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Document 31990D0116

Accordi di partenariato e cooperazione (APC): Russia, Caucaso meridionale e Asia centrale

Accordi di partenariato e cooperazione (APC): Russia, Caucaso meridionale e Asia centrale

 

SINTESI DI:

Accordo di partenariato globale e rafforzato tra l’UE e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d’Armenia, dall’altra

Decisione (UE) 2018/104 relativa alla firma e all’applicazione provvisoria dell’accordo di partenariato globale e rafforzato tra l’UE e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d’Armenia, dall’altra

Accordo di partenariato e cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Tagikistan, dall’altra

Decisione 2009/989/CE, Euratom, relativa alla conclusione di un accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Tagikistan, dall’altra

Accordo di partenariato e cooperazione che definisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Uzbekistan, dall’altro

Decisione 1999/593/CE, CECA, Euratom, relativa alla conclusione dell’accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell’Uzbekistan, dall’altra

Accordo di partenariato e cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Azerbaigian, dall’altro

Decisione 99/614/UE relativa alla conclusione dell’accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Azerbaigian, dall’altra

Accordo che istituisce un partenariato e una cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kirghizistan, dall’altra

Decisione 1999/491/CE, CECA, Euratom relativa alla conclusione dell’accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kirghizistan, dall’altra

Accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l’Unione europea, e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall’altra

Decisione (UE) 2016/123 del Consiglio, del 26 ottobre 2015, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria dell’accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall’altra

Decisione (UE) 2020/244 del Consiglio del 20 gennaio 2020 relativa alla conclusione, a nome dell’Unione, dell’accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall’altra

Accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall’altra

Decisione 97/800/CE, CECA, Euratom relativa alla conclusione dell’accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall’altra

Accordo tra le Comunità economica europea e la Comunità europea dell’energia atomica e l’Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche [URSS] sugli scambi e sulla cooperazione commerciale ed economica

Decisione 90/116/CEE relativa alla conclusione, da parte della Comunità economica europea, dell’accordo tra la Comunità europea e la Comunità europea dell’energia atomica e l’Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche sugli scambi e sulla cooperazione commerciale ed economica

QUAL È LO SCOPO DEGLI ACCORDI E DELLE DECISIONI?

Gli accordi tra l’Unione europea (Unione) e i suoi partner è generalmente volta a:

  • fornire la base per il dialogo politico;
  • sostenere le iniziative avviate per consolidare la democrazia e sviluppare l’economia in tali paesi;
  • portare a termine il passaggio all’economia di mercato;
  • promuovere il commercio e gli investimenti.

I partenariati intendono inoltre gettare le basi per una cooperazione legislativa, economica, sociale, finanziaria, scientifico civile, tecnologica e culturale.

Le decisioni concludono accordi a nome dell’Unione.

PUNTI CHIAVE

  • L’Unione ha concluso 8 accordi di partenariato e cooperazione (APC) o accordi di partenariato rafforzati con i paesi terzi: Armenia, Azerbaigian, Kazakstan, Kirghizistan (Repubblica del Kirghizistan), Russia, Uzbekistan e Turkmenistan.
  • L’APC con il Turkmenistan deve ancora essere ratificato dal Parlamento europeo, con le relazioni tra le parti regolate in parte da un accordo interinale e in parte dall’accordo del 1990 tra l’Unione e l’ex Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche (URSS).
  • L’accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione (ARPC) con il Kazakistan aggiorna e sostituisce un precedente accordo di partenariato e cooperazione.
  • L’accordo di partenariato globale e rafforzato (CEPA) con l’Armenia è attualmente applicato in via provvisoria. Aggiorna e sostituirà il precedente accordo di partenariato e cooperazione all’entrata in vigore.
  • Alcuni di questi paesi sono partner della politica di vicinato dell’Unione alla quale gli accordi forniscono la base per l’attuazione.
  • Per la Russia, l’accordo è anche volto a creare le condizioni necessarie all’instaurazione in futuro di una zona di libero scambio.

Caratteristiche principali

Ciascuno di questi accordi è concordato a condizioni specifiche, tenendo conto degli obiettivi bilaterali delle due parti. Tuttavia, molti condividono caratteristiche comuni e formati simili, inclusi quelli indicati di seguito.

