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Document 32008R0762

    Statistiche sull’acquacoltura

    Statistiche sull’acquacoltura

     

    SINTESI DI:

    Regolamento (CE) n. 762/2008 relativo alla trasmissione di statistiche sull’acquacoltura

    QUAL È LO SCOPO DEL REGOLAMENTO?

    Esso istituisce un sistema comune per la produzione di statistiche dell’Unione europea nel settore dell’acquacoltura*, per contribuire a esaminare e valutare il mercato dei prodotti dell’acquacoltura all’interno di una sana gestione della politica comune della pesca.

    Il regolamento abroga il Regolamento (CE) n. 788/96 del Consiglio.

    PUNTI CHIAVE

    I paesi dell’UE devono presentare statistiche annuali su tutti gli impianti di acquacoltura presenti sul loro territorio utilizzando sondaggi o altri metodi approvati che coprano almeno il 90 % della produzione, con la stima della parte rimanente, salvo che non venga approvata una deroga.

    Se la produzione annua totale è inferiore a 1 000 tonnellate, il paese può presentare dati sintetici di stima della produzione totale.

    La produzione deve essere identificata per specie, tuttavia le specie che non superano le 500 tonnellate o il 5 % della produzione totale possono essere stimate e aggregate. Incubatoi e vivai* la produzione di tali specie può essere stimata.

    I dati vengono inviati entro dodici mesi dalla fine dell’anno civile di riferimento e coprono gli aspetti seguenti:

    • la produzione annuale (volume e valore unitario) dell’acquacoltura;
    • le immissioni annuali nell’acquacoltura basata su catture*;
    • la produzione annuale di incubatoi e vivai;
    • la struttura del settore dell’acquacoltura (ogni tre anni).

    Valutazione della qualità

    Ciascuno Stato membro fornisce una relazione annuale sulla qualità dei dati trasmessi e una relazione metodologica dettagliata. Questa relazione descrive le modalità di rilevazione e di compilazione dei dati e contiene informazioni riguardanti:

    • le tecniche di campionamento,
    • i metodi di stima e le fonti utilizzate diverse dalle indagini, nonché
    • una valutazione della qualità delle stime che ne risultano.

    La Commissione europea (Eurostat) valuta le relazioni e presenta le sue conclusioni al gruppo di lavoro del comitato permanente di statistica sulla pesca.

    Relazione di valutazione

    Ogni tre anni, la Commissione europea sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione sulle statistiche compilate e, in particolare, sulla loro pertinenza e qualità. Questa relazione contiene inoltre un’analisi costi/benefici del sistema per la rilevazione dei dati statistici e indica le prassi ottimali idonee a ridurre il carico di lavoro e ad aumentare l’utilità e la qualità dei dati.

    A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

    Viene applicato a partire dal 1 gennaio 2009.

    CONTESTO

    Per ulteriori informazioni, si consulti:

    TERMINI CHIAVE

    Acquacoltura: l’allevamento di pesci, molluschi e piante acquatiche, sia nelle aree interne che marine, sfruttando tecniche studiate per aumentare la produzione oltre la naturale capacità dell’ambiente.
    Incubatoi e vivai: per la riproduzione artificiale, l’incubazione e l’allevamento durante le prime fasi di vita di animali acquatici. A fini statistici, gli incubatoi sono limitati alla produzione di uova fecondate. Si considera che le prime fasi di vita degli animali acquatici avvengano in vivaio.
    Acquacoltura basata su catture: la pratica di prelevare esemplari dall’ambiente naturale e il loro successivo impiego nell’acquacoltura;

    DOCUMENTO PRINCIPALE

    Regolamento (UE) n. 762/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativo alla trasmissione di statistiche sull’acquacoltura da parte degli Stati membri e che abroga il regolamento (CE) n. 788/96 del Consiglio (GU L 218 del 13.8.2008, pagg. 1-13).

    Le successive modifiche al regolamento (CE) n. 762/2008 sono state incorporate nel documento originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

    ATTI COLLEGATI

    Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149, del 20.5.2014, pagg. 1-66).

    Si veda la versione consolidata.

    Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 marzo 2009 relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all’Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87, 31.3.2009, pagg. 164-173).

    Si veda la versione consolidata.

    Ultimo aggiornamento: 15.05.2018

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