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Document 32002L0058
Protezione dei dati nel settore delle comunicazioni elettroniche
Protezione dei dati nel settore delle comunicazioni elettroniche
Le informazioni sono scambiate tramite i servizi pubblici di comunicazione elettronica come Internet e la telefonia mobile e fissa e tramite le loro reti di accompagnamento. Questi servizi e reti richiedono specifiche regole e garanzie per tutelare il rispetto della vita privata e della riservatezza degli utenti.
ATTO
Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e la tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche).
SINTESI
CHE COSA FA LA DIRETTIVA?
Stabilisce norme per garantire la sicurezza nel trattamento dei dati personali, la notifica delle violazioni dei dati personali e la riservatezza delle comunicazioni. Essa vieta anche le comunicazioni indesiderate qualora l’utente non abbia fornito il proprio consenso.
PUNTI CHIAVE
I fornitori di servizi di comunicazione elettronica devono come minimo salvaguardare la sicurezza dei loro servizi:
Il fornitore di servizi deve informare l’autorità nazionale di qualsiasi violazione dei dati personali entro 24 ore. Se i dati personali o la vita privata di un utente rischiano di essere danneggiati, l’utente deve essere informato a meno che non siano stati presi specifici provvedimenti per proteggere i dati.
I paesi dell’UE devono garantire la riservatezza delle comunicazioni effettuate tramite le reti pubbliche; in particolare, devono:
Quando i dati sul traffico non sono più necessari per la comunicazione o la fatturazione, devono essere cancellati o resi anonimi. Tuttavia, i fornitori di servizi possono trattare tali dati a fini di marketing fino a quando gli utenti interessati danno il loro consenso. Tale consenso può essere revocato in qualsiasi momento.
Il consenso dell’utente è richiesto anche in diverse altre situazioni, ad esempio:
I paesi dell’UE sono tenuti a dotarsi di un sistema di sanzioni, comprese le sanzioni legali, in caso di violazione della direttiva.
La portata dei diritti e degli obblighi può essere limitata solo da provvedimenti legislativi nazionali, sempre che tali limitazioni siano necessarie e proporzionate per tutelare specifici interessi pubblici, come ad esempio per consentire indagini penali o la tutela della sicurezza nazionale, la difesa o la sicurezza pubblica.
A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?
A decorrere dal 31 luglio 2002.
CONTESTO
La direttiva è una delle cinque direttive che insieme formano il pacchetto Telecom, un quadro normativo che disciplina il settore delle comunicazioni elettroniche. Le altre direttive disciplinano il quadro generale, l’accesso e l’interconnessione, l’autorizzazione e le licenze e il servizio universale.
Il pacchetto è stato modificato nel 2009 dalle due direttive « Legiferare meglio » e « Diritto dei cittadini » nonché da un regolamento che istituisce l’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche.
Per ulteriori informazioni, consultare il sito Internet della direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche della Commissione europea.
In seguito all’epidemia da Covid-19 e all’introduzione di misure volte a far fronte all’impatto della crisi, la Commissione europea ha adottato: Raccomandazione (UE) 2020/518 della Commissione dell'8 aprile 2020 relativa a un pacchetto di strumenti comuni dell'Unione per l'uso della tecnologia e dei dati al fine di contrastare la crisi Covid-19 e uscirne, in particolare per quanto riguarda le applicazioni mobili e l'uso di dati anonimizzati sulla mobilità
RIFERIMENTI
Atto |
Data di entrata in vigore |
Data limite di trasposizione negli Stati membri |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
Direttiva 2002/58/CE |
31.7.2002 |
30.10.2003 |
Atto modificatore |
Data di entrata in vigore |
Data limite di trasposizione negli Stati membri |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
Direttiva 2009/136/CE |
19.12.2009 |
25.5.2011 |
ATTI COLLEGATI
Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).
Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).
Direttiva 2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell’ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/CE (GU L 105 del 13.4.2006, pag. 54) (dichiarata invalida dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, vedi sotto).
Regolamento (UE) n. 611/2013, del 24 giugno 2013, sulle misure applicabili alla notifica delle violazioni di dati personali a norma della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche (GU L 173 del 26.6.2013, pag. 2).
Cause riunite C-293/12 e C-594/12: Sentenza della Corte (Grande Sezione) dell’ 8 aprile 2014 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dalla High Court of Ireland e dal Verfassungsgerichtshof - Irlanda, Austria) - Digital Rights Ireland Ltd (C-293/12), Kärntner Landesregierung, Michael Seitlinger, Christof Tschohl e a. (C-594/12)/Minister for Communications, Marine and Natural Resources, Minister for Justice, Equality and Law Reform, The Commissioner of the Garda Síochána, Ireland and the Attorney General (Comunicazioni elettroniche - Direttiva 2006/24/CE - Servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione - Conservazione di dati generati o trattati nell’ambito della fornitura di tali servizi - Validità - Articoli 7, 8 e 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea) (GU C 175 del 10.6.2014, pag. 6).
Ultimo aggiornamento: 25.05.2020