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Document 32009L0057

    Dispositivi di protezione in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote

    Stato giuridico del documento Questa sintesi è stata archiviata e non sarà aggiornata. Consultare 'Veicoli agricoli e forestali sicuri' per informazioni aggiornate sullargomento.

    Dispositivi di protezione in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote

    La presente direttiva è una versione codificata della direttiva 77/536/CE e rientra nel quadro del ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote al fine di consolidare il mercato interno.

    ATTO

    Direttiva 2009/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa ai dispositivi di protezione in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote (Testo rilevante ai fini del SEE).

    SINTESI

    La presente direttiva stabilisce le prescrizioni tecniche relative alla progettazione e alla costruzione di certi tipi di trattori agricoli o forestali per quanto riguarda i dispositivi di protezione in caso di capovolgimento, nell'ambito della procedura di omologazione CE.

    A quale tipo di veicoli si applica la direttiva?

    La presente direttiva si applica ai trattori aventi le seguenti caratteristiche:

    • altezza minima dal suolo non superiore a 1 000 mm;
    • carreggiata fissa o regolabile di uno degli assi motori non inferiore a 1 150 mm;
    • possibilità di essere munito di un dispositivo di accoppiamento polivalente per attrezzature smontabili e di un dispositivo di trazione;
    • massa compresa fra 1,5 e 6 tonnellate.

    I trattori di cui trattasi devono essere muniti di un dispositivo di protezione in caso di capovolgimento (cabina o telaio di sicurezza). Tale dispositivo prevede una struttura installata sui trattori avente essenzialmente lo scopo di evitare ovvero limitare i rischi per il conducente in caso di capovolgimento del trattore durante un’utilizzazione normale. Le strutture devono garantire uno spazio libero sufficientemente ampio da salvaguardare l’integrità fisica del conducente che ha poche possibilità di muoversi sul suo sedile.

    Quali sono le condizioni di omologazione CE?

    Per essere autorizzati a commercializzare il veicolo, il costruttore del trattore o il fabbricante del dispositivo di protezione dovranno presentare una domanda di omologazione CE, che dev'essere corredata, in particolare, di un disegno in scala, fotografie e una breve descrizione del dispositivo di protezione.

    Il dispositivo di protezione omologato deve recare le seguenti iscrizioni:

    • il marchio di fabbrica o commerciale;
    • il marchio di omologazione.

    Gli Stati membri non possono vietare la commercializzazione dei veicoli muniti di dispositivi recanti il marchio di omologazione, a meno che non siano conformi alle prescrizioni.

    La direttiva 2009/57/CE abroga la direttiva 77/536/CEE ed è a sua volta abrogata dal regolamento (UE) n. 167/2013 a decorrere dal 1o gennaio 2016.

    RIFERIMENTI

    Atto

    Entrata in vigore

    Termine ultimo di recepimento negli Stati membri

    Gazzetta ufficiale

    Direttiva 2009/57/CE

    23.10.2009

    -

    GU L 261 del 3.10.2009

    Atto/i modificatore/i

    Data di entrata in vigore

    Data limite di trasposizione negli Stati membri

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    Direttiva 2013/15/UE

    1.7.2013

    1.7.2013

    GU L 158 del 10.6.2013

    Ultima modifica: 02.07.2014

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