Accordi di partenariato e cooperazione (APC): Russia, Caucaso meridionale e Asia centrale
SINTESI DI:
Accordo di partenariato globale e rafforzato tra l’UE e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d’Armenia, dall’altra
Decisione (UE) 2018/104 relativa alla firma e all’applicazione provvisoria dell’accordo di partenariato globale e rafforzato tra l’UE e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d’Armenia, dall’altra
Accordo di partenariato e cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Tagikistan, dall’altra
Decisione 2009/989/CE, Euratom, relativa alla conclusione di un accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Tagikistan, dall’altra
Accordo di partenariato e cooperazione che definisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Uzbekistan, dall’altro
Decisione 1999/593/CE, CECA, Euratom, relativa alla conclusione dell’accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell’Uzbekistan, dall’altra
Accordo di partenariato e cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Azerbaigian, dall’altro
Decisione 99/614/UE relativa alla conclusione dell’accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Azerbaigian, dall’altra
Accordo che istituisce un partenariato e una cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kirghizistan, dall’altra
Decisione 1999/491/CE, CECA, Euratom relativa alla conclusione dell’accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kirghizistan, dall’altra
Accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l’Unione europea, e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall’altra
Decisione (UE) 2016/123 del Consiglio, del 26 ottobre 2015, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria dell’accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall’altra
Decisione (UE) 2020/244 del Consiglio del 20 gennaio 2020 relativa alla conclusione, a nome dell’Unione, dell’accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall’altra
Accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall’altra
Decisione 97/800/CE, CECA, Euratom relativa alla conclusione dell’accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall’altra
Accordo tra le Comunità economica europea e la Comunità europea dell’energia atomica e l’Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche [URSS] sugli scambi e sulla cooperazione commerciale ed economica
Decisione 90/116/CEE relativa alla conclusione, da parte della Comunità economica europea, dell’accordo tra la Comunità europea e la Comunità europea dell’energia atomica e l’Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche sugli scambi e sulla cooperazione commerciale ed economica
QUAL È LO SCOPO DEGLI ACCORDI E DELLE DECISIONI?
Gli accordi tra l’Unione europea (Unione) e i suoi partner è generalmente volta a:
- fornire la base per il dialogo politico;
- sostenere le iniziative avviate per consolidare la democrazia e sviluppare l’economia in tali paesi;
- portare a termine il passaggio all’economia di mercato;
- promuovere il commercio e gli investimenti.
I partenariati intendono inoltre gettare le basi per una cooperazione legislativa, economica, sociale, finanziaria, scientifico civile, tecnologica e culturale.
Le decisioni concludono accordi a nome dell’Unione.
PUNTI CHIAVE
- L’Unione ha concluso 8 accordi di partenariato e cooperazione (APC) o accordi di partenariato rafforzati con i paesi terzi: Armenia, Azerbaigian, Kazakstan, Kirghizistan (Repubblica del Kirghizistan), Russia, Uzbekistan e Turkmenistan.
- L’APC con il Turkmenistan deve ancora essere ratificato dal Parlamento europeo, con le relazioni tra le parti regolate in parte da un accordo interinale e in parte dall’accordo del 1990 tra l’Unione e l’ex Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche (URSS).
- L’accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione (ARPC) con il Kazakistan aggiorna e sostituisce un precedente accordo di partenariato e cooperazione.
- L’accordo di partenariato globale e rafforzato (CEPA) con l’Armenia è attualmente applicato in via provvisoria. Aggiorna e sostituirà il precedente accordo di partenariato e cooperazione all’entrata in vigore.
- Alcuni di questi paesi sono partner della politica di vicinato dell’Unione alla quale gli accordi forniscono la base per l’attuazione.
- Per la Russia, l’accordo è anche volto a creare le condizioni necessarie all’instaurazione in futuro di una zona di libero scambio.
Caratteristiche principali
Ciascuno di questi accordi è concordato a condizioni specifiche, tenendo conto degli obiettivi bilaterali delle due parti. Tuttavia, molti condividono caratteristiche comuni e formati simili, inclusi quelli indicati di seguito.
