EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0177

Registri di imprese utilizzati a fini statistici

Stato giuridico del documento Questa sintesi è stata archiviata e non sarà aggiornata. Consultare 'Statistiche europee sulle imprese' per informazioni aggiornate sullargomento.

Registri di imprese utilizzati a fini statistici

 

SINTESI DI:

Regolamento 177/2008: norme standard per le statistiche sulle imprese

QUAL È LO SCOPO DEL REGOLAMENTO?

Abrogando e sostituendo il regolamento (CEE) n. 2186/93, il presente regolamento cerca di stabilire norme standard per i registri di imprese*utilizzati a fini statistici in tutti i paesi dell’Unione europea (UE), per garantire la compilazione di dati affidabili e comparabili che aiuteranno le istituzioni dell’UE ad analizzare l’attività delle imprese in tutta l'Europa.

PUNTI CHIAVE

Ogni paese dell’UE è invitato a istituire almeno un registro di imprese standardizzato utilizzato a fini statistici contenente le seguenti unità statistiche:

  • tutte le imprese che contribuiscono al prodotto interno lordo del paese dell’UE dove hanno sede e le loro unità locali (quali magazzini, fabbriche o laboratori);
  • le «unità giuridiche» (persone, organizzazioni ecc.) che costituiscono un’unità statistica;
  • i gruppi di imprese multinazionali (ossia gruppi composti da almeno due unità giuridiche con sede in paesi diversi);
  • tutte le unità giuridiche di un gruppo di imprese multinazionale con sede in tale paese;
  • i gruppi composti da imprese tutte residenti in tale paese.

Per maggiori dettagli relativi a tali unità e alla loro definizione precisa, si veda l’allegato al regolamento (CEE) n. 696/93.

Obblighi nazionali

Ogni paese dell’UE deve:

  • garantire che i propri registri di imprese utilizzati a fini statistici forniscano dati affidabili, accurati e aggiornati (e dimostrarlo in una relazione, se richiesto dall’ufficio statistico dell’UE, Eurostat);
  • aggiornare i propri registri almeno una volta all’anno (iscrizioni e cancellazioni);
  • eseguire analisi statistiche usando i dati presenti nei propri registri e inviarle alla Commissione.

Obblighi della Commissione europea

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL PRESENTE REGOLAMENTO?

Esso è in vigore dal 25 marzo 2008.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, consultare:

* TERMINI CHIAVE

Registri di imprese: basi di dati utilizzate per produrre statistiche sulle imprese. Esse contengono elenchi di unità statistiche che mappano tutti i relativi attori economici, ossia aziende ed enti pubblici e senza scopo di lucro. Esse registrano inoltre informazioni relative a modifiche nella composizione di tali unità (start-up, cessazioni e eventuali modifiche introdotte, ad esempio, da fusioni, acquisizioni o ristrutturazioni), occupazione, fatturato, ecc.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (CE) n. 177/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, che istituisce un quadro comune per i registri di imprese utilizzati a fini statistici e abroga il regolamento (CEE) n. 2186/93 del Consiglio (GU L 61 del 5.3.2008, pag. 6-16)

DOCUMENTI COLLEGATI

Regolamento (CEE) n. 696/93 del Consiglio, del 15 marzo 1993, sulle unità statistiche per l'osservazione e l'analisi del sistema di produzione nella Comunità (GU L 76 del 30.3.1993, pag. 1-11)

Modifiche successive al regolamento (CEE) n. 696/93 sono state integrate nel testo originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull’attuazione del regolamento (CE) n. 177/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, che istituisce un quadro comune per i registri di imprese utilizzati a fini statistici e abroga il regolamento (CEE) n. 2186/93 del Consiglio (COM(2015) 90 final del 5.3.2015)

Ultimo aggiornamento: 07.11.2016

In alto