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Document 31996R2185

Controlli e le verifiche sul posto presso i destinatari di finanziamenti dell’UE

Controlli e le verifiche sul posto presso i destinatari di finanziamenti dell’UE

 

SINTESI DI:

Regolamento (CE, Euratom) n. 2185/96 — Controlli e verifiche effettuati dalla Commissione europea ai fini della tutela degli interessi finanziari dell’UE contro le frodi e altre irregolarità

QUAL È LO SCOPO DEL REGOLAMENTO?

Stabilisce le norme e le procedure per i controlli e le verifiche sul posto effettuati dalla Commissione europea per contrastare le frodi e altre irregolarità, in particolare nel caso in cui si sospetti che le irregolarità* siano state commesse da operatori economici* che ricevono un sostegno finanziario dal bilancio dell’UE.

Il regolamento si applica a tutti i settori delle attività dell’UE. Non pregiudica i poteri che i paesi dell’UE hanno di perseguire le violazioni penali ai sensi del diritto nazionale.

PUNTI CHIAVE

Svolgimento di controlli e verifiche sul posto

La Commissione effettua i controlli e le verifiche sul posto presso gli operatori economici:

  • per indagare sulle eventuali irregolarità gravi o transfrontaliere o sulle irregolarità in cui sono implicati operatori economici che svolgono la loro attività in vari paesi dell’UE;
  • per rafforzare i controlli e le verifiche sul posto in un paese dell’UE, al fine di tutelare gli interessi finanziari dell’UE in modo più efficace e assicurare un livello di protezione equivalente all’interno dell’Unione stessa;
  • Su richiesta di un paese dell’UE.

Condizioni

  • Prima dei succitati controlli e verifiche, la Commissione deve informare il paese dell’UE interessato in tempo utile per ottenere tutta l’assistenza necessaria.
  • I controlli e le verifiche sono preparati ed effettuati dalla Commissione in stretta cooperazione con le autorità competenti del paese dell’UE interessato.
  • Si svolgono sotto la direzione e la responsabilità dei controllori della Commissione, vale a dire i funzionari civili o altri membri del personale debitamente autorizzati, che devono rispettare le norme di procedura del paese dell’UE interessato.
  • Gli operatori economici devono permettere ai controllori l’accesso ai locali, terreni, mezzi di trasporto o altri luoghi adibiti ad uso professionale.
  • Qualora un operatore economico si opponga a un controllo o a una verifica sul posto, il paese dell’UE interessato presta assistenza ai controllori affinché possano svolgere la loro missione.
  • La Commissione tiene conto delle verifiche in corso di effettuazione o già effettuate dal paese dell’UE interessato ai sensi del diritto nazionale.

Accesso alle informazioni e alla documentazione ai sensi del diritto nazionale

  • Si deve consentire ai controllori della Commissione, alle medesime condizioni dei controllori amministrativi nazionali e nel rispetto del diritto nazionale, l’accesso a tutte le informazioni necessarie ad assicurare il buono svolgimento dei controlli e delle verifiche.
  • I controllori possono utilizzare gli stessi mezzi materiali di controllo di cui si avvalgono i controllori amministrativi nazionali e in particolare possono prendere copia dei documenti pertinenti.

Ambito di applicazione

I controlli e le verifiche sul posto possono riguardare, in particolare:

  • i libri commerciali e i documenti di lavoro, come fatture, capitolati d’appalto, ruolini paga, distinte dei lavori, estratti di conti bancari detenuti dagli operatori economici;
  • i dati informatici;
  • i sistemi e i metodi di produzione, di imballaggio e di spedizione;
  • il controllo fisico della natura e del volume delle merci o delle azioni svolte;
  • il prelievo e la verifica dei campioni;
  • lo stato di avanzamento dei lavori o degli investimenti finanziati, l’utilizzazione e la destinazione degli investimenti portati a termine;
  • i documenti contabili e di bilancio;
  • l’esecuzione finanziaria e tecnica dei progetti sovvenzionati.

Elementi di prova

  • Su richiesta della Commissione, i paesi dell’UE possono essere tenuti a prendere provvedimenti cautelari ai sensi del diritto nazionale, in particolare per salvaguardare gli elementi di prova.
  • Le informazioni ottenute in relazione ai controlli e alle verifiche sul posto sono coperte dal segreto professionale e dalle norme dell’UE in materia di protezione dei dati.
  • Le relazioni dei controllori della Commissione costituiscono elementi di prova che possono essere ammessi nei procedimenti amministrativi o giudiziari del Paese dell’UE in cui risulti necessario utilizzarle.

DA QUANDO È IN VIGORE IL REGOLAMENTO?

È stato applicato dal 1 gennaio 1997.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, consultare:

TERMINI CHIAVE

Irregolarità: Violazioni del diritto dell’UE, derivanti da un atto od omissione di un operatore economico, che hanno (o avrebbero) come effetto un danno al bilancio generale dell’UE.
Operatori economici: Persone, imprese o altri organismi economicamente attivi e investiti di status giuridico ai sensi del diritto nazionale.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (CE, Euratom) n. 2185/96 del Consiglio, dell’11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pagg. 2–5).

DOCUMENTI COLLEGATI

Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU L 312 del 23.12.1995, pagg. 1-4).

Errata corrige

Ultimo aggiornamento: 20.10.2017

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