- Principi generali: si riferiscono al rispetto della democrazia, dei principi del diritto internazionale nonché dei diritti dell’uomo. Anche l’economia di mercato è un obiettivo di tutti gli accordi. Numerosi altri principi sono indicati come centrali negli accordi, quali:
- lo Stato di diritto e il buon governo;
- la lotta alla corruzione e alle diverse forme di criminalità organizzata transnazionale, nonché al terrorismo;
- la promozione dello sviluppo sostenibile;
- un’efficace multilateralismo.
- L’istituzione di un dialogo politico bilaterale: sono volti a promuovere posizioni convergenti sulle questioni internazionali di reciproco interesse e a collaborare per la stabilità, la sicurezza, il rispetto della democrazia e dei diritti dell’uomo.
- Il dialogo si svolge a livello ministeriale (consiglio di cooperazione o consiglio di partenariato), a livello parlamentare (consiglio parlamentare) e ad alto livello del servizio civile, oltre che attraverso canali diplomatici e riunioni di esperti.
- L’accordo con la Russia prevede anche dialoghi a livello dei presidenti.
- Giustizia, libertà e sicurezza: le priorità comprendono:
- il consolidamento dello Stato di diritto e il rafforzamento delle istituzioni a tutti i livelli dell’amministrazione in generale e per quanto riguarda, in particolare, l’applicazione della legge e l’amministrazione della giustizia;
- rafforzare il dialogo e la cooperazione in materia di migrazione, asilo e gestione delle frontiere;
- combattere la criminalità organizzata e il riciclaggio di denaro.
- Scambi e questioni commerciali: l’Unione e il paese interessato si accordano reciprocamente il trattamento della nazione più favorita. Inoltre, stabiliscono la libertà di transito delle merci, via o attraverso il loro territorio.
- Nel caso di merci in ammissione temporanea, ciascuna parte concede all’altra l’esenzione dagli oneri all’importazione e dai dazi.
- Non possono esserci restrizioni quantitative all’importazione tra le parti, e le merci vengono commercializzate ai prezzi di mercato.
- Le condizioni riguardano inoltre il lavoro, la costituzione di un’impresa e le attività/operazioni delle società, i servizi transfrontalieri, i pagamenti correnti e i capitali.
- Protezione dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale.
- Cooperazione economica e settoriale: può coprire una gamma più ampia di campi e settori con l’obiettivo di un graduale allineamento con le leggi e le pratiche dell’Unione e, ove pertinente, con le norme e gli standard internazionali. I settori possono includere:
- agricoltura e settore alimentare;
- energia;
- cooperazione macroeconomica;
- gestione delle finanze pubbliche;
- imposizione fiscale;
- turismo;
- l’ambiente;
- politica industriale e di impresa;
- cooperazione in materia di occupazione, politica sociale e pari opportunità;
- cooperazione della società civile;
- cooperazione transfrontaliera e regionale.
- Cooperazione culturale.
- Cooperazione finanziaria
DATA DI ENTRATA IN VIGORE
- L’accordo rafforzato di partenariato e cooperazione (ARPC) con il Kazakstan è in vigore dal 1o marzo 2020.
- In attesa di ratifica, l’accordo di partenariato globale e rafforzato (CEPA) con l’Armenia è applicato in via provvisoria dal 1o giugno 2018.
- L’APC con il Tagikistan è in vigore dal 1o gennaio 2010.
- Gli APC con l’Uzbekistan, l’Azerbaigian e il Kirghizistan sono in vigore dal 1 luglio 1999.
- l’APC con la Russia è in vigore dal 1o dicembre 1997.
CONTESTO
- Gli APC sono generalmente conclusi per un periodo iniziale di dieci anni, ma vengono automaticamente rinnovati di anno in anno a condizione che nessuna delle Parti si opponga.
- Per maggiori informazioni, consultare:
DOCUMENTI PRINCIPALI
Accordo di partenariato globale e rafforzato tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d’Armenia, dall’altra (GU L 23 del 26.1.2018, pag. 4).
