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Document 32002R0332

    Sostegno dell’Unione europea ai paesi non appartenenti all’area dell’euro con problemi di deficit della bilancia dei pagamenti

    Sostegno dell’Unione europea ai paesi non appartenenti all’area dell’euro con problemi di deficit della bilancia dei pagamenti

    SINTESI DI:

    Regolamento (CE) n. 332/2002: sostegno dell’Unione europea ai paesi non appartenenti all’area dell’euro con problemi di deficit della bilancia dei pagamenti

    SINTESI

    CHE COSA FA IL REGOLAMENTO?

    Prevede aiuti finanziari per i paesi dell’Unione europea (UE) che non hanno adottato l’euro e che affrontano problemi di deficit della bilancia dei pagamenti*.

    PUNTI CHIAVE

    Il regolamento stabilisce i requisiti per prestiti a medio termine fino a 50 miliardi di euro ai paesi non appartenenti all’area dell’euro che affrontano difficoltà nella bilancia dei pagamenti.

    La procedura per concedere il prestito comprende:

    • l’avvio dell’erogazione del prestito da parte della Commissione europea o di un paese dell’UE rilevante e non appartenente all’area dell’euro;
    • la discussione da parte del paese dell’UE con la Commissione riguardo le esigenze finanziarie e la presentazione di un progetto di programma di riassetto;
    • sulla base del programma di riassetto, la decisione da parte del Consiglio dei ministri circa l’opportunità di concedere il prestito, l’importo e la durata;
    • la stesura di un memorandum d’intesa da parte della Commissione e del paese dell’UE, che specifica le condizioni stabilite dal Consiglio.

    Le caratteristiche del prestito comprendono l’assunzione e la concessione di prestiti in euro e con un rischio minimo per la Commissione. La Banca centrale europea gestisce il prestito per conto dell’UE. Gli interessi del prestito devono essere sostenuti dal paese dell’UE debitore e quest’ultimo è tenuto ad aprire un conto speciale presso la propria banca centrale nazionale per la gestione del prestito.

    La Corte dei conti europea ha il diritto di eseguire una verifica finanziaria nel paese dell’UE interessato, se lo ritiene necessario ai fini di una corretta gestione del meccanismo di prestito.

    Ogni tre anni il Consiglio, sulla base di una relazione della Commissione, è tenuto a esaminare se il prestito risponde ancora alle esigenze che ne avevano determinato la concessione.

    A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

    Il regolamento è entrato in vigore il 24 febbraio 2002.

    TERMINI CHIAVE

    * Deficit della bilancia dei pagamenti: si determina quando il valore delle importazioni di un paese è superiore a quello delle esportazioni.

    ATTO

    Regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri (GU L 53 del 23.2.2002, pag. 1-3)

    Le modifiche successive al regolamento (CE) n. 332/2002 sono state integrate nel testo di base. La presente versione consolidata ha solo valore documentale.

    ATTI COLLEGATI

    Decisione 2003/797/CE della Banca centrale europea, del 7 novembre 2003, avente ad oggetto la gestione delle operazioni di assunzione di prestiti e delle corrispondenti operazioni di erogazione concluse dalla Comunità europea nell’ambito del meccanismo di sostegno finanziario a medio termine (BCE/2003/14) (GU L 297 del 15.11.2003, pag. 35-36). Si veda la versione consolidata.

    Ultimo aggiornamento: 27.01.2016

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