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Document 32006R1934

    Strumento finanziario di cooperazione con i paesi industrializzati e gli altri paesi e territori ad alto reddito (2007-2013)

    Stato giuridico del documento Questa sintesi è stata archiviata e non sarà aggiornata perché il documento sintetizzato non è più in vigore o non rispecchia la situazione attuale.

    Strumento finanziario di cooperazione con i paesi industrializzati e gli altri paesi e territori ad alto reddito (2007-2013)

    Lo strumento finanziario di cooperazione per il periodo 2007-2013 darà maggiore impulso alla cooperazione dell'Unione europea (UE) con i paesi industrializzati e i paesi e territori ad alto reddito. La Comunità europea intende intensificare le sue relazioni bilaterali con i paesi industrializzati e quelli ad alto reddito onde rafforzare il ruolo e la posizione dell'UE nel mondo, consolidare le istituzioni multilaterali e contribuire all'equilibrio dell'economia mondiale e del sistema internazionale.

    ATTO

    Regolamento (CE) n. 1934/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, che istituisce uno strumento finanziario per la cooperazione con paesi e territori industrializzati e con altri ad alto reddito.

    SINTESI

    Da dieci anni a questa parte, l'Unione europea (UE) ha intensificato le sue relazioni bilaterali con i paesi industrializzati e gli altri paesi e territori ad alto reddito, segnatamente nell'America settentrionale, nell'Asia orientale e sud-orientale e nella regione del Golfo.

    Il presente regolamento intende intensificare ulteriormente le relazioni dell'UE con questi paesi in modo da consolidare le istituzioni multilaterali, contribuire all'equilibrio e allo sviluppo dell'economia mondiale e del sistema internazionale e rafforzare il ruolo e la posizione dell'UE nel mondo.

    Queste relazioni, che abbracciano già un gran numero di settori, potrebbero essere ulteriormente approfondite laddove l'UE abbia interessi comuni con i paesi industrializzati e gli altri paesi e territori ad alto reddito, come auspicato sia dall'UE che dai paesi interessati. In tale contesto, lo strumento finanziario di cooperazione per il periodo 2007-2013 intende consolidare la cooperazione tra l'UE e i paesi partner.

    Natura dello strumento finanziario di cooperazione

    Lo strumento sostiene tutte le forme di cooperazione (bilaterale, regionale o multilaterale) con i paesi industrializzati e gli altri paesi e territori ad alto reddito per le quali l'UE è competente, con particolare attenzione alla cooperazione economica, finanziaria e tecnica. Lo strumento si prefigge in particolare di:

    • promuovere la cooperazione, i partenariati e le imprese comuni tra attori economici, accademici e scientifici delle parti;
    • incentivare gli scambi bilaterali, i flussi d'investimento e i partenariati economici;
    • favorire il dialogo tra gli attori politici, economici e sociali delle parti;
    • promuovere i contatti fra i popoli e i programmi di istruzione e formazione;
    • incentivare i progetti di cooperazione in settori quali la ricerca, la scienza e la tecnologia, l'energia, i trasporti e l'ambiente e altre materie di comune interesse per la Comunità e i paesi partner;
    • migliorare la conoscenza, la comprensione e la visibilità dell'UE nei paesi partner.

    Lo strumento si prefigge altresì di promuovere presso i paesi partner, attraverso il dialogo e la cooperazione, i principi su cui si basa l'UE: libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell'uomo, delle libertà fondamentali e dello Stato di diritto.

    Si creeranno in tal modo condizioni più favorevoli allo sviluppo delle relazioni tra l'UE e i paesi suddetti oltre a promuovere il dialogo.

    Lo strumento riguarda i paesi industrializzati e i paesi e territori ad alto reddito caratterizzati da strutture e valori politici, economici e istituzionali simili a quelli dell'UE e che intrattengono già relazioni molto intense con l'Unione. Questi paesi, inoltre, svolgono spesso un ruolo determinante negli organismi multilaterali.

    I paesi in questione sono: Australia, Bahrein, Brunei, Canada, Taipei cinese, Hong Kong, Giappone, Repubblica di Corea, Kuwait, Macao, Nuova Zelanda, Oman, Qatar, Arabia saudita, Singapore, Emirati Arabi Uniti e Stati Uniti. L'elenco di questi paesi, allegato al regolamento, potrà essere modificato per tener conto, in particolare, dei cambiamenti apportati all'elenco del Comitato OCSE per l'aiuto allo sviluppo.

