o inserire addirittura una clausola di revoca.
Misure di salvaguardia
Se un prodotto è importato nell’UE in quantitativi talmente accresciuti o a condizioni tali da arrecare o da minacciare di arrecare grave pregiudizio ai produttori dell’UE, possono essere adottate misure di salvaguardia. Le condizioni sono analoghe a quelle previste dal regolamento (CE) n. 260/2009. Le misure di salvaguardia si applicano a tutti i prodotti immessi in libera pratica dopo la loro entrata in vigore. Tali misure non ostano tuttavia all'immissione in libera pratica dei prodotti già avviati verso l'UE.
Il presente regolamento non osta all’adempimento di obblighi derivanti da disposizioni speciali di accordi conclusi tra l’UE e i paesi terzi di cui sopra. Non osta inoltre all’adozione e all’applicazione da parte dei paesi dell’UE di divieti, restrizioni quantitative o misure di vigilanza giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone, degli animali o dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico e archeologico nazionale o di tutela della proprietà industriale e commerciale, e di speciali formalità in materia di cambio.
Riferimenti
Atto |
Entrata in vigore |
Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri |
Gazzetta ufficiale |
Regolamento (CE) n. 625/2009 |
6.8.2009 |
- |
GU L 185, 17.7.2009 |
ATTI COLLEGATI
Regolamento (UE) n. 1241/2009 della Commissione, del 16 dicembre 2009, che proroga e aggiorna il campo di applicazione della vigilanza preventiva sulle importazioni di determinati prodotti siderurgici originari di alcuni paesi terzi.
Ultima modifica: 11.02.2011