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Document 21984A0716(02)

    Accordo di Bonn concernente la lotta contro l’inquinamento del Mare del Nord causato dagli idrocarburi e da altre sostanze pericolose, compreso l’inquinamento atmosferico provocato dalla navigazione

    Accordo di Bonn concernente la lotta contro l’inquinamento del Mare del Nord causato dagli idrocarburi e da altre sostanze pericolose, compreso l’inquinamento atmosferico provocato dalla navigazione

     

    SINTESI DI:

    Accordo concernente la cooperazione in materia di lotta contro l’inquinamento del Mare del Nord causato dagli idrocarburi e da altre sostanze pericolose (accordo di Bonn)

    Decisione 84/358/CEE relativa alla conclusione dell’accordo di Bonn

    Decisione (UE) 2021/176 relativa alla conclusione degli emendamenti dell’accordo di Bonn in merito all’estensione del suo ambito di applicazione e all’adesione del Regno di Spagna a detto accordo

    QUAL È LO SCOPO DELL’ACCORDO E DELLE DECISIONI?

    • L’accordo stabilisce un sistema di cooperazione tra le parti contraenti a favore della lotta contro l’inquinamento del Mare del Nord causato dagli idrocarburi e da altre sostanze pericolose.
    • La decisione 84/358/CEE conclude l’accordo a nome della Comunità economica europea (attualmente Unione europea).
    • Nel 2019 le parti contraenti hanno approvato l’adesione della Spagna e l’estensione dell’ambito di applicazione dell’accordo all’inquinamento atmosferico prodotto dalle navi come disciplinato nell’allegato VI della convenzione internazionale dell’organizzazione marittima internazionale per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi (convenzione MARPOL). La decisione (UE) 2021/176 attesta la conclusione da parte dell’Unione europea relativa all’estensione dell’ambito di applicazione dell’accordo e all’adesione della Spagna.

    PUNTI CHIAVE

    Parti contraenti

    Le parti contraenti dell’accordo di Bonn, la cui modifica più recente risale al 2021, sono i governi di Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Irlanda, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna e Svezia, nonché l’Unione europea (Unione).

    Tratti di mare contemplati dall’accordo

    L’accordo riguarda il grande Mare del Nord e i suoi accessi più estesi: si tratta di uno dei tratti marittimi più trafficati al mondo. Dall’adesione della Spagna all’accordo, comprende:

    • il Mare del Nord propriamente detto, a sud della latitudine 61° 0' 00,00" N;
    • lo Skagerrak, il cui limite meridionale è determinato a est del capo di Skagen dalla latitudine 57° 44' 43,00" N;
    • il golfo di Guascogna, delimitato a sud e a ovest dalla linea definita nella parte I dell’allegato dell’accordo;
    • le altre acque, che comprendono il Mare d’Irlanda, il Mar Celtico, il Mare Malin, il grande Minch, il piccolo Minch, una parte del Mare di Norvegia e parti dell’Atlantico nordorientale, delimitate a ovest e a nord dalla linea definita nella parte II dell’allegato dell’accordo.

    Ambito di applicazione

    Sviluppandosi sulla scia di un accordo precedente sottoscritto nel 1969, che verteva sull’inquinamento provocato da sversamenti di petrolio greggio, l’accordo di Bonn del 1984 si concentrava altresì sugli sversamenti di altre sostanze pericolose responsabili dell’inquinamento o che minacciavano di inquinare le acque nella regione del Mare del Nord.

    Nel 2019, le parti contraenti hanno convenuto di modificare l’accordo affinché contemplasse la cooperazione sul monitoraggio in conformità ai requisiti dell’allegato VI della convenzione MARPOL. L’allegato VI introduce limiti più severi riguardo al tenore di zolfo delle emissioni di ossido di zolfo nelle regioni di controllo, tra cui il Mare del Nord. La direttiva (UE) 2016/802 relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi incorpora le modifiche principali presenti nel diritto internazionale in materia di prevenzione dell’inquinamento atmosferico prodotto dalle navi nel diritto dell’Unione (si veda la sintesi).

