Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31990L0427

    Equini (sperma, ovuli ed embrioni) — Commercio nell’Unione europea

    Stato giuridico del documento Questa sintesi è stata archiviata e non sarà aggiornata. Consultare 'Condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all’ingresso nell’Unione di taluni animali' per informazioni aggiornate sullargomento.

    Equini (sperma, ovuli ed embrioni) — Commercio nell’Unione europea

    SINTESI DI:

    Direttiva 90/427/CEE — Norme zootecniche e genealogiche che disciplinano gli scambi intracomunitari di equidi

    SINTESI

    CHE COSA FA LA DIRETTIVA?

    Armonizza le condizioni zootecniche* e genealogiche in presenza delle quali gli equini (compresi tutti gli animali appartenenti alla famiglia degli equidi*), nonché lo sperma, gli ovuli e gli embrioni degli stessi, vengono venduti o acquistati nell’Unione europea (UE).

    PUNTI CHIAVE

    Ai sensi di questa direttiva, gli equini devono essere registrati e identificati e vengono introdotte norme genealogiche che conferiscono alla Commissione europea l’incarico di:

    determinare i criteri di identificazione degli equini;

    approvare le organizzazioni che tengono i libri genealogici*;

    iscrivere gli equini nei suddetti libri genealogici.

    Negli scambi interni all’UE, gli equini registrati nel paese speditore devono essere iscritti nel libro genealogico del paese di destinazione sotto lo stesso nome.

    Ciascun paese dell’UE è responsabile per l’aggiornamento di un elenco di organizzazioni che curano i libri genealogici e per la circolazione di questo elenco tra gli altri paesi dell’UE.

    La direttiva copre anche le norme zootecniche. Ad esempio, la Commissione deve determinare le norme generali per gli equini riproduttori registrati nonché le prestazioni dei metodi di monitoraggio. I paesi dell’UE devono inoltre garantire che gli equini (o lo sperma, gli ovuli e gli embrioni degli stessi) comprati e venduti siano accompagnati da un certificato di origine e di identificazione.

    Il commercio di equini all’interno dell’UE non può essere vietato o limitato sulla base di dati genealogici o zootecnici.

    I requisiti sanitari generali per lo sperma, gli ovuli e gli embrioni sono armonizzati nella direttiva 92/65/CEE, che stabilisce inoltre le regole per l’approvazione dei centri di raccolta dello sperma e degli embrioni nonché dei team di produzione.

    Il regolamento (UE) 2015/262 consolida le norme di documentazione e identificazione dell’UE con l’introduzione di un sistema di passaporti per equini.

    A PARTIRE DA QUANTO ENTRA IN VIGORE LA DIRETTIVA?

    È entrata in vigore il 4 luglio 1990. I paesi dell’UE dovevano recepirla nelle rispettive legislazioni nazionali entro il 1o luglio 1991.

    CONTESTO

    Scambi e importazioni intracomunitari di equini

    TERMINI CHIAVE

    *Equidi: membri della famiglia degli equini, che comprende cavalli, asini, zebre e ibridi.

    *Zootecnico: che pertiene alla tecnologia dell’allevamento, compresi addomesticamento e riproduzione.

    *Libro genealogico: un libro, o altra forma di registro, che elenca gli equini registrati e idonei, indicandone gli ascendenti noti.

    ATTO

    Direttiva 90/427/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle norme zootecniche e genealogiche che disciplinano gli scambi intracomunitari di equidi (GU L 224 del 18.8.1990, pagg. 55-59)

    Successive modifiche e correzioni alla direttiva 90/427/CEE sono state incorporate nel testo originario. Questa versione consolidata è da utilizzarsi a solo scopo di riferimento.

    ATTI COLLEGATI

    Decisione 92/353/CEE della Commissione, dell’11 giugno 1992, che determina i criteri di approvazione o di riconoscimento delle organizzazioni e associazioni che tengono o istituiscono libri genealogici per gli equidi registrati (GU L 192 del 11.7.1992, pagg. 63-65)

    Decisione 92/354/CEE della Commissione, dell’11 giugno 1992, che stabilisce talune norme di coordinamento tra organizzazioni o associazioni che tengono o istituiscono libri genealogici per gli equidi registrati (GU L 192 dell’11.7.1992, pag. 66)

    Direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all’allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (GU L 268 del 14.9.1992, pagg. 54-72). Si veda la versione consolidata.

    Decisione 96/78/CE della Commissione, del 10 gennaio 1996, che stabilisce i criteri per l’iscrizione e la registrazione di equidi nei libri genealogici a scopo di riproduzione (GU L 19 del 25.1.1996, pagg. 39-40)

    Decisione 96/79/CE della Commissione, del 12 gennaio 1996, che istituisce i certificati zootecnici per lo sperma, gli ovuli e gli embrioni di equidi registrati (GU L 19 del 25.1.1996, pagg. 41-49)

    Regolamento di esecuzione (UE) 2015/262 della Commissione, del 17 febbraio 2015, recante disposizioni a norma delle direttive 90/427/CEE e 2009/156/CE del Consiglio per quanto riguarda i metodi di identificazione degli equidi (regolamento sul passaporto equino) (GU L 59 del 3.3.2015, pagg. 1-53)

    Ultimo aggiornamento: 27.11.2015

    In alto