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Document 32007D0339

Accordi in materia di aviazione tra Unione europea e Stati Uniti

Accordi in materia di aviazione tra Unione europea e Stati Uniti

 

SINTESI DI:

Accordo sui trasporti aerei sottoscritto tra la Comunità europea e gli Stati Uniti

Decisione 2007/339/CE concernente la firma e l’applicazione provvisoria dell’accordo sui trasporti aerei tra l’Unione europea e gli Stati Uniti

Decisione (UE) 2020/1110 sulla conclusione dell’accordo sui trasporti aerei tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America

QUAL È L’OBIETTIVO DELL’ACCORDO E DELLE DECISIONI?

  • L’accordo prevede l’apertura di tutte le rotte transatlantiche per le compagnie aeree dell’Unione europea (Unione) e degli Stati Uniti. È stato modificato da un protocollo nel 2010 (si veda l’accordo di seconda fase);
  • comprende altresì una disposizione volta a sviluppare ulteriormente l’accordo per questioni quali la proprietà e il controllo delle compagnie aeree;
  • la decisione 2007/339/CE e la decisione (UE) 2020/1110 segnano rispettivamente la firma da parte della Comunità europea e l’approvazione dell’accordo da parte dell’Unione.

PUNTI CHIAVE

Accesso al mercato: diritti di traffico e questioni commerciali/operative

  • L’accordo permette alle compagnie aeree dell’Unione di:
    • effettuare voli verso gli Stati Uniti da qualsiasi aeroporto dell’Unione, indipendentemente dal loro luogo di stabilimento all’interno dell’Unione (concetto di vettore comunitario);
    • operare rotte internazionali tra l’Unione e gli Stati Uniti (diritti di terza* e quarta* libertà), e rotte oltre i territori dell’Unione e degli Stati Uniti (diritti di quinta libertà*), senza restrizioni sul numero di voli o sul tipo di aeromobile;
    • esercitare senza limiti la settima libertà* relativa ai servizi cargo, sebbene non vi siano servizi cargo di settima libertà aggiuntivi per le compagnie aeree statunitensi oltre a quelli precedentemente concessi da otto Stati membri dell’Unione;
    • operare voli limitati di settima libertà per i servizi passeggeri tra gli Stati Uniti e qualsiasi altro punto dello Spazio aereo comune europeo* (ECAA) sebbene tali diritti non vengano concessi alle compagnie aeree statunitensi.
  • L’accordo consente la libertà dei prezzi, anche se i vettori statunitensi non possono fissare i prezzi per le rotte interne all’Unione, e contiene norme dettagliate su affiliazione commerciale e impiego del marchio per permettere alle compagnie aeree dell’Unione di estendere la loro presenza nel mercato statunitense.
  • L’accordo permette inoltre la condivisione dei codici illimitata, ossia due o più compagnie aeree possono condividere lo stesso volo, e concede alle compagnie aeree dell’Unione nuove opportunità per fornire aeromobili con equipaggio (noto come accordo di noleggio con equipaggio) alle compagnie aeree statunitensi sulle rotte internazionali.

Accesso al mercato: proprietà e controllo

  • Le compagnie statunitensi garantiscono:
    • la percentuale di proprietà ammissibile per i cittadini dell’Unione, compresa la possibilità di superare il 50 % del totale delle azioni;
    • l’equo e rapido esame delle transazioni che coinvolgono investimenti dell’Unione in compagnie aeree statunitensi.
  • Le compagnie aeree dell’Unione garantiscono:
    • il diritto di limitare gli investimenti statunitensi nelle compagnie aeree dell’Unione al 25 % delle azioni con diritto di voto, rispecchiando il sistema statunitense;
    • l’accettazione da parte degli Stati Uniti di qualsiasi compagnia aerea dell’Unione posseduta o controllata dall’Unione o da cittadini dello Spazio aereo comune europeo.
  • Le compagnie aeree di paesi terzi garantiscono:
    • l’accettazione unilaterale da parte degli Stati Uniti della proprietà e del controllo dell’Unione di qualsiasi compagnia aerea nello Spazio economico europeo, nello Spazio aereo comune europeo e in diciotto paesi africani.
  • Il comitato misto istituito dall’accordo svolge un ruolo nelle questioni riguardanti la proprietà e il controllo.

Cooperazione normativa

L’accordo contribuisce a rafforzare la cooperazione tra le due parti nei seguenti settori:

  • protezione: la collaborazione per la stesura di pratiche e norme compatibili e per ridurre al minimo le divergenze normative in materia di sicurezza;
  • sicurezza: consultazione e cooperazione più efficaci in caso di problemi di sicurezza da entrambe le parti;
  • politica di concorrenza: l’impegno a cooperare per l’applicazione di un regime di concorrenza agli accordi che hanno un impatto sul mercato transatlantico e a promuovere approcci normativi compatibili a tali accordi;
  • sovvenzioni pubbliche: il riconoscimento che queste possono influenzare le compagnie aeree impedendo un’equa competizione, nonché la necessità di disposizioni che permettano di sollevare preoccupazioni a riguardo;
  • ambiente: il riconoscimento dell’importanza della tutela dell’ambiente e delle intenzioni di sviluppare una migliore cooperazione tecnica per ridurre le emissioni del trasporto aereo e migliorare l’efficienza del carburante.

L’accordo comprende altresì una chiara tabella di marcia che stabilisce un elenco non esaustivo di «punti d’interesse prioritario» per la negoziazione di un accordo di seconda fase.

Accordo di seconda fase

Ulteriori negoziazioni tra l’Unione e gli Stati Uniti sono state avviate nel 2008 e hanno portato alla firma di un accordo di seconda fase nel 2010. Questo protocollo si basa sul primo accordo e riguarda opportunità aggiuntive d’investimento e di accesso al mercato. Inoltre, rafforza il quadro per la cooperazione in settori normativi quali la sicurezza, la protezione, gli aspetti sociali e, in particolare, l’ambiente, per il quale entrambe le parti hanno concordato una dichiarazione congiunta.