  • Principi generali: si riferiscono al rispetto della democrazia, dei principi del diritto internazionale nonché dei diritti dell’uomo. Anche l’economia di mercato è un obiettivo di tutti gli accordi. Numerosi altri principi sono indicati come centrali negli accordi, quali:
    • lo Stato di diritto e il buon governo;
    • la lotta alla corruzione e alle diverse forme di criminalità organizzata transnazionale, nonché al terrorismo;
    • la promozione dello sviluppo sostenibile;
    • un’efficace multilateralismo.
  • L’istituzione di un dialogo politico bilaterale: sono volti a promuovere posizioni convergenti sulle questioni internazionali di reciproco interesse e a collaborare per la stabilità, la sicurezza, il rispetto della democrazia e dei diritti dell’uomo.
    • Il dialogo si svolge a livello ministeriale (consiglio di cooperazione o consiglio di partenariato), a livello parlamentare (consiglio parlamentare) e ad alto livello del servizio civile, oltre che attraverso canali diplomatici e riunioni di esperti.
    • L’accordo con la Russia prevede anche dialoghi a livello dei presidenti.
  • Giustizia, libertà e sicurezza: le priorità comprendono:
    • il consolidamento dello Stato di diritto e il rafforzamento delle istituzioni a tutti i livelli dell’amministrazione in generale e per quanto riguarda, in particolare, l’applicazione della legge e l’amministrazione della giustizia;
    • rafforzare il dialogo e la cooperazione in materia di migrazione, asilo e gestione delle frontiere;
    • combattere la criminalità organizzata e il riciclaggio di denaro.
  • Scambi e questioni commerciali: l’Unione e il paese interessato si accordano reciprocamente il trattamento della nazione più favorita. Inoltre, stabiliscono la libertà di transito delle merci, via o attraverso il loro territorio.
    • Nel caso di merci in ammissione temporanea, ciascuna parte concede all’altra l’esenzione dagli oneri all’importazione e dai dazi.
    • Non possono esserci restrizioni quantitative all’importazione tra le parti, e le merci vengono commercializzate ai prezzi di mercato.
    • Le condizioni riguardano inoltre il lavoro, la costituzione di un’impresa e le attività/operazioni delle società, i servizi transfrontalieri, i pagamenti correnti e i capitali.
  • Protezione dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale.
  • Cooperazione economica e settoriale: può coprire una gamma più ampia di campi e settori con l’obiettivo di un graduale allineamento con le leggi e le pratiche dell’Unione e, ove pertinente, con le norme e gli standard internazionali. I settori possono includere:
    • agricoltura e settore alimentare;
    • energia;
    • cooperazione macroeconomica;
    • gestione delle finanze pubbliche;
    • imposizione fiscale;
    • turismo;
    • l’ambiente;
    • politica industriale e di impresa;
    • cooperazione in materia di occupazione, politica sociale e pari opportunità;
    • cooperazione della società civile;
    • cooperazione transfrontaliera e regionale.
  • Cooperazione culturale.
  • Cooperazione finanziaria

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

  • L’accordo rafforzato di partenariato e cooperazione (ARPC) con il Kazakstan è in vigore dal 1o marzo 2020.
  • In attesa di ratifica, l’accordo di partenariato globale e rafforzato (CEPA) con l’Armenia è applicato in via provvisoria dal 1o giugno 2018.
  • L’APC con il Tagikistan è in vigore dal 1o gennaio 2010.
  • Gli APC con l’Uzbekistan, l’Azerbaigian e il Kirghizistan sono in vigore dal 1 luglio 1999.
  • l’APC con la Russia è in vigore dal 1o dicembre 1997.

CONTESTO

  • Gli APC sono generalmente conclusi per un periodo iniziale di dieci anni, ma vengono automaticamente rinnovati di anno in anno a condizione che nessuna delle Parti si opponga.
  • Per maggiori informazioni, consultare:

DOCUMENTI PRINCIPALI

Accordo di partenariato globale e rafforzato tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d’Armenia, dall’altra (GU L 23 del 26.1.2018, pag. 4).

