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Document 32006D0515

Convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali

Convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali

 

SINTESI DI:

Decisione 2006/515/CE relativa alla conclusione della convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali

Il testo della convenzione è allegato alla decisione.

QUAL È L’OBIETTIVO DELLA DECISIONE E DELLA CONVENZIONE?

La decisione approva la convenzione UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali per conto dell’Unione europea (Unione).

La convenzione mira a sostenere le politiche e le misure a livello nazionale attraverso:

  • la creazione di un sistema di governance trasparente, partecipativo e informato per la cultura;
  • l’incoraggiamento del flusso di beni e servizi culturali e della mobilità di artisti e professionisti in ambito culturale;
  • la promozione di politiche di sviluppo sostenibile e programmi internazionali di assistenza che integrano la cultura in modo strategico;
  • la promozione della libertà artistica e dei diritti sociali ed economici degli artisti.

PUNTI CHIAVE

Obiettivi della convenzione

  • Proteggere e promuovere la diversità delle espressioni culturali;
  • creare le condizioni per permettere alle culture di prosperare e interagire in modo reciprocamente vantaggioso;
  • incentivare il dialogo tra le culture e gli scambi culturali di più ampio respiro nel mondo, basati sul rispetto e sulla cultura della pace;
  • promuovere l’interculturalità, ovvero le espressioni culturali condivise tramite il dialogo e il rispetto reciproco, sviluppando l’interazione culturale e gettando ponti tra le persone;
  • promuovere il rispetto per la diversità delle espressioni culturali e la sensibilizzazione sul suo valore a livello locale, nazionale e internazionale;
  • riaffermare l’importanza del legame tra cultura e sviluppo ovunque, in particolare nei paesi in via di sviluppo, e sostenere le azioni nazionali e internazionali tese al riconoscimento del valore concreto di tale legame;
  • riconoscere la natura distintiva di attività, beni e servizi culturali quali portatori d’identità, di valori e di senso;
  • riaffermare il diritto sovrano dei paesi di attuare politiche e misure a protezione e promozione della diversità delle espressioni culturali;
  • rafforzare la cooperazione e la solidarietà internazionale in uno spirito di collaborazione al fine in particolare di accrescere le capacità dei paesi in via di sviluppo di proteggere e promuovere la diversità delle espressioni culturali.

Linee direttrici

  • La diversità culturale può essere protetta e promossa solo se vengono garantiti i diritti umani e le libertà fondamentali;
  • i paesi hanno il diritto sovrano di adottare misure e politiche per proteggere e promuovere la diversità delle espressioni culturali sul proprio territorio;
  • la protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali implicano il riconoscimento della pari dignità e del rispetto di tutte le culture, comprese quelle delle persone appartenenti a minoranze e quelle dei popoli autoctoni;
  • la cooperazione e la solidarietà a livello internazionale dovrebbero permettere ai paesi, in particolare a quelli in via di sviluppo, di creare e rafforzare i mezzi necessari alla propria espressione culturale;
  • gli aspetti culturali dello sviluppo sono importanti quanto gli aspetti economici, e le persone e i popoli hanno il diritto fondamentale di parteciparvi e di goderne;
  • la diversità culturale è una grande ricchezza per le singole persone e le società, nonché una condizione essenziale per uno sviluppo sostenibile a beneficio delle generazioni presenti e future;
  • l’accesso paritario a una gamma ricca e diversificata di espressioni culturali da tutto il mondo e l’accesso delle culture ai mezzi di espressione e diffusione rappresentano elementi importanti per la valorizzazione della diversità culturale e incoraggiano la comprensione reciproca;
  • quando i paesi adottano misure volte a favorire la diversità delle espressioni culturali, dovrebbero fare in modo di promuovere in modo adeguato l’apertura alle altre culture del mondo e di garantire la conformità di tali misure agli obiettivi perseguiti dalla convenzione.

Definizioni presenti nella convenzione

  • Diversità culturale, si riferisce alla molteplicità delle forme mediante le quali si esprimono le culture dei gruppi e delle società. Tali espressioni sono tramandate all’interno e tra i gruppi e le società e comprendono la creazione artistica e il suo godimento.
  • Contenuto culturale, si riferisce al senso simbolico, alla dimensione artistica e ai valori culturali che hanno alla radice o che esprimono identità culturali.
  • Espressioni culturali, si riferisce alle espressioni che risultano dalla creatività delle persone, dei gruppi e delle società e che hanno un contenuto culturale.
  • Attività, beni e servizi culturali, sono tutto ciò che incarna o trasmette espressioni culturali, indipendentemente dal loro eventuale valore commerciale.
  • Industrie culturali, sono quelle che producono e distribuiscono beni o servizi culturali.
  • Politiche e misure culturali, sono quelle relative alla cultura, a livello locale, nazionale, regionale o internazionale. Possono incentrarsi sulla cultura o essere destinate ad avere un effetto diretto sulle espressioni culturali delle persone, dei gruppi o delle società.

Diritti e doveri delle parti della convenzione

  • Misure destinate a promuovere le espressioni culturali, prestando particolare attenzione alle condizioni e alle esigenze particolari di donne e di diversi gruppi sociali, comprese le persone appartenenti a minoranze e i popoli autoctoni.
  • Misure destinate a proteggere le espressioni culturali, comprese le situazioni in cui le espressioni culturali sul suo territorio sono esposte a un rischio di estinzione o a una minaccia grave oppure necessitano di un qualche tipo di salvaguardia urgente.
  • Condivisione delle informazioni e trasparenza, tra cui la presentazione di relazioni all’UNESCO ogni quattro anni e la designazione di un punto di contatto nazionale.
  • Educazione e sensibilizzazione del pubblico, il che comprende l’istituzione di programmi d’istruzione, formazione e scambio.
  • Il ruolo della società civile nella protezione e nella promozione della diversità delle espressioni culturali.
  • Promozione della cooperazione internazionale al fine di creare condizioni propizie alla promozione della diversità delle espressioni culturali, anche nelle situazioni in cui è esposta a gravi minacce.
  • Integrazione della cultura nello sviluppo sostenibile a tutti i livelli.
  • Sostegno alla cooperazione per lo sviluppo sostenibile e la riduzione della povertà, in particolare per quanto riguarda i paesi in via di sviluppo, nell’ottica di favorire l’emergere di un settore culturale dinamico.
  • Sviluppo di collaborazioni fra e all’interno del settore pubblico e privato e le organizzazioni senza fini di lucro.
  • Trattamento preferenziale per i paesi in via di sviluppo.
  • Istituzione di un Fondo internazionale per la diversità culturale.
  • Scambio, analisi e diffusione delle informazioni.

Organi della convenzione

  • La Conferenza delle Parti, che costituisce l’organo plenario e supremo della convenzione, si riunisce in sessione ordinaria ogni due anni.
  • Il Comitato intergovernativo per la protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali si riunisce una volta all’anno. È composto dai rappresentanti dei paesi che sono parti della convenzione, eletti per un mandato di quattro anni dalla Conferenza delle Parti.
  • Il Segretariato dell’UNESCO fornisce assistenza amministrativa.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

La convenzione è entrata in vigore il 18 marzo 2007.

CONTESTO

Si veda anche:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Decisione 2006/515/CE del Consiglio, del 18 maggio 2006, relativa alla conclusione della convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali (GU L 201 del 25.7.2006, pag. 15).

Ultimo aggiornamento: 30.11.2021

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