Controlli e le verifiche sul posto presso i destinatari di finanziamenti dell’UE
SINTESI DI:
Regolamento (CE, Euratom) n. 2185/96 — Controlli e verifiche effettuati dalla Commissione europea ai fini della tutela degli interessi finanziari dell’UE contro le frodi e altre irregolarità
QUAL È LO SCOPO DEL REGOLAMENTO?
Stabilisce le norme e le procedure per i controlli e le verifiche sul posto effettuati dalla Commissione europea per contrastare le frodi e altre irregolarità, in particolare nel caso in cui si sospetti che le irregolarità* siano state commesse da operatori economici* che ricevono un sostegno finanziario dal bilancio dell’UE.
Il regolamento si applica a tutti i settori delle attività dell’UE. Non pregiudica i poteri che i paesi dell’UE hanno di perseguire le violazioni penali ai sensi del diritto nazionale.
PUNTI CHIAVE
Svolgimento di controlli e verifiche sul posto
La Commissione effettua i controlli e le verifiche sul posto presso gli operatori economici:
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per indagare sulle eventuali irregolarità gravi o transfrontaliere o sulle irregolarità in cui sono implicati operatori economici che svolgono la loro attività in vari paesi dell’UE;
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per rafforzare i controlli e le verifiche sul posto in un paese dell’UE, al fine di tutelare gli interessi finanziari dell’UE in modo più efficace e assicurare un livello di protezione equivalente all’interno dell’Unione stessa;
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Su richiesta di un paese dell’UE.
Condizioni
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Prima dei succitati controlli e verifiche, la Commissione deve informare il paese dell’UE interessato in tempo utile per ottenere tutta l’assistenza necessaria.
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I controlli e le verifiche sono preparati ed effettuati dalla Commissione in stretta cooperazione con le autorità competenti del paese dell’UE interessato.
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Si svolgono sotto la direzione e la responsabilità dei controllori della Commissione, vale a dire i funzionari civili o altri membri del personale debitamente autorizzati, che devono rispettare le norme di procedura del paese dell’UE interessato.
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Gli operatori economici devono permettere ai controllori l’accesso ai locali, terreni, mezzi di trasporto o altri luoghi adibiti ad uso professionale.
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Qualora un operatore economico si opponga a un controllo o a una verifica sul posto, il paese dell’UE interessato presta assistenza ai controllori affinché possano svolgere la loro missione.
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La Commissione tiene conto delle verifiche in corso di effettuazione o già effettuate dal paese dell’UE interessato ai sensi del diritto nazionale.
Accesso alle informazioni e alla documentazione ai sensi del diritto nazionale
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Si deve consentire ai controllori della Commissione, alle medesime condizioni dei controllori amministrativi nazionali e nel rispetto del diritto nazionale, l’accesso a tutte le informazioni necessarie ad assicurare il buono svolgimento dei controlli e delle verifiche.
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I controllori possono utilizzare gli stessi mezzi materiali di controllo di cui si avvalgono i controllori amministrativi nazionali e in particolare possono prendere copia dei documenti pertinenti.
Ambito di applicazione
I controlli e le verifiche sul posto possono riguardare, in particolare:
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i libri commerciali e i documenti di lavoro, come fatture, capitolati d’appalto, ruolini paga, distinte dei lavori, estratti di conti bancari detenuti dagli operatori economici;
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i dati informatici;
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i sistemi e i metodi di produzione, di imballaggio e di spedizione;
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il controllo fisico della natura e del volume delle merci o delle azioni svolte;
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il prelievo e la verifica dei campioni;
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lo stato di avanzamento dei lavori o degli investimenti finanziati, l’utilizzazione e la destinazione degli investimenti portati a termine;
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i documenti contabili e di bilancio;
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l’esecuzione finanziaria e tecnica dei progetti sovvenzionati.
Elementi di prova
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Su richiesta della Commissione, i paesi dell’UE possono essere tenuti a prendere provvedimenti cautelari ai sensi del diritto nazionale, in particolare per salvaguardare gli elementi di prova.
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Le informazioni ottenute in relazione ai controlli e alle verifiche sul posto sono coperte dal segreto professionale e dalle norme dell’UE in materia di protezione dei dati.
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Le relazioni dei controllori della Commissione costituiscono elementi di prova che possono essere ammessi nei procedimenti amministrativi o giudiziari del Paese dell’UE in cui risulti necessario utilizzarle.
DA QUANDO È IN VIGORE IL REGOLAMENTO?
È stato applicato dal 1 gennaio 1997.
CONTESTO
Per ulteriori informazioni, consultare:
TERMINI CHIAVE
Irregolarità: Violazioni del diritto dell’UE, derivanti da un atto od omissione di un operatore economico, che hanno (o avrebbero) come effetto un danno al bilancio generale dell’UE.
Operatori economici: Persone, imprese o altri organismi economicamente attivi e investiti di status giuridico ai sensi del diritto nazionale.
DOCUMENTO PRINCIPALE
Regolamento (CE, Euratom) n. 2185/96 del Consiglio, dell’11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pagg. 2–5).
DOCUMENTI COLLEGATI
Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU L 312 del 23.12.1995, pagg. 1-4).
Errata corrige
Ultimo aggiornamento: 20.10.2017