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Document 32005R0302

    Controllo di sicurezza delle materie nucleari

    Controllo di sicurezza delle materie nucleari

     

    SINTESI DI:

    Regolamento (Euratom) n. 302/2005 concernente l’applicazione del controllo di sicurezza dell’Euratom

    QUAL È LO SCOPO DEL REGOLAMENTO?

    Il regolamento rivede e stabilisce le regole sul controllo di sicurezza delle materie nucleari, in particolare in considerazione dell’allargamento dell’UE e alla luce degli sviluppi nel settore della tecnologia nucleare e della tecnologia dell’informazione. Tali regole mirano a garantire che le materie nucleari non vengano destinate a finalità diverse da quelle dichiarate in origine.

    PUNTI CHIAVE

    Ambito di applicazione

    Il presente regolamento si applica a ogni persona o impresa che crei o gestisca un impianto per la produzione, la separazione, il ritrattamento, l’immagazzinamento o altro uso di materie grezze o di materie fissili speciali. Non si applica alle questioni derivanti da prodotti finiti utilizzati per scopi non nucleari.

    Il regolamento abroga il regolamento della Commissione (Euratom) n. 3227/76 e i regolamenti della Commissione (Euratom) n. 220/90 e il regolamento della Commissione (Euratom) n. 2130/93.

    Dichiarazione relativa alle caratteristiche tecniche

    In esito al protocollo aggiuntivo 1999/188/Euratom, le caratteristiche tecniche fondamentali dei nuovi impianti devono essere trasmesse alla Commissione europea almeno 200 giorni prima della data prevista per la prima consegna di materie nucleari, in base al modulo di cui all’allegato I.

    Per i nuovi impianti che dispongano di una quantità di materie nucleari superiore a un «chilogrammo effettivo» (equivalente a un chilogrammo di plutonio), la dichiarazione deve contenere le informazioni relative al proprietario, all’esercente, al fine, all’ubicazione, al tipo, alla capacità e alla data prevista per l’entrata in funzione, da comunicare almeno 200 giorni prima dell’inizio della costruzione. Le informazioni relative alle variazioni sono comunicate entro 30 giorni dal completamento della modifica.

    Programma delle attività

    La Commissione deve essere informata sul programma annuale delle attività riguardanti le operazioni, l’arrivo dei materiali e il trattamento dei rifiuti e gli esercenti devono dare almeno 40 giorni prima di effettuare un inventario fisico.

    Controlli di sicurezza nucleare

    Gli utilizzatori di materie nucleari devono tenere un sistema di contabilità e fornire alla Commissione europea dichiarazioni riguardo alle materie nucleari da essi detenute e trattate.

    La Commissione verifica l’esattezza e la completezza tali dichiarazioni per rassicurare la cittadinanza, gli Stati fornitori e la comunità internazionale che le materie nucleari vengono utilizzate esclusivamente per scopi pacifici.

    Le regole sui controlli di sicurezza nucleare comprendono:

    • l’area di bilancio materie e i punti-chiave di misurazione selezionati (metodi per determinare il flusso e l’inventario delle materie nucleari);
    • le variazioni delle caratteristiche tecniche fondamentali per le quali è necessaria una notifica preventiva;
    • la modalità per la tenuta della contabilità delle materie nucleari e la compilazione dei rapporti;
    • le modalità di effettuazione degli inventari fisici a fini contabili, nel quadro del controllo di sicurezza;
    • le misure di contenimento e di sorveglianza;
    • le modalità per i prelievi di campioni per fini di controllo.

    Sistema contabile delle materie nucleari

    Deve essere istituito un sistema di contabilità delle materie nucleari immagazzinate o utilizzate per garantire una stretta supervisione. La raccomandazione 2009/120/Euratom descrive le caratteristiche di riferimento di un sistema di contabilità e di controllo delle materie nucleari NMAC di un operatore. I responsabili degli impianti inviano regolarmente alla Commissione relazioni contenenti i rapporti contabili, i rapporti sul bilancio materie che descriva le variazioni nelle materie, i rapporti sulle variazioni di inventario e un riepilogo annuale dell’inventario fisico.

    Rapporti e verifiche

    Gli utilizzatori e i detentori di materie nucleari (uranio, plutonio e torio) dell’UE devono tenere una contabilità che documenti i flussi, i trattamenti e l’inventario. Ogni mese devono dichiarare alla Commissione europea tutti i flussi di materie nucleari in entrata e in uscita dall’impianto. Una volta l’anno essi devono effettuare l’inventario di tutte le materie nucleari detenute.

    Trasferimenti tra Stati membri:

    Le persone o le imprese notificano preventivamente alla Commissione i casi in cui materie grezze o materie fissili speciali (almeno un chilogrammo effettivo, escludendo le materie rinvenute nei rifiuti):

    • sono esportate verso,o importate da, uno Stato terzo;
    • sono spedite tra uno Stato membro non dotato di armi nucleari a uno Stato membro dotato di armi nucleari (ad esempio il Regno Unito o la Francia).

    Rifiuti

    La Commissione riceve notifica preventiva sulla maggior parte delle operazioni riguardanti il trattamento degli scarti, che comprenda la posizione dei rifiuti condizionati (inseriti nel cemento) contenenti determinate materie nucleari quali l’uranio ad alto arricchimento.

    Stati membri dotati di armi nucleari (Francia e Regno Unito)

    Il regolamento non si applica agli impianti o alle materie nucleari destinati alle necessità della difesa e situati sul territorio di questi due Stati membri.

    A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

    Viene applicato dal 20 marzo 2005. Le modifiche relative all’ingresso della Croazia nell’UE vengono applicate dal 1 luglio 2013.

    CONTESTO

    Gli articoli 77, 78, 79 and 81 del trattato Euratom (nel capitolo 7 del trattato) trattano dei controlli di sicurezza nucleare.

    Si veda anche:

    DOCUMENTO PRINCIPALE

    Regolamento Euratom n. 302/2005 della Commissione, dell’8 febbraio 2005, concernente l’applicazione del controllo di sicurezza dell’Euratom - Dichiarazione del Consiglio e della Commissione (GU L 54 del 28.2.2005, pag. 1).

    Le successive modifiche al regolamento (Euratom) n. 302/2005 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

    DOCUMENTI CORRELATI

    Raccomandazione 2009/120/Euratom della Commissione, dell’11 febbraio 2009, sull’attuazione di un sistema di contabilità e di controllo delle materie nucleari da parte degli operatori di impianti nucleari (GU L 41 del 12.2.2009, pag. 17).

    Ultimo aggiornamento: 30.06.2020

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