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Document 12016E263

Annullamento degli atti giuridici da parte della Corte di giustizia

Annullamento degli atti giuridici da parte della Corte di giustizia

 

SINTESI DI:

Articolo 263 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE)

Articolo 264 del TFUE

Articolo 266 del TFUE

QUAL È LO SCOPO DI QUESTI ARTICOLI?

  • L’articolo 263 consente di agire presso la Corte di giustizia dell’Unione europea (di seguito «la Corte») per contestare la legalità degli atti giuridici dell’Unione europea (Unione).
  • L’articolo 264 stabilisce che, se il ricorso è fondato, la Corte dichiara nullo o, quando necessario, precisa quale degli effetti dell’atto dichiarato nullo deve essere considerato definitivo.
  • L’articolo 266 prevede che la parte il cui atto è stato annullato prenda i provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza della Corte.

PUNTI CHIAVE

Ambito di applicazione

  • L’articolo 263 del TFUE stabilisce che la Corte esercita un controllo di legittimità su:
  • La Corte può inoltre pronunciarsi sulla legittimità degli atti prodotti da organi, organismi o agenzie dell’Unione quando tali atti sono destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi.
  • La Corte ha rilevato che, oltre ad atti