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Dokumentas 32006R1931
Traffico frontaliero locale alle frontiere terrestri esterne
Esso istituisce un regime applicabile al traffico frontaliero locale alle frontiere terrestri esterne degli Stati membri e introduce inoltre a questo scopo un lasciapassare per il traffico frontaliero locale.
Condizioni di ingresso e di soggiorno
Per traffico frontaliero locale si intende il passaggio regolare e frequente della frontiera esterna dell’UE da parte dei cittadini di paesi extra-comunitari limitrofi residenti nelle zone frontaliere con l’UE per ragioni legittime.
Questi residenti frontalieri possono attraversare la frontiera terrestre esterna di un paese dell’UE, a condizione che:
Queste persone sono autorizzate a soggiornare nella zona di frontiera per una durata massima fissata nell’accordo bilaterale tra il paese dell’UE e il paese extra-comunitario limitrofo. La durata massima autorizzata di ciascun soggiorno non deve superare i tre mesi.
Esso si applica all’Islanda e alla Norvegia, poiché costituisce uno sviluppo dell’acquis di Schengen (ossia le leggi comunitarie in essere all’interno dell’area Schengen, uno spazio europeo privo di frontiere interne nel quale cittadini comunitari, molti cittadini non comunitari e turisti possono muoversi liberamente senza controlli alle frontiere) oltre che alla Svizzera e al Liechtenstein. Non si applica all’Irlanda e al Regno Unito (1).
Autorizzazioni
Ai residenti frontalieri sarà rilasciato un lasciapassare limitato alla zona di frontiera con una validità minima di un anno e una validità massima di cinque anni.
Questi lasciapassare hanno gli stessi elementi di sicurezza dei permessi di soggiorno.
I diritti saranno equivalenti a quelli dovuti per un visto che consente più ingressi, a breve termine. Tuttavia, gli Stati membri sono liberi di decidere di ridurre o addirittura rinunciare ai diritti. Secondo il regolamento (UE) 2017/1954, che modifica il regolamento (CE) n. 1030/2002 sul modello UE per i permessi di soggiorno per cittadini di paesi terzi, gli elementi di sicurezza dei lasciapassare per il traffico frontaliero locale sono allineati a quelli dei permessi di soggiorno per renderli più sicuri e prevenire le falsificazioni. L’allegato al regolamento (UE) 2017/1954 contiene le specifiche tecniche per il formato del fronte e del retro della carta. Tali specifiche comprendono una fotografia di identità integrata in modo sicuro nel corpo della carta e protetta da un elemento diffrattivo otticamente variabile dell’immagine, il materiale di cui è costituita la carta (policarbonato o polimero sintetico equivalente) e il colore, il processo e le tecniche di stampa da usare.
Accordi per l’applicazione del regime di traffico frontaliero locale
I paesi dell’UE possono concludere accordi sul traffico frontaliero locale con paesi extra-comunitari limitrofi. Essi possono anche mantenere gli accordi esistenti, purché essi siano conformi al presente regolamento. Inoltre, i paesi dell’UE devono garantire che i paesi extra-comunitari applichino il principio di reciprocità e concedano un trattamento comparabile ai cittadini dell’UE che desiderano recarsi nella loro zona di frontiera.
Tali accordi possono consentire ai residenti frontalieri di utilizzare:
I paesi dell’UE devono applicare sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in caso di abuso del regime di traffico frontaliero locale. Tali sanzioni contemplano la possibilità di annullare o revocare il lasciapassare.
Inclusione dell’oblast di Kaliningrad e di taluni distretti amministrativi polacchi nella zona di frontiera ammissibile
Il presente regolamento è stato modificato dal regolamento (UE) n. 1342/2011 per includere l’oblast di Kaliningrad e taluni distretti amministrativi polacchi nella zona di frontiera ammissibile, secondo l’accordo bilaterale concluso a tal fine fra la Polonia e la Federazione russa. Tale accordo bilaterale è stato sospeso a partire dal 4 luglio 2016.
Comunicazione della Commissione del 2016
Nel 2015 oltre 50 milioni di cittadini di paesi terzi hanno visitato l’UE, con oltre 200 milioni di attraversamenti di frontiera alle frontiere esterne dell’area Schengen. Oltre a questi flussi regolari di viaggio, nel 2015 il conflitto in Medio Oriente e altrove ha generato 1,8 milioni di attraversamenti irregolari alle frontiere esterne dell’Europa. Tenendo presenti queste cifre e con gli attacchi terroristici sullo sfondo, alla fine del 2015 e all’inizio del 2016, la Commissione europea ha pubblicato una comunicazione che definisce le opzioni su come i sistemi di informazione esistenti e futuri potrebbero migliorare sia la gestione delle frontiere esterne che la sicurezza interna nell’UE. Ciò è servito ad avviare i lavori volti a migliorare l’architettura di gestione dei dati dell’UE nel pieno rispetto dei diritti fondamentali, in particolare la protezione dei dati personali.
È entrato in vigore il 19 gennaio 2007.
Per ulteriori informazioni, consultare:
Regolamento (CE) n. 1931/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che stabilisce norme sul traffico frontaliero locale alle frontiere terrestri esterne degli Stati membri e che modifica le disposizioni della convenzione Schengen (GU L 405 del 30.12.2006, pagg. 1-22). Testo ripubblicato nella rettifica (GU L 29, del 3.2.2007, pag. 3).
Le modifiche successive al regolamento (CE) n. 1931/2006 sono state integrate nel testo originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio: Sistemi d’informazione più solidi e intelligenti per le frontiere e la sicurezza (COM(2016) 205 final, del 6.4.2016).
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio: Relazione sull’attuazione e sul funzionamento del regolamento (UE) n. 1342/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1931/2006 includendo l’oblast di Kaliningrad e taluni distretti amministrativi polacchi nella zona di frontiera ammissibile, e sull’accordo bilaterale concluso a tal fine tra la Polonia e la Federazione russa (COM(2014) 74 final, del 19.2.2014).
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio: Seconda relazione sull’attuazione e sul funzionamento del regime di traffico frontaliero locale introdotto dal regolamento n. 1931/2006 (COM(2011) 47 final, del 9.2.2011).
Relazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio sull’attuazione e sul funzionamento del regime di traffico frontaliero locale introdotto con regolamento (CE) n. 1931/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce norme sul traffico frontaliero locale alle frontiere terrestri esterne degli Stati membri (COM(2009) 383 final, del 24.7.2009).
Regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi (GU L 157 del 15.6.2002, pag. 1).
Si veda la versione consolidata.
Ultimo aggiornamento: 04.05.2020
(1) Il Regno Unito esce dall’Unione europea e diventa un paese terzo (un paese extra UE) a partire dal 1° febbraio 2020.