Decisione (UE) 2018/104 del Consiglio, del 20 novembre 2017, relativa alla firma, a nome dell’Unione, e all’applicazione provvisoria dell’accordo di partenariato globale e rafforzato tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d’Armenia, dall’altra (GU L 23 del 26.1.2018, pag. 1).
Accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Tagikistan, dall’altra (GU L 350 del 29.12.2009, pag. 3).
Decisione 2009/989/CE del Consiglio e della Commissione, del 17 novembre 2009, relativa alla conclusione di un accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Tagikistan, dall’altra (GU L 350 del 29.12.2009, pag. 1).
Accordo di partenariato e cooperazione che definisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Uzbekistan, dall’altro (GU L 229 del 31.8.1999, pag. 3).
Decisione 1999/593/CE, CECA, Euratom del Consiglio e della Commissione, del 31 maggio 1999, relativa alla conclusione dell’accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell’Uzbekistan, dall’altra (GU L 229 del 31.8.1999, pag. 1).
Accordo di partenariato e cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Azerbaigian, dall’altro (GU L 246 del 17.9.1999, pag. 3).
Decisione 99/614/CE, CECA, Euratom del Consiglio e della Commissione, del 31 maggio 1999, relativa alla conclusione dell’accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Azerbaigian, dall’altra (GU L 246 del 17.9.1999, pag. 1).
Accordi di partenariato e cooperazione che istituisce un partenariato e una cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kirghizistan, dall’altra (GU L 196 del 28.7.1999, pag. 48).
Si veda la versione consolidata.
Decisione 1999/491/CE, CECA, Euratom del Consiglio e della Commissione, del 12 maggio 1999, relativa alla conclusione dell’accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kirghizistan, dall’altra (GU L 196 del 28.7.1999, pag. 46).
Accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakstan, dall’altra (GU L 29 del 4.2.2016, pag. 3).
Decisione (UE) 2016/123 del Consiglio, del 26 ottobre 2015, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria dell’accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall’altra (GU L 29 del 4.2.2016, pag. 1).
Decisione (UE) 2020/244 del Consiglio, del 20 gennaio 2020, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione, dell’accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall’altra (GU L 52 del 25.2.2020, pag. 1).
Accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall’altra (GU L 327 del 28.11.1997, pag. 3).
Si veda la versione consolidata.
Decisione 97/800/CECA, CE, Euratom del Consiglio e della Commissione, del 30 ottobre 1997, relativa alla conclusione dell’accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall’altra (GU L 327 del 28.11.1997, pag. 1).
Accordo tra la Comunità economica europea e la Comunità europea dell’energia atomica e l’Unione delle repubbliche socialiste sovietiche sugli scambi e sulla cooperazione commerciale ed economica (GU L 68, del 15.3.1990, pagg. 3-17).
Decisione 90/116/CEE del Consiglio, del 26 febbraio 1990, relativa alla conclusione, da parte della Comunità economica europea, dell’accordo tra la Comunità europea e la Comunità europea dell’energia atomica e l’Unione delle repubbliche socialiste sovietiche sugli scambi e sulla cooperazione commerciale ed economica (GU L 68 del 15.3.1990, pag. 1).
DOCUMENTI CORRELATI
Avviso concernente l’applicazione provvisoria dell’accordo di partenariato globale e rafforzato tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d’Armenia, dall’altra (GU L 122 del 17.5.2018, pag. 1).
Informazione relativa alla data di entrata in vigore dell’accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Tagikistan, dall’altra (GU L 350 del 29.12.2009, pag. 57).
Informazione relativa all’entrata in vigore dell’accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Azerbaigian, dall’altra (GU L 261 del 7.10.1999, pag. 41).
Informazione relativa all’entrata in vigore dell’accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kirghizistan, dall’altra(GU L 248 del 21.9.1999, pag. 35).
Informazione relativa all’entrata in vigore dell’accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell’Uzbekistan, dall’altra (GU L 248 del 21.9.1999, pag. 36).
Informazione riguardante l’entrata in vigore dell’accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l’Unione europea, e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall’altra (GU L 51 del 25.2.2020, pag. 2).
Ultimo aggiornamento: 12.06.2020