Decisione (UE) 2018/104 del Consiglio, del 20 novembre 2017, relativa alla firma, a nome dell’Unione, e all’applicazione provvisoria dell’accordo di partenariato globale e rafforzato tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d’Armenia, dall’altra (GU L 23 del 26.1.2018, pag. 1).

Accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Tagikistan, dall’altra (GU L 350 del 29.12.2009, pag. 3).

Decisione 2009/989/CE del Consiglio e della Commissione, del 17 novembre 2009, relativa alla conclusione di un accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Tagikistan, dall’altra (GU L 350 del 29.12.2009, pag. 1).

Accordo di partenariato e cooperazione che definisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Uzbekistan, dall’altro (GU L 229 del 31.8.1999, pag. 3).

Decisione 1999/593/CE, CECA, Euratom del Consiglio e della Commissione, del 31 maggio 1999, relativa alla conclusione dell’accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell’Uzbekistan, dall’altra (GU L 229 del 31.8.1999, pag. 1).

Accordo di partenariato e cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Azerbaigian, dall’altro (GU L 246 del 17.9.1999, pag. 3).

Decisione 99/614/CE, CECA, Euratom del Consiglio e della Commissione, del 31 maggio 1999, relativa alla conclusione dell’accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Azerbaigian, dall’altra (GU L 246 del 17.9.1999, pag. 1).

Accordi di partenariato e cooperazione che istituisce un partenariato e una cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kirghizistan, dall’altra (GU L 196 del 28.7.1999, pag. 48).

Si veda la versione consolidata.

Decisione 1999/491/CE, CECA, Euratom del Consiglio e della Commissione, del 12 maggio 1999, relativa alla conclusione dell’accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kirghizistan, dall’altra (GU L 196 del 28.7.1999, pag. 46).

Accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakstan, dall’altra (GU L 29 del 4.2.2016, pag. 3).

Decisione (UE) 2016/123 del Consiglio, del 26 ottobre 2015, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria dell’accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall’altra (GU L 29 del 4.2.2016, pag. 1).

Decisione (UE) 2020/244 del Consiglio, del 20 gennaio 2020, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione, dell’accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall’altra (GU L 52 del 25.2.2020, pag. 1).

Accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall’altra (GU L 327 del 28.11.1997, pag. 3).

Si veda la versione consolidata.

Decisione 97/800/CECA, CE, Euratom del Consiglio e della Commissione, del 30 ottobre 1997, relativa alla conclusione dell’accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall’altra (GU L 327 del 28.11.1997, pag. 1).

Accordo tra la Comunità economica europea e la Comunità europea dell’energia atomica e l’Unione delle repubbliche socialiste sovietiche sugli scambi e sulla cooperazione commerciale ed economica (GU L 68, del 15.3.1990, pagg. 3-17).

Decisione 90/116/CEE del Consiglio, del 26 febbraio 1990, relativa alla conclusione, da parte della Comunità economica europea, dell’accordo tra la Comunità europea e la Comunità europea dell’energia atomica e l’Unione delle repubbliche socialiste sovietiche sugli scambi e sulla cooperazione commerciale ed economica (GU L 68 del 15.3.1990, pag. 1).

DOCUMENTI CORRELATI

Avviso concernente l’applicazione provvisoria dell’accordo di partenariato globale e rafforzato tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d’Armenia, dall’altra (GU L 122 del 17.5.2018, pag. 1).

Informazione relativa alla data di entrata in vigore dell’accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Tagikistan, dall’altra (GU L 350 del 29.12.2009, pag. 57).

Informazione relativa all’entrata in vigore dell’accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Azerbaigian, dall’altra (GU L 261 del 7.10.1999, pag. 41).

Informazione relativa all’entrata in vigore dell’accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kirghizistan, dall’altra(GU L 248 del 21.9.1999, pag. 35).

Informazione relativa all’entrata in vigore dell’accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell’Uzbekistan, dall’altra (GU L 248 del 21.9.1999, pag. 36).

Informazione riguardante l’entrata in vigore dell’accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l’Unione europea, e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall’altra (GU L 51 del 25.2.2020, pag. 2).

Ultimo aggiornamento: 12.06.2020

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