La Norvegia e l’Islanda hanno aderito all’accordo nel 2011.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

L’accordo è entrato in vigore il 29 giugno 2020. Tuttavia, è stato applicato provvisoriamente dal 30 marzo 2008 (articolo 25 dell’accordo sui trasporti aerei). Il protocollo di modifica dell’accordo sui trasporti aerei è entrato in vigore il 5 maggio 2022.

CONTESTO

  • Prima dell’accordo del 2007, le relazioni in materia di trasporti aerei con gli Stati Uniti erano disciplinate da accordi bilaterali tra gli Stati membri e gli Stati Uniti. Sedici Stati membri avevano già posto in essere accordi «open skies». Tuttavia, tale approccio frammentario si è rivelato un ostacolo poiché impediva la conclusione di un autentico mercato unico.
  • Nel 2002, la Corte di giustizia dell’Unione europea ha emesso sentenze per i casi segnalati dalla Commissione europea (C-466/98, C-467/98, C468/98, C-469/98, C-472/98, C-475/98 e C-476/98). Tali sentenze hanno chiarito la ripartizione delle competenze esterne tra l’Unione e gli Stati membri, nonché alcune questioni relative alla libertà di stabilimento.
  • Di conseguenza, la Commissione ha ricevuto l’autorizzazione a negoziare un accordo aereo con gli Stati Uniti applicabile a tutta l’Unione.
  • Per ulteriori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

Diritti di terza libertà. In materia di servizi aerei internazionali di linea, il diritto o privilegio, concesso da un paese all’altro, di sbarcare, nel territorio del primo paese, il traffico proveniente dal paese di origine del vettore.
Diritti di quarta libertà. In materia di servizi aerei internazionali di linea, il diritto o privilegio, concesso da un paese all’altro, di imbarcare nel territorio del primo paese, il traffico destinato al paese di origine del vettore.
Diritti di quinta libertà. In materia di servizi aerei internazionali di linea, il diritto o il privilegio, concesso da un paese all’altro, di sbarcare o imbarcare, nel territorio del primo paese, il traffico proveniente da o diretto in un paese terzo.
Settima libertà. In materia di servizi aerei internazionali di linea, il diritto o privilegio, concesso da un paese all’altro, di trasportare il traffico tra il territorio del paese che concede tale diritto e qualsiasi altro paese terzo. Ciò non richiede che il servizio sia connesso o sia un’estensione di qualsiasi servizio aereo da/per il paese di origine del vettore.
Spazio aereo comune europeo. Comprende gli Stati membri, l’Albania, la Bosnia-Erzegovina, l’Islanda, il Kosovo*, il Montenegro, la Macedonia del Nord, la Norvegia e la Serbia.

DOCUMENTI PRINCIPALI

Accordo sui trasporti aerei (GU L 134 del 25.5.2007, pag. 4).

Le modifiche successive all’accordo sui trasporti aerei sono state integrate nel testo originale. Questa versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Decisione 2007/339/CE del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri dell’Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, del 25 aprile 2007, concernente la firma e l’applicazione provvisoria dell’accordo sui trasporti aerei tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e gli Stati Uniti d’America, dall’altro (GU L 134 del 25.5.2007, pag. 1).

Decisione (UE) 2020/1110 del Consiglio, del 23 gennaio 2018, sulla conclusione a nome dell’Unione europea dell’accordo sui trasporti aerei tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e gli Stati Uniti d’America, dall’altro (GU L 244 del 29.7.2020, pag. 6).

DOCUMENTI CORRELATI

Informazione riguardante l’entrata in vigore del protocollo di modifica dell’accordo sui trasporti aerei tra gli Stati Uniti d’America e la Comunità europea e i suoi Stati membri (GU L 126 del 29.4.2022, pag. 1).

Informazione riguardante l’entrata in vigore dell’accordo sui trasporti aerei tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e gli Stati Uniti d’America, dall’altro (GU L 261 dell’11.8.2020, pag. 1).

Decisione 2011/708/UE del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri dell’Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, del 16 giugno 2011, concernente la firma, a nome dell’Unione, e l’applicazione provvisoria dell’accordo sui trasporti aerei fra gli Stati Uniti d’America, da un lato, l’Unione europea e i suoi Stati membri, d’altro lato, l’Islanda, d’altro lato, e il Regno di Norvegia, d’altro lato; e concernente la firma, a nome dell’Unione, e l’applicazione provvisoria dell’accordo addizionale fra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, l’Islanda, d’altro lato, e il Regno di Norvegia, d’altro lato, riguardante l’applicazione dell’accordo sui trasporti aerei fra gli Stati Uniti d’America, da un lato, l’Unione europea e i suoi Stati membri, d’altro lato, l’Islanda, d’altro lato, e il Regno di Norvegia, d’altro lato (GU L 283 del 29.10.2011, pag. 1).

Decisione 2010/465/UE del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri dell’Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, del 24 giugno 2010, concernente la firma e l’applicazione provvisoria del protocollo di modifica dell’accordo sui trasporti aerei tra gli Stati Uniti d’America, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro (GU L 223 del 25.8.2010, pag. 1).

Protocollo di modifica dell’accordo sui trasporti aerei tra gli Stati Uniti d’America e la Comunità europea e i suoi Stati membri firmato il 25 e 30 aprile 2007 (GU L 223 del 25.8.2010, pag. 3).


* Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione UNSCR 1244/99 e con il parere della Corte internazionale di giustizia sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

Ultimo aggiornamento: 06.05.2022

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