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Document 32003R0058
Le agenzie esecutive dell’Unione europea
Il presente regolamento stabilisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate della gestione dei programmi dell’Unione europea (Unione). Esso stabilisce in particolare alcuni aspetti essenziali riguardanti:
La Commissione europea delega la responsabilità dell’attuazione di alcuni programmi dell’Unione europea (Unione) per un periodo di tempo limitato a entità terze, denominate «agenzie esecutive», che sono entità giuridiche. Le agenzie esecutive sono sei:
Queste agenzie gestiscono alcune delle funzioni non discriminatorie che rientrano nella responsabilità amministrativa diretta della Commissione, con l’obiettivo di consentire alla Commissione di concentrarsi sui suoi «compiti principali».
La Commissione può decidere sull’istituzione, sulla proroga o sulla soppressione di un’agenzia esecutiva dopo aver svolto un’analisi costi-benefici.
Compiti
Le agenzie esecutive possono essere responsabili de:
La Commissione non può affidare ad un’agenzia esecutiva compiti che richiedono poteri esecutivi nella traduzione delle scelte politiche in azioni.
Struttura
Le agenzie esecutive vengono gestite da un comitato direttivo e da un direttore.
Vigilanza
Le agenzie esecutive sono sottoposte al controllo de:
Ogni tre anni, la Commissione realizza una relazione esterna di valutazione, che viene quindi sottoposta al comitato direttivo di ciascuna agenzia esecutiva, al Parlamento europeo, al Consiglio dell’Unione europea e alla Corte dei conti europea.
Il regolamento è in vigore dal 26 gennaio 2003.
Per ulteriori informazioni, si veda:
Regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari (GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1).
Ultimo aggiornamento: 07.02.2024