Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997D0825

    Convenzione sulla protezione del Danubio

    Convenzione sulla protezione del Danubio

     

    SINTESI DI:

    Convenzione sulla cooperazione per la protezione e l’utilizzazione sostenibile del Danubio

    Decisione 97/825/CE relativa alla conclusione della convenzione sulla cooperazione per la protezione e l’utilizzazione sostenibile del Danubio

    QUAL È L’OBIETTIVO DELLA CONVENZIONE E DELLA DECISIONE?

    • La convenzione si prefigge di garantire la cooperazione sulla gestione delle acque transfrontaliere nel bacino del fiume Danubio e, così facendo, di garantire che le acque di superficie e la falda freatica all’interno del bacino siano gestite e utilizzate in modo sostenibile ed equo.
    • La decisione approva la convenzione per conto dell’Unione europea (Unione).

    PUNTI CHIAVE

    Obiettivi

    La convenzione annovera una serie di obiettivi:

    • il raggiungimento di una gestione idrica sostenibile ed equa, compresi per quanto possibile, la conservazione, il miglioramento e l’utilizzazione ragionevole delle acque di superficie e della falda freatica nel bacino idrografico in questione;
    • il controllo dei pericoli derivanti da incidenti relativi a sostanze pericolose per le acque, da piene e dalla formazione di ghiaccio sul Danubio;
    • riduzione dell’inquinamento del Mar Nero originato da fonti situate nel bacino idrografico.

    Cooperazione

    • Le parti si impegnano a cooperare in merito alle principali questioni attinenti alla gestione delle acque e adottano misure per:
      • preservare e migliorare le attuali condizioni dell’ambiente e della qualità delle acque del Danubio e delle acque nel suo bacino idrografico;
      • prevenire e ridurre, per quanto possibile, gli effetti negativi e i mutamenti che si verificano o potrebbero verificarsi.
    • Le parti sono tenute a stabilire le priorità e a rafforzare, armonizzare e coordinare le misure a livello nazionale e internazionale.
    • La convenzione stabilisce i principi «chi inquina paga» e di «precauzione» come base per la protezione del fiume e delle zone circostanti.
    • La convenzione definisce norme per la cooperazione multilaterale in diversi ambiti, quali:
      • prevenzione, controllo e riduzione dell’impatto transfrontaliero;
      • misure specifiche per la protezione delle risorse idriche;
      • limitazione delle emissioni.

    Ambito di applicazione

    La convenzione si applica al bacino idrografico del Danubio come da essa stabilito. In particolare, si applica a determinate attività programmate e a misure in corso che causano o possono causare impatti transfrontalieri, tra cui:

    • lo scarico di acque reflue, l’immissione di sostanze nutritive e pericolose nonché l’apporto di calore;
    • le attività e misure progettate nel settore delle costruzioni idrauliche;
    • altre attività e misure progettate volte all’utilizzazione delle acque, come lo sfruttamento per centrali idroelettriche, la deviazione di corsi d’acqua e il prelievo di acqua;
    • il funzionamento di impianti idrotecnici esistenti, come ad esempio serbatoi e centrali idroelettriche e misure volte a prevenire l’impatto ambientale e a proteggere gli ecosistemi;
    • la manipolazione di sostanze pericolose per le acque e la prevenzione precauzionale degli incidenti.

    La convenzione si applica alle questioni inerenti alla pesca e alla navigazione interna nel contesto dell’inquinamento provocato da tali attività.

    Commissione internazionale per la protezione del Danubio (ICPDR)

    La convenzione istituisce la Commissione internazionale per la protezione del Danubio per l’attuazione dei suoi obiettivi e delle sue norme.

    La Commissione internazionale agevola altresì la cooperazione:

    • tra i paesi del bacino del Danubio e della regione del Mar Nero, dove si richiede un’azione di coordinamento;
    • con altre organizzazioni internazionali;
    • su sfide differenti e nuove relative alla gestione idrica.

    I membri della Commissione internazionale, compresi i paesi terzi, si impegnano ad attuare la direttiva quadro sulle acque dell’Unione — direttiva 2000/60/CE (si veda la sintesi).

    DATA DI ENTRATA IN VIGORE

    La convenzione è entrata in vigore il 22 ottobre 1998.

    CONTESTO

    • Acqua (Commissione europea).

    DOCUMENTI PRINCIPALI

    Convenzione sulla cooperazione per la protezione e l’utilizzazione sostenibile del Danubio (Convenzione sulla protezione del Danubio) (GU L 342 del 12.12.1997, pag. 19).

    Decisione 97/825/CE del Consiglio del 24 novembre 1997 relativa alla conclusione della convenzione sulla cooperazione per la protezione e l’utilizzazione sostenibile del Danubio (GU L 342 del 12.12.1997, pag. 18).

    DOCUMENTI CORRELATI

    Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria nel campo della politica per le acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

    Le successive modifiche alla direttiva 2000/60/UE sono state incorporate nel documento originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

    Ultimo aggiornamento: 20.10.2021

    In alto