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Document 32002L0057

    Commercializzazione di sementi per la produzione agricola

    Commercializzazione di sementi per la produzione agricola

     

    SINTESI DI:

    Direttiva 2002/53/CE relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole

    Direttiva 66/401/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere

    Direttiva 66/402/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali

    Direttiva 2002/57/CE relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra

    Direttiva 2002/56/CE relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate

    Direttiva 2002/54/CE relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole

    QUAL È LO SCOPO DELLE DIRETTIVE?

    La direttiva 2002/53/CE riguarda l’accettazione per l’inclusione in un Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole di quelle varietà di barbabietole, piante foraggere, cereali, patate e piante oleaginose e da fibra, i cui semi possono essere commercializzati in tutto il territorio dell’Unione europea (Unione).

    Le seguenti direttive stabiliscono le regole per la registrazione delle varietà di sementi e per la produzione e la certificazione delle sementi di varie specie chiave (specie regolamentate dall’Unione) prima che possano essere commercializzate nell’Unione.

    • Direttiva 66/401/CEE — sementi di piante foraggere.
    • Direttiva 66/402/CEE — sementi di cereali.
    • Direttiva 2002/57/CE — sementi di piante oleaginose e da fibra.
    • Direttiva 2002/56/CE — tuberi-seme di patate.
    • Direttiva 2002/54/CE — sementi di barbabietole.

    PUNTI CHIAVE

    La direttiva 2002/53/CE definisce le regole per l’inclusione delle specie di piante agricole nel catalogo comune dell’Unione.

    • Il catalogo comune dell’Unione, compilato sulla base delle notifiche delle modifiche nei cataloghi nazionali degli Stati membri, elenca le varietà che possono essere commercializzate in tutto il territorio dell’Unione.
    • Il catalogo comune viene pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GU).
    • Per l’inclusione nel loro catalogo nazionale, gli Stati membri devono garantire che una varietà venga accettata solo se ha le caratteristiche che seguono.
      • Distinta (D): l’ortaggio si distingue nettamente da qualsiasi altra varietà nota nell’Unione e lo si può riconoscere con precisione e descrivere.
      • Omogenea (U): a parte qualche rara aberrazione, le piante che la compongono sono simili o geneticamente identiche.
      • Stabile (S): dopo le sue riproduzioni o moltiplicazioni successive la pianta resta conforme alla definizione dei suoi caratteri essenziali.
    • La varietà dovrà essere esaminata in campo per verificare che soddisfi i criteri DUS e che possieda un valore soddisfacente, agronomico e di utilizzazione.
    • La registrazione delle varietà è valida per dieci anni, ma può essere revocata se, in sede d’esame, la varietà non soddisfa più tali criteri. Le varietà provenienti da altri Stati membri sono soggette alle stesse condizioni applicate alle varietà nazionali.
    • Gli Stati membri devono richiedere che l’accettazione delle varietà si basino sui risultati di esami ufficiali, effettuati principalmente in campo e volti ad accertare la rispondenza di caratteri sufficienti per descrivere la varietà. I metodi impiegati per l’accertamento dei caratteri devono essere precisi e provati. Per stabilire il carattere distintivo, gli esami in campo devono riguardare almeno le varietà comparabili disponibili che sono varietà note nell’Unione.
    • Le varietà geneticamente modificate che sono state accettate in base alla direttiva 2001/18/CE (si veda la sintesi) devono essere indicate come tali.
    • Per ciascuna nuova varietà accettata, gli Stati membri inviano una breve descrizione agli altri Stati membri e alla Commissione europea delle caratteristiche più importanti relative alla sua utilizzazione.

    Sementi di piante foraggere (Direttiva 66/401/CEE)

    Questa direttiva riguarda diverse graminacee, leguminose, trifogli, veccia, rutabaga, cavolo, identificati nella legislazione. Le sementi non possono essere immesse sul mercato se non sono state ufficialmente esaminate o certificate sotto la supervisione ufficiale come sementi pre-base (la generazione precedente a quella delle sementi di base), sementi di base o sementi certificate (si veda l’articolo 2 della direttiva, nel quale vengono definite queste categorie). Alcune specie di piante possono, in talune condizioni, essere ammesse come sementi commerciali. Ciò non si applica alle sementi di piante foraggere destinate all’esportazione verso paesi terzi.

    Le sementi devono essere conformi alle norme per quanto riguarda l’identità, la salute e la qualità (facoltà germinativa, la purezza specifica e il contenuto di sementi di altre specie di piante).

    Sementi di cereali (Direttiva 66/402/CEE)

    Le sementi di cereali non possono essere immesse sul mercato se non sono state ufficialmente esaminate o certificate sotto la supervisione ufficiale come sementi pre-base, sementi di base o sementi certificate (di prima o seconda generazione) se non soddisfano le altre condizioni generali.

