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Document 32004L0052

Telepedaggio stradale: compatibilità tra i vari paesi

Stato giuridico del documento Questa sintesi è stata archiviata e non sarà aggiornata. Consultare 'Telepedaggio stradale: interoperabilità dei sistemi nazionali' per informazioni aggiornate sullargomento.

Telepedaggio stradale: compatibilità tra i vari paesi

SINTESI DI:

Direttiva 2004/52/CE: interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale dell’UE

SINTESI

CHE COSA FA LA DIRETTIVA?

Stabilisce le condizioni necessarie affinché i vari sistemi di telepedaggio stradale dell’Unione europea (UE) siano compatibili e possano funzionare insieme. Si applica alla riscossione elettronica di tutti i tipi di pedaggi su strade, tunnel, ponti e traghetti.

PUNTI CHIAVE

  • La normativa prevede la creazione di un servizio europeo di telepedaggio per la riscossione dei pedaggi o dei diritti.
  • Tutti i sistemi di riscossione elettronica dei pedaggi messi in servizio a decorrere dal 1o gennaio 2007 devono utilizzare il posizionamento satellitare e le tecnologie di comunicazione mobile con le norme GSM*-GPRS* o la tecnologia a microonde da 5,8 GHz.
  • Gli operatori del servizio europeo di telepedaggio devono mettere a disposizione dell’utenza interessata un’apparecchiatura da installare a bordo dei veicoli, compatibile con tutti i sistemi di telepedaggio nazionali.
  • I paesi dell’UE che utilizzano sistemi di pedaggio sono invitati a fare sì che, dal 1o gennaio 2007, almeno il 50 % del traffico che li adopera possa farlo per via elettronica.
  • Il servizio di telepedaggio europeo consiste in:
    • un corpus di norme contrattuali che autorizzano tutti gli operatori e/o gli emittenti a fornire il servizio;
    • una serie di norme e requisiti tecnici;
    • un contratto di abbonamento unico tra i clienti, gli operatori e/o gli emittenti che consenta di accedere all’intera rete.
  • La normativa non compromette la capacità delle autorità nazionali di riscuotere pedaggi su particolari categorie di veicoli o di decidere in merito al livello di tariffazione applicato e alle sue finalità.
  • La Commissione europea, assistita dal comitato telepedaggio, mette a punto le questioni tecniche, procedurali e legali coinvolte.
  • La normativa non si applica:
    • ai sistemi di pedaggio stradale non elettronici;
    • ai sistemi di telepedaggio stradale che non richiedono l’installazione di apparecchiature a bordo;
    • a sistemi di pedaggio ridotti e strettamente locali.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?

Si applica dal 20 maggio 2004. I paesi dell’UE dovevano recepirla nel diritto nazionale entro il 19 novembre 2005.

CONTESTO

TERMINI CHIAVE

* Sistema globale di comunicazioni mobili (GSM): uno standard di telecomunicazione per le reti cellulari digitali usate dalla telefonia mobile.

* Servizio generale di pacchetti radio (GPRS): un tipo di servizio di comunicazione wireless basato su pacchetti che consente a telefonini e computer di rimanere costantemente connessi a Internet.

ATTO

Direttiva 2004/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, concernente l’interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale nella Comunità (GU L 166 del 30.4.2004, pag. 124-143)

Le successive modifiche alla direttiva 2004/52/CE sono state incorporate nel testo originale. La presente versione consolidata ha unicamente valore documentale.

ATTI COLLEGATI

Decisione 2009/750/CE della Commissione, del 6 ottobre 2009, sulla definizione del servizio europeo di telepedaggio e dei relativi elementi tecnici (GU L 268 del 13.10.2009, pag. 11-29)

Ultimo aggiornamento: 08.03.2016

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