    Allo scopo di promuovere la cooperazione regionale, si potranno concedere finanziamenti a titolo del presente regolamento anche a paesi che non figurano nell'allegato qualora l'azione da realizzare abbia carattere regionale o transfrontaliero.

    Lo strumento deve inoltre essere attuato in modo coerente con l'azione esterna dell'UE.

    Gestione e attuazione

    Lo strumento finanziario di cooperazione interviene sulla base di programmi di cooperazione pluriennali che definiscono gli interessi strategici e le priorità della Comunità, gli obiettivi generali e i risultati auspicati, stabilendo inoltre i settori ammissibili al finanziamento comunitario e le assegnazioni finanziarie indicative per i settori prioritari e i paesi partner. I programmi non possono andare oltre il periodo di validità del presente regolamento e sono soggetti a revisione intermedia o ad eventuali revisioni ad hoc.

    Basandosi sui programmi di cooperazione pluriennali, la Commissione adotta programmi d'azione annuali che stabiliscono gli obiettivi perseguiti, i settori d'intervento, i risultati attesi, le modalità di gestione e l'importo totale del finanziamento previsto. Contengono inoltre una descrizione delle azioni da finanziare e un'indicazione dell'importo del finanziamento corrispondente.

    Possono beneficiare di un finanziamento, tra l'altro, le seguenti entità:

    • i paesi partner e loro regioni, istituzioni e organismi decentrati;
    • le organizzazioni internazionali, comprese le organizzazioni regionali, nella misura in cui contribuiscono agli obiettivi del presente regolamento;
    • gli organismi misti istituiti dai paesi e dalle regioni partner e dalla Comunità;
    • le agenzie dell'UE.

    Gli aiuti forniti a titolo dello strumento possono consistere in:

    • accordi di sovvenzionamento, comprese le borse di studio;
    • contratti di appalto;
    • contratti di lavoro;
    • accordi di finanziamento.

    I programmi di cooperazione sono finanziati dal bilancio generale dell'Unione europea, totalmente o sotto forma di cofinanziamento con:

    • gli Stati membri, le loro autorità regionali e locali e i relativi enti pubblici e parastatali;
    • i paesi partner e i relativi enti pubblici e parastatali;
    • le organizzazioni internazionali e quelle regionali, comprese le istituzioni finanziarie internazionali (IFI) e regionali;
    • le società, le imprese, le altre organizzazioni e gli altri operatori economici privati;
    • paesi partner beneficiari dei fondi ed altri organismi ammissibili al finanziamento.

    Lo strumento viene gestito in modo da tutelare gli interessi finanziari della Comunità. A tal fine, la Commissione e la Corte dei conti possono sottoporre a verifiche documentali o in loco, a priori e a posteriori, qualsiasi contraente o subcontraente che abbia ricevuto fondi comunitari.

    La Commissione procede ad una valutazione periodica dei programmi finanziati ed elabora raccomandazioni finalizzate al miglioramento degli interventi futuri. Presenta inoltre al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale riguardante l'esito dell'esecuzione del bilancio, le azioni e i programmi finanziati e i loro risultati.

    La Commissione presenterà entro il 31 dicembre 2010 una relazione sui primi tre anni di attuazione proponendo, se del caso, di modificare il presente regolamento.

    La Commissione è assistita da un comitato.

    Lo strumento dispone di una dotazione di 172 milioni di euro per il periodo 2007-2013.

    Il presente regolamento abroga il regolamento (CE) n. 382/2001 del Consiglio relativo all'attuazione di progetti destinati a promuovere la cooperazione e le relazioni commerciali tra l'Unione europea e i paesi industrializzati dell'America settentrionale, dell'Estremo oriente e dell'Australasia.

    Riferimenti

    Atto

    Data di entrata in vigore - Data di scadenza

    Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

    Gazzetta ufficiale

    Regolamento (CE) n. 1934/2006 [adozione: CNS/2006/0807]

    31.12.2006 - 31.12.2013

    -

    GU L 405 del 30.12.2006

    Ultima modifica: 13.09.2007

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