    Le sementi devono soddisfare criteri quali quelli di identità, salute e qualità (facoltà germinativa minima, purezza specifica minima e contenuto massimo del numero di sementi di altre specie di piante, compresi i semi di riso e la presenza di funghi nei campioni).

    Sementi di piante oleaginose e da fibra (Direttiva 2002/57/CE)

    La direttiva riguarda le sementi destinate alla produzione agricola, esclusi gli usi ornamentali. Possono essere commercializzate soltanto le sementi ufficialmente certificate con controllo ufficiale come sementi pre-base, sementi di base, sementi certificate o sementi commerciali (si veda l’articolo 2 della direttiva, nel quale sono definite queste categorie), con l’eccezione di rapa, colza, canapa, cotone, cartamo, girasole, lino tessile e lino oleaginoso, che non possono essere commercializzati come sementi commerciali.

    Le sementi devono soddisfare criteri di identità, salute e qualità.

    Tuberi-seme di patate (Direttiva 2002/56/CE)

    Gli Stati membri possono commercializzare solamente i tuberi-seme che soddisfano i criteri di questa direttiva. I tuberi-seme di patate sono certificati ufficialmente come tuberi-seme di base o tuberi-seme di patate certificati se durante l’ispezione delle piante soddisfano le condizioni minime di ciascuna categoria (si veda l’articolo 2 della direttiva, nel quale vengono definite queste categorie).

    I tuberi-seme di patate sul mercato dovrebbero:

    • soddisfare le condizioni minime di qualità quali l’assenza di gamba nera e di virosi;
    • rientrare nei limiti specifici di impurità, difetti e malattie nei lotti di tuberi-seme di patate, compresi la terra e i corpi estranei;
    • rientrare nei livelli di tolleranza relativi a marciume, difetti e gamba nera;
    • non essere trattati con sostanze inibenti la germinazione;
    • avere una dimensione minima tale da non passare attraverso una maglia quadra di 25 × 25 mm;
    • non variare nel calibro, all’interno di un lotto, oltre una formula stabilita;

    Dovrebbero esserci al massimo quattro generazioni di patate di base e due generazioni provenienti da tuberi-seme di patate certificati.

    Barbabietole (Direttiva 2002/54/CE)

    Si riferisce alle barbabietole da zucchero e da foraggio della specie Beta vulgaris L.

    Le sementi di barbabietole in generale non devono essere immesse sul mercato a meno che non siano ufficialmente certificate o certificate con controllo ufficiale come sementi pre-base, sementi di base o sementi certificate (si veda l’articolo 2 della direttiva nel quale vengono definite queste categorie) e devono rispettare le regole sull’identità, la salute e la qualità.

    Le sementi monogermi e multigermi (si veda l’articolo 2 della direttiva nel quale vengono definite queste categorie) devono soddisfare i requisiti su identità, salute e qualità [purezza specifica, facoltà germinativa minima e tenore di umidità (sia per la barbabietola da zucchero che per la barbabietola da foraggio)]. Le sementi monogermi e le sementi di precisione devono inoltre soddisfare gli obiettivi relativi alle proporzioni di produzione di singole plantule.

    Le sementi monogermi e le sementi di precisione devono essere etichettate come tali.

    Legislazione abrogata

    • La direttiva 2002/53/CE ha abrogato e codificato la direttiva 70/457/CEE relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole.
    • La direttiva 2002/54/CE ha abrogato la direttiva 66/400/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole
    • La Direttiva 2002/56/CE ha abrogato la direttiva 66/403/CEE relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate.
    • La direttiva 2002/57/CE ha abrogato la direttiva 69/208/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra.

    A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO LE DIRETTIVE?

    Vengono applicate dal 9 agosto 2002, eccetto la direttiva 66/401/CEE e la direttiva 66/402/CEE, che vengono applicate dal 15 giugno 1966.

    CONTESTO

    Diversi atti di esecuzione sono stati adottati in relazione a ciascuna delle sei direttive e sono elencati nella pagina della Commissione europea sulla legislazione specifica relativa al materiale riproduttivo vegetale.

    Per ulteriori informazioni consultare:

    DOCUMENTI PRINCIPALI

    Direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (GU L 193 dell’20.7.2002, pag. 1).

    Le successive modifiche alla direttiva 2002/53/CE sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

    Direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, sulla commercializzazione delle piante foraggere (versione codificata) (GU 125 dell’11.7.1966, pag. 2298).

    Si veda la versione consolidata.

    Direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, sulla commercializzazione delle sementi di cereali (versione codificata) (GU 125 dell’11.7.1966, pag. 2309).

    Si veda la versione consolidata.

    Direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 74).

    Si veda la versione consolidata.

    Direttiva 2002/56/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 60).

    Si veda la versione consolidata.

    Direttiva 2002/54/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 12).

    Si veda la versione consolidata.

    DOCUMENTI CORRELATI

    Direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 33).

    Si veda la versione consolidata.

    Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1).

    Si veda la versione consolidata.

    Ultimo aggiornamento: 18.02.2021

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