Lotta contro la corruzione nel settore privato
SINTESI DI:
Decisione quadro 2003/568/GAI relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato
QUAL È LO SCOPO DELLA DECISIONE?
- Essa criminalizza sia la corruzione attiva* sia la corruzione passiva* nel settore privato. Le persone giuridiche* possono essere ritenute responsabili di questi reati.
- Essa abroga l’azione comune 98/742/GAI.
PUNTI CHIAVE
Inclusione del concetto di corruzione nel diritto penale nazionale
- Gli Stati membri sono tenuti a includere tra gli illeciti penali
commessi intenzionalmente nell’ambito dell’attività privata:
- la corruzione di una persona: promettere, offrire o concedere, direttamente o tramite un intermediario, un indebito vantaggio di qualsiasi natura ad una persona, per essa stessa o per un terzo, che svolge funzioni direttive o lavorative di qualsiasi tipo per conto di un’entità del settore privato, affinché essa compia o ometta un atto in violazione di un dovere*;
- la richiesta di un indebito vantaggio: sollecitare o ricevere, direttamente o tramite un intermediario, un indebito vantaggio di qualsiasi natura, oppure accettare la promessa di tale vantaggio, per sé o per un terzo, nello svolgimento di funzioni direttive o lavorative di qualsiasi tipo per conto di un’entità del settore privato, per compiere o per omettere un atto, in violazione di un dovere.
- Quanto sopra si applica alle attività professionali svolte nell’ambito di entità a scopo di lucro e senza scopo di lucro. All’atto dell’adozione, gli Stati membri erano in grado di limitare l’ambito di applicazione alle condotte che comportano, o potrebbero comportare, distorsioni di concorrenza riguardo all’acquisizione di beni o servizi commerciali. Tali limitazioni non sono più in vigore. Le limitazioni sono state in vigore per cinque anni a decorrere dal 22 luglio 2005.
- Gli Stati membri erano tenuti a dichiarare al Consiglio le modalità di azione all’atto dell’adozione di tale decisione. Entro il 22 luglio 2010, il Consiglio doveva riesaminare le dichiarazioni fatte dagli Stati membri in relazione a tali limitazioni.
Responsabilità delle persone giuridiche e delle persone fisiche
- L’obiettivo della presente decisione è che possano essere considerate colpevoli non solo le persone fisiche, ad esempio i dipendenti, ma anche le persone giuridiche, ad esempio le imprese.
- Per quanto riguarda la responsabilità delle persone fisiche, gli Stati membri devono garantire che le condotte indicate siano passibili di pene privative della libertà di durata massima compresa almeno tra uno e tre anni. Ad esempio, se in uno Stato membro la condotta viene punita con una pena privativa della libertà fino a un anno, e in un altro fino a due anni, entrambi i casi soddisfano i criteri stabiliti dalla decisione quadro. Gli Stati membri possono inoltre applicare soglie legali più alte per il termine massimo di privazione della libertà.
- Il diritto a esercitare attività aziendali può essere temporaneamente sospeso. L’istigazione a commettere uno degli atti di cui sopra o la complicità o il tentativo di adottare tale condotta devono essere anch’essi puniti come illeciti.
- Le persone giuridiche possono essere dichiarate responsabili di illeciti che implicano corruzione se essi sono commessi a loro beneficio da qualsiasi persona fisica che agisca individualmente o che occupi una posizione dirigente in seno alla persona giuridica, sulla base di
- potere di rappresentanza di detta persona giuridica;
- potere di prendere decisioni per conto della persona giuridica;
- potere di esercitare il controllo in seno a tale persona giuridica.
- Le sanzioni per le persone giuridiche devono includere sanzioni di natura penale o non penale. Inoltre, gli Stati membri possono considerare l’esclusione dal godimento di un vantaggio o aiuto pubblico, il divieto temporaneo o permanente di esercitare un’attività commerciale ecc.
Competenza giurisdizionale
Ciascuno Stato membro è competente per quanto riguarda gli illeciti commessi
- nel suo territorio;
- da un suo cittadino;
- a vantaggio di una persona giuridica la cui sede principale è situata nel territorio di detto Stato membro.
La presente decisione quadro si applica a Gibilterra.
La presente decisione è basata sulla sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea nella causa C-176/03 sulla ripartizione delle competenze in materia di disposizioni penali tra la Commissione europea e il Consiglio.
DA QUANDO VIENE APPLICATA LA DECISIONE?
Gli Stati membri erano tenuti ad adottare le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della decisione entro il 22 luglio 2005.
CONTESTO
Per ulteriori informazioni consultare:
TERMINI CHIAVE
Corruzione attiva: dare una tangente a una persona affinché essa compia nell’esercizio dei propri doveri.
Corruzione passiva: accettare tangenti.
Persona giuridica: qualsiasi entità che sia tale in forza del diritto nazionale applicabile, ad eccezione degli Stati o di altre istituzioni pubbliche, che agisce nell’esercizio dei pubblici poteri e delle organizzazioni internazionali pubbliche.
Violazione di un dovere: ciò che è inteso come tale ai sensi del diritto nazionale. La nozione di violazione di un dovere nel diritto nazionale comune copre almeno qualsiasi comportamento sleale che costituisca una violazione di un’obbligazione legale o, se del caso, una violazione di normative professionali o di istruzioni professionali.
DOCUMENTO PRINCIPALE
Decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54).
DOCUMENTI COLLEGATI
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio intesa a valutare l’adozione, da parte degli Stati membri, delle misure necessarie a garantire la conformità alla decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato [COM(2019) 355 final, del 26.7.2019].
Ultimo aggiornamento: 18.02.2020