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Document 32001D0539

    Convenzione di Montreal sulla responsabilità del vettore aereo

    Convenzione di Montreal sulla responsabilità del vettore aereo

     

    SINTESI DI:

    Decisione 2001/539/CE relativa alla conclusione da parte della Comunità europea della convenzione di Montreal

    Convenzione per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale (convenzione di Montreal)

    QUAL È LO SCOPO DELLA CONVENZIONE E DELLA DECISIONE?

    • La convenzione mira a introdurre norme giuridiche uniformi per regolare la responsabilità del vettore aereo in caso di danni provocati a passeggeri, bagagli o merci nel corso dei viaggi internazionali.
    • La decisione conclude la convenzione per conto della Comunità europea (ora Unione europea).

    PUNTI CHIAVE

    La convenzione introduce principi giuridici e norme comuni, fra cui i più importanti sono:

    • il principio della responsabilità civile illimitata di un vettore aereo in caso di lesioni personali, suddiviso in due livelli:
      • un primo livello di responsabilità oggettiva del vettore per danni fino a 100 000 DSP (diritti speciali di prelievo, come definiti dal Fondo monetario internazionale, ossia circa 120 000 euro);
      • oltre tale importo, un secondo livello di responsabilità basato sulla colpa presunta del vettore, che quest’ultimo può evitare solo provando che non si è trattato di colpa (l’onere della prova spetta al vettore);
    • il principio del pagamento anticipato, in caso di lesioni personali, per consentire alle vittime o alle persone cui spetta il risarcimento di coprire le rispettive esigenze economiche immediate;
    • la possibilità per le vittime o le persone cui spetta il risarcimento di adire il tribunale presso il loro stesso luogo di residenza principale;
    • l’aumento dei limiti di responsabilità del vettore aereo in caso di ritardo e di danni provocati al bagaglio (ritardo, perdita o danni);
    • la modernizzazione dei documenti di trasporto (fatture e biglietti aerei elettronici);
    • la precisazione delle norme sulla responsabilità, rispettivamente, del vettore contrattuale (il vettore aereo il cui nome o codice si trova sul biglietto aereo) e del vettore effettivo (il vettore che effettua il volo può non essere lo stesso del vettore aereo contrattuale);
    • l’istituzione generalizzata dell’obbligo da parte dei vettori aerei di essere adeguatamente assicurati;
    • l’introduzione della cosiddetta clausola «regionale» che consente alle organizzazioni per l’integrazione economica, come l’UE, di aderire alla convenzione.

    Nel 1997 l’UE ha adottato il regolamento (CE) n. 2027/97 (sulla responsabilità del vettore aereo in caso di incidenti) che impone la responsabilità illimitata ai vettori aerei dell’Unione in caso di morte o lesione dei passeggeri. Il regolamento (CE) n. 889/2002 modifica il regolamento (CE) n. 2027/97 e applica le norme della convenzione di Montreal a tutti i voli, sia interni sia internazionali, operati da vettori aerei dell’UE.

    A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO LA CONVENZIONE E LA DECISIONE?

    La convenzione di Montreal è in vigore dal 4 novembre 2003. La decisione è in vigore dal 5 aprile 2001.

    CONTESTO

    L’inadeguatezza della convenzione di Varsavia del 1929, che regolava la responsabilità dei vettori aerei in caso di morte e lesioni, e delle successive revisioni della stessa implicavano la necessità di modernizzare e unificare le norme sulla responsabilità.

    A maggio del 1999, gli Stati contraenti dell’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale hanno negoziato un accordo per modernizzare le norme della convenzione di Varsavia, adattandole in un unico strumento giuridico che garantiva un adeguato livello di risarcimento in caso di danni provocati ai passeggeri nel corso del trasporto aereo internazionale.

    Per ulteriori informazioni, consultare:

    DOCUMENTO PRINCIPALE

    Decisione 2001/539/CE del Consiglio, del 5 aprile 2001, relativa alla conclusione da parte della Comunità europea della convenzione per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo (convenzione di Montreal) (GU L 194 del 18.7.2001, pag. 38).

    Convenzione per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale (convenzione di Montreal) (GU L 194 del 18.7.2001, pag. 39).

    DOCUMENTI CORRELATI

    Regolamento (CE) n. 2027/97 del Consiglio, del 9 ottobre 1997, sulla responsabilità del vettore aereo in caso di incidenti (GU L 285 del 17.10.1997, pag. 1).

    Le successive modifiche al regolamento (CE) n. 2027/97 sono state integrate nel testo originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

    Ultimo aggiornamento: 31.07.2018

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