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Document 32006R1198
Fondo europeo per la pesca
Questa sintesi è stata archiviata e non sarà aggiornata. Consultare 'Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (2014-2020)' per informazioni aggiornate sullargomento.
Fondo europeo per la pesca
Il regolamento istituisce un nuovo Fondo europeo per la pesca (FEP) per il periodo 2007-2013. Il Fondo prevede un aiuto finanziario per agevolare l'applicazione della riforma del 2002 della politica comune della pesca (PCP) e sostenere le necessarie ristrutturazioni correlate all'evoluzione del settore.
ATTO
Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca [Cfr. Atto(i) modificatore(i)].
SINTESI
Il Fondo europeo per la pesca (FEP) deve contribuire alla realizzazione degli obiettivi della politica comune della pesca (PCP) ossia deve garantire la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse marine. A tal fine, il Fondo può accordare un sostegno finanziario inteso a:
Assi prioritari
Il FEP si articola intorno a cinque assi prioritari.
Programmazione
Una delle principali finalità del FEP è semplificare l'assegnazione e la gestione dei Fondi. Per essere ammessi a beneficiare di un aiuto a titolo del Fondo europeo per la pesca, gli Stati membri devono presentare alla Commissione un piano strategico e un programma operativo.
Il piano strategico nazionale stabilisce gli obiettivi e le priorità nazionali per l'attuazione della PCP. Entro il 31 dicembre 2011 la Commissione avvierà un dibattito con gli Stati membri al fine di valutare i progressi compiuti nell'attuazione dei piani strategici sulla base delle conclusioni delle valutazioni intermedie.
I piani strategici servono come base per elaborare dei programmi operativi volti ad attuare le politiche e le priorità per le quali è previsto un cofinanziamento del FEP. La Commissione approva detti programmi mediante decisione, dopo averne verificato la conformità agli obiettivi del FEP. All’occorrenza essa può chiedere un adeguamento del programma operativo.
I programmi operativi vengono sottoposti a tre valutazioni. Agli Stati membri competono le valutazioni preliminari e intermedie, mentre la Commissione realizza la valutazione finale. Per il finanziamento delle valutazioni può essere utilizzata la dotazione riservata all'assistenza tecnica.
Competenze
Il regolamento definisce le competenze degli Stati membri e della Commissione in relazione al FEP. Agli Stati membri compete in particolare l'obbligo di informare il pubblico, i potenziali beneficiari e le parti interessate delle possibilità offerte dal FEP, in modo da garantire la trasparenza degli interventi del Fondo, e valorizzare il ruolo della Comunità.
Quadro finanziario
Il FEP ha una dotazione di 4 304 milioni di euro per il periodo 2007-2013. Durante questo periodo, la Commissione propone di assegnare in media 615 milioni di euro all’anno agli Stati membri che hanno deciso di beneficiare degli aiuti del FEP (tutti gli Stati membri eccetto il Lussemburgo).
Gli importi vengono suddivisi tra gli Stati membri secondo l’importanza del settore della pesca, il numero di addetti e gli adeguamenti ritenuti necessari per la pesca e per la continuità delle attività.
Ad eccezione di talune spese effettuate dalla Commissione e rimborsate al 100 % dal FEP, il contributo massimo del Fondo è sempre calcolato in relazione alla spesa pubblica totale. Esso varia in funzione degli assi prioritari ed è più elevato nelle regioni più svantaggiate e nei nuovi Stati membri, che rientrano cioè nel nuovo obiettivo di convergenza nell'ambito dei Fondi strutturali. Inoltre l'intensità dell'aiuto pubblico autorizzato per operazione finanziata varia in funzione degli stessi parametri (cfr. allegato II del presente regolamento).
Il regolamento stabilisce norme in materia di ammissibilità delle spese (articolo 55), gestione finanziaria, rettifiche finanziarie, stanziamenti di bilancio e rimborso. Esso istituisce un comitato del Fondo europeo per la pesca incaricato di assistere la Commissione nella gestione del FEP.
La partecipazione dell’Unione non può essere superiore al contributo pubblico e al massimale dell’intervento del FEP per ciascun asse prioritario e ciascun obiettivo. Sono tuttavia possibili deroghe a fronte di richeste scritte di uno Stato membro e in determinate condizioni (vedasi articolo 76).
Gestione, sorveglianza e controllo
Per poter presentare domande di pagamento gli Stati membri sono tenuti a designare:
Ogni anno le autorità di gestione devono presentare alla Commissione una relazione annuale sulla quale la Commissione formula le proprie osservazioni. La Commissione elabora una sintesi delle relazioni e la integra nella propria relazione annuale che trasmette al Parlamento, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. Gli Stati membri devono inoltre presentare, anteriormente al 31 marzo 2017, una relazione finale sull'attuazione del programma operativo.
Contesto
Il FEP è il nuovo strumento di programmazione della pesca nell'ambito delle prospettive finanziarie dell’UE per il periodo 2007-2013; esso sostituisce lo Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP).
Come per gli altri Fondi europei, il FEP riflette i principi del nuovo approccio orientato alla semplificazione, alla trasparenza, alla pianificazione strategica e a una maggiore responsabilità degli Stati membri riguardo alla scelta e all’attuazione dei Fondi. Per il finanziamento delle spese realizzate nell'ambito della PCP, il FEP rappresenta uno dei due strumenti disponibili.
Riferimenti
Atto |
Data di entrata in vigore |
Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri |
Gazzetta ufficiale |
Regolamento (CE) n. 1198/2006 |
4.9.2006 |
- |
GU L 223 del 15.8.2006 |
Atto(i) modificatore(i) |
Entrata in vigore |
Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri |
Gazzetta ufficiale |
Regolamento (CE) n. 387/2012 |
16.5.2012 |
- |
GU L 129 del 16.5.2012 |
Le modifiche e correzioni successive al regolamento (CE) n. 1198/2006 sono state integrate nel testo di base.
ATTI COLLEGATI
Decisione 2008/693/CE della Commissione, del 13 agosto 2008, recante modifica della decisione C(2006) 4332, che fissa, per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013, una ripartizione annuale indicativa per Stato membro degli stanziamenti d’impegno comunitari del Fondo europeo per la pesca [Gazzetta ufficiale L 229 del 28.8.2008].
Ultima modifica: 13.01.2013