This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 31997L0081
Lavoro a tempo parziale
Lavoro a tempo parziale
SINTESI DI:
QUAL È LO SCOPO DELLA DIRETTIVA?
PUNTI CHIAVE
A chi si applica?
Si applica ai lavoratori a tempo parziale che hanno un contratto o un rapporto di lavoro definito per legge in ogni paese dell’UE. Chi lavora solo su base occasionale può essere escluso per ragioni oggettive, previa consultazione tra il paese dell’UE interessato e le sue parti sociali.
Non discriminazione
I lavoratori a tempo parziale non possono essere trattati in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo pieno per il solo motivo di lavorare a tempo parziale, a meno che un trattamento differente sia giustificato da ragioni obiettive. Condizioni di impiego particolari possono essere subordinate ad un periodo di anzianità, ad una durata del lavoro o a condizioni salariali, a seguito di una consultazione tra i paesi dell’UE e le parti sociali.
Accesso al lavoro a tempo parziale
I paesi dell'UE e le parti sociali dovrebbero identificare, rivedere e, se del caso, eliminare qualsiasi ostacolo di natura giuridica o amministrativa che possa ridurre le possibilità di lavoro a tempo parziale. Il rifiuto di un lavoratore di essere trasferito da un lavoro a tempo pieno ad uno a tempo parziale o viceversa non dovrebbe costituire motivo valido per il suo licenziamento.
Il ruolo dei datori di lavoro
I datori di lavoro dovrebbero prendere in considerazione interamente:
Attuazione
I paesi dell’UE o le parti sociali possono introdurre norme più favorevoli di quelle previste nell’accordo. Tuttavia, l’attuazione dell’accordo non è un motivo valido per ridurre il livello generale di tutela offerto ai lavoratori a tempo parziale.
A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?
E in vigore dal 20 gennaio 1998. I paesi dell'UE dovevano integrarla nel diritto nazionale entro il 20 gennaio 2000.
CONTESTO
Per maggiori informazioni, consultare la pagina relativa alle condizioni di lavoro e al avoro a tempo parziale sul sito Internet della Commissione europea.
DOCUMENTO PRINCIPALE
Direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997, relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES - Allegato: Accordo quadro sul lavoro a tempo parziale (GU L 14 del 20.1.1998, pag. 9-14)
Modifiche successive alla direttiva 97/81/CE sono state integrate nel testo originale. La presente versione consolidata ha unicamente valore documentale.
DOCUMENTI COLLEGATI
Misure nazionali di attuazione
Relazione dei servizi della Commissione sull’attuazione della direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 17 dicembre 1997, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES, 21.1.2003
Questa relazione è integrata da due studi:
Relazione della Commissione - Attuazione della direttiva 97/81/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES (Cipro, Repubblica Ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacchia e Slovenia) (2007)
Relazioni (sintesi esecutive) sull’attuazione della direttiva 1997/81/CE in Bulgaria e in Romania (2009)
Ultimo aggiornamento: 04.12.2016