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Dokumentum 22019A0128(01)

    Accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e il Regno di Norvegia sull’applicazione di norme di origine analoghe

    Accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e il Regno di Norvegia sull’applicazione di norme di origine analoghe

     

    SINTESI DI:

    Accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e il Regno di Norvegia relativo al cumulo di origine tra l’Unione europea, la Confederazione svizzera, il Regno di Norvegia e la Repubblica di Turchia nel quadro del sistema di preferenze generalizzate

    QUAL È L’OBIETTIVO DELL’ACCORDO?

    Mira ad accrescere l’efficacia del sistema di preferenze generalizzate e quindi a facilitare gli scambi con i paesi in via di sviluppo garantendo che l’Unione europea (Unione) e la Norvegia applichino norme di origine analoghe per le importazioni di merci dall’Unione, dalla Svizzera, dalla Norvegia e dalla Turchia.

    PUNTI CHIAVE

    Sistema di preferenze generalizzate (SPG)

    • Il sistema SPG è un sistema di preferenze tariffarie concesse ai paesi in via di sviluppo («paesi beneficiari»). Per i paesi meno sviluppati, i dazi sono stati rimossgi per la quasi totalità delle loro esportazioni.
    • L’Unione e la Norvegia (insieme alla Svizzera e alla Turchia) hanno SPG molto simili che possono quindi essere collegati.

    Norme di origine

    • Per beneficiare delle tariffe preferenziali, è necessario dimostrare che i prodotti provengono da un paese beneficiario.
    • L’origine si riferisce al luogo in cui un prodotto viene realizzato o fabbricato, non al luogo da cui viene spedito.

    Cumulo

    Il «cumulo» descrive il sistema che consente ai prodotti originari del paese A di essere ulteriormente trasformati o aggiunti ai prodotti originari del paese B, come se fossero originari del paese B. Il prodotto risultante avrebbe l’origine del paese B. Può essere applicato solo tra paesi che operano con norme di origine identiche.

    Accordo tra l’Unione e la Norvegia

    • In base al «cumulo esteso» dell’SPG dell’Unione, i materiali originari della Norvegia, della Svizzera o della Turchia che subiscono più di un’operazione minima in un paese beneficiario sono considerati originari di tale paese beneficiario e possono beneficiare di preferenze quando vengono importati nell’Unione, in Norvegia, in Svizzera o in Turchia.
    • L’accordo prevede che l’Unione e la Norvegia abbiano norme di origine analoghe basate sui seguenti principi:
      • definizione della nozione di «prodotti originari» in base agli stessi criteri;
      • disposizioni sul cumulo regionale* dell’origine;
      • disposizioni per applicare il cumulo a materiali originari, ai sensi delle rispettive norme di origine dell’SPG, dell’Unione, della Svizzera, della Norvegia o della Turchia;
      • disposizioni per una tolleranza generale per i materiali non originari;
      • disposizioni per la non modificazione di prodotti del paese beneficiario;
      • disposizioni per il rilascio o la compilazione di prove di origine sostitutive;
      • obbligo di cooperazione amministrativa con le autorità competenti dei paesi beneficiari in materia di prove di origine.
    • Questo accordo sostituisce un analogo accordo reciproco tra la Comunità europea e ciascuno dei paesi dell’Associazione europea di libero scambio che hanno concesso preferenze tariffarie nell’ambito dell’SPG, per merci originarie della Norvegia o della Svizzera.

    DATA DI ENTRATA IN VIGORE

    È entrato in vigore il 1 febbraio 2019.

    CONTESTO

    Per ulteriori informazioni, si veda:

    TERMINI CHIAVE

    Cumulo regionale. Operazione tra i paesi di uno dei gruppi regionali di paesi beneficiari riconosciuti dall’SPG dell’Unione in cui i materiali originari di un paese del gruppo che sono successivamente lavorati o trasformati in un altro paese beneficiario dello stesso gruppo sono considerati originari di quest’ultimo paese. Il cumulo è possibile anche tra i singoli paesi dei gruppi di cumulo I III, su richiesta e a determinate condizioni.

    DOCUMENTO PRINCIPALE

    Accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e il Regno di Norvegia relativo al cumulo di origine tra l’Unione europea, la Confederazione svizzera, il Regno di Norvegia e la Repubblica di Turchia nel quadro del sistema di preferenze generalizzate (GU L 24 del 28.1.2019, pag. 3).

    DOCUMENTI CORRELATI

    Avviso riguardante l’entrata in vigore dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e il Regno di Norvegia relativo al cumulo di origine tra l’Unione europea, la Confederazione svizzera, il Regno di Norvegia e la Repubblica di Turchia nel quadro del sistema di preferenze generalizzate (GU L 27 del 31.1.2019, pag. 1).

    Ultimo aggiornamento: 09.11.2021

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