Convenzione relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali
SINTESI DI:
Convenzione relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali
Protocollo riguardante alcuni aspetti inerenti al materiale aeronautico, annesso alla convenzione relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali
Protocollo riguardante alcuni aspetti inerenti al materiale rotabile ferroviario, annesso alla convenzione relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali, e decisione 2009/940/CE sulla firma del protocollo
Decisione 2009/370/CE sull’adesione della Comunità europea alla convenzione relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali e al protocollo riguardante alcuni aspetti inerenti al materiale aeronautico
Decisione 2014/888/UE relativa all’approvazione del protocollo riguardante alcuni aspetti inerenti al materiale rotabile ferroviario, annesso alla convenzione relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali
Decisione (UE) 2022/1022 relativa alla firma del protocollo della convenzione relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali riguardante alcuni aspetti inerenti al materiale minerario, agricolo e da costruzione (protocollo MAC)
Protocollo della convenzione relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali riguardante alcuni aspetti inerenti al materiale minerario, agricolo e da costruzione (protocollo MAC)
QUAL È LO SCOPO DELLA CONVENZIONE, DEL PROTOCOLLO E DELLE DECISIONI?
- La convenzione sugli interessi internazionali delle attrezzature mobili (convenzione di Città de Capo) prevede norme per la creazione e gli effetti di interessi internazionali relativi a determinate categorie di attrezzature mobili specificate nei suoi protocolli: beni aeronautici, materiale rotabile ferroviario, beni di tipo spaziale e materiale minerario, agricolo e da costruzione (MAC).
- La decisione 2009/370/CE autorizza l’adesione dell’Unione europea (Unione) alla convenzione di città del Capo e al relativo protocollo sui beni aeronautici.
- La decisione 2009/940/CE autorizza la firma da parte dell’Unione del protocollo alla convenzione che stabilisce norme specifiche per il materiale rotabile ferroviario.
- La decisione 2014/888/UE autorizza l’approvazione del protocollo sul materiale rotabile ferroviario per conto dell’Unione.
- La decisione (UE) 2022/1022 autorizza la firma del protocollo alla convenzione che stabilisce norme specifiche per le attrezzature MAC.
PUNTI CHIAVE
Convenzione di Città del Capo
- La convenzione di Città del Capo cerca di risolvere il problema di ottenere determinati diritti opponibili per i beni mobili strumentali di alto valore, in particolare:
- beni aeronautici;
- materiale rotabile ferroviario;
- beni di tipo spaziale.
- I diversi sistemi giuridici adottano approcci diversi alle garanzie, ai contratti con riserva di proprietà e ai contratti di leasing, che creano incertezza per gli istituti di credito, rendendoli meno disposti a fornire finanziamenti per tali beni.
- Il trattato istituisce norme internazionali per la registrazione dei contratti di vendita (comprese le agenzie di registrazione dedicate), delle obbligazioni garantite (diritti di ritenzione), dei leasing e dei contratti di vendita con riserva.
- Comprende inoltre i rimedi legali per l’adempimento delle obbligazioni nel finanziamento degli accordi, tra cui il pignoramento e l’effetto di specifiche leggi in materia di fallimento degli stati.
Protocollo sui beni aeronautici
Per beni aeronautici si intendono cellule di aeromobili, motori di aerei ed elicotteri.
Il protocollo stabilisce come la convenzione si applica specificatamente alle vendite internazionali di tali beni, ivi compreso in termini di:
- requisiti di forma, effetti e registrazione dei contratti di vendita;
- rimedi, ad esempio in caso di insolvenza, e norme per i debitori;
- istituzione di un registro internazionale relativo alle garanzie internazionali sulle parti di aeromobili;
- competenza giurisdizionale e norme in materia di diritto applicabile.
Protocollo sul materiale rotabile ferroviario
Per materiale rotabile ferroviario si intendono i veicoli mobili su un binario ferroviario fisso o collocati direttamente su, al di sopra o al di sotto di una via guidata, insieme a elementi quali sistemi di trazione, motori, freni, assi e altri componenti, attrezzature e parti, installati o incorporati nei veicoli.
Il protocollo stabilisce come la convenzione si applica specificatamente alle vendite internazionali di tale materiale rotabile, ivi compreso in termini di:
- identificazione del materiale ferroviario rotabile;
- rimedi, ad esempio in caso di insolvenza;
- istituzione di un registro internazionale relativo alle garanzie internazionali sul materiale ferroviario rotabile;
- competenza giurisdizionale e norme in materia di diritto applicabile.
Protocollo sul materiale minerario, agricolo e da costruzione
Il protocollo stabilisce come la convenzione si applica specificatamente alle vendite internazionali di tali beni, ivi compreso in termini di:
- identificazione dei beni;
- associazione con beni immobili;
- rimedi, ad esempio in caso di insolvenza;
- istituzione di un registro internazionale relativo alle attrezzature MAC;
- competenza giurisdizionale e norme in materia di diritto applicabile.
DATA DI ENTRATA IN VIGORE
- La convenzione e il protocollo sono entrati in vigore il 1° marzo 2006.
- I protocolli sul materiale rotabile ferroviario e sulle attrezzature MAC non sono ancora entrati in vigore.
DOCUMENTI PRINCIPALI
Convenzione relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali (GU L 121 del 15.5.2009, pag. 8).
Protocollo riguardante alcuni aspetti inerenti al materiale aeronautico, annesso alla convenzione relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali (GU L 121 del 15.5.2009, pag. 25).
Decisione 2009/370/CE del Consiglio, del 6 aprile 2009, sull’adesione della Comunità europea alla convenzione relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali e al protocollo riguardante alcuni aspetti inerenti al materiale aeronautico, adottati congiuntamente a Città del Capo il 16 novembre 2001 (GU L 121 del 15.5.2009, pag. 3).
Decisione 2009/940/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla firma da parte della Comunità europea del protocollo riguardante alcuni aspetti inerenti al materiale rotabile ferroviario, annesso alla convenzione relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali, adottato a Lussemburgo il 23 febbraio 2007 (GU L 331 del 16.12.2009, pag. 1).
Decisione 2014/888/UE del Consiglio, del 4 dicembre 2014, relativa all’approvazione, a nome dell’Unione europea, del protocollo riguardante alcuni aspetti inerenti al materiale rotabile ferroviario, annesso alla convenzione relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali, adottato a Lussemburgo il 23 febbraio 2007 (GU L 353 del 10.12.2014, pag. 9).
Decisione (UE) 2022/1022 del Consiglio, del 9 giugno 2022, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, del protocollo della convenzione relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali riguardante alcuni aspetti inerenti al materiale minerario, agricolo e da costruzione e minerario (protocollo MAC) (GU L 172 del 29.6.2022, pag. 1).
Proposta di Decisione del Consiglio sulla firma, a nome dell’Unione europea, del protocollo della convenzione relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali riguardante alcuni aspetti inerenti al materiale agricolo, da costruzione e minerario (protocollo MAC) [COM(2021) 746 final del 3.12.2021].
DOCUMENTI CORRELATI
Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte terza — Politiche e azioni interne dell’Unione — Titolo V — Spazio di libertà, sicurezza e giustizia — Capo 3 — Cooperazione giudiziaria in materia civile — Articolo 81 (ex articolo 65 del TCE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 78).
Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte quinta — Azione esterna dell’Unione — Titolo V — Accordi internazionali — Articolo 218 (ex articolo 300 del TCE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 144).
Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (rifusione) (GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1).
Si veda la versione consolidata.
Ultimo aggiornamento: 12.01.2023