    Settori di attività

    Le parti contraenti concordano:

    • sulla cooperazione attiva reciproca;
    • sull’elaborazione e sulla definizione congiunte delle linee guida riguardo agli aspetti pratici, operativi e tecnici di un’azione congiunta;
    • sulla condivisione di informazioni concernenti
      • l’organizzazione nazionale che si occupa del tipo di inquinamento preso in esame dall’accordo;
      • l’autorità competente responsabile della ricezione e della trasmissione di relazioni di tale inquinamento e di trattare le questioni riguardanti le misure di assistenza reciproca;
      • i mezzi nazionali che si potrebbero mettere a disposizione nel quadro dell’assistenza internazionale al fine di far fronte all’inquinamento o di prevenirlo;
      • i nuovi metodi di prevenzione di tale inquinamento e di nuove misure efficaci per contrastarlo;
      • i principali incidenti ambientali di questo tipo a cui hanno fatto fronte.

    Comunicazione degli incidenti e assistenza reciproca

    • Le parti contraenti concordano di fornire l’una all’altra segnalazioni di qualsiasi incidente o della presenza nella regione del Mare del Nord di idrocarburi o di altre sostanze pericolose che potrebbero costituire una grave minaccia per le coste o per gli interessi ad esse connessi di un’altra parte contraente. Le parti contraenti hanno predisposto un formulario tipo per la segnalazione di incidenti ambientali.
    • Una parte che si trova ad affrontare un incidente ambientale può richiedere l’assistenza delle altre parti. In linea generale, la parte contraente richiedente rimborsa alle parti che le prestano assistenza i costi di qualsiasi azione intrapresa.

    Attuazione

    Le parti contraenti attuano l’accordo tramite:

    • il costante monitoraggio delle proprie zone di responsabilità al fine di rilevare la presenza di minacce di inquinamento marino, compreso il coordinamento del monitoraggio aereo e satellitare;
    • l’allerta reciproca su qualsiasi minaccia;
    • l’adozione di approcci operativi comuni affinché possano fare affidamento le une sulle altre per raggiungere gli standard necessari di prevenzione e ripulitura;
    • il sostegno reciproco, ove richiesto, nelle operazioni di risposta;
    • la condivisione di attività di ricerca e sviluppo;
    • l’esecuzione di esercitazioni congiunte.

    Bilancio e segretariato

    Ciascuna parte contraente contribuisce in ragione del 2,5 % alle spese annuali derivanti dall’accordo e il saldo delle spese è ripartito tra le parti contraenti (diverse dall’Unione), in proporzione al loro prodotto nazionale lordo.

    Il segretariato dell’accordo ha sede a Londra.

    DATA DI ENTRATA IN VIGORE

    L’accordo di Bonn del 1984 è entrato in vigore il 28 giugno 1984.

    CONTESTO

    Per maggiori informazioni, si veda:

    DOCUMENTI PRINCIPALI

    Accordo concernente la cooperazione in materia di lotta contro l’inquinamento del Mare del Nord causato dagli idrocarburi e da altre sostanze pericolose (accordo di Bonn) (GU L 188 del 16.7.1984, pag. 9).

    Decisione 84/358/CEE del Consiglio del 28 giugno 1984 relativa alla conclusione dell’accordo concernente la cooperazione in materia di lotta contro l’inquinamento del Mare del Nord causato dagli idrocarburi e da altre sostanze pericolose (GU L 188 del 16.7.1984, pag. 7).

    Decisione (UE) 2021/176 del Consiglio del 5 febbraio 2021 relativa alla conclusione degli emendamenti dell’accordo concernente la cooperazione in materia di lotta contro l’inquinamento del Mare del Nord causato dagli idrocarburi e da altre sostanze pericolose (accordo di Bonn) in merito all’estensione dell’ambito di applicazione di tale accordo e l’adesione del Regno di Spagna a detto accordo (GU L 54 del 16.2.2021, pag. 1).

    DOCUMENTI CORRELATI

    Direttiva (UE) 2016/802 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi (GU L 132 del 21.5.2016, pag. 58).

    Ultimo aggiornamento: 26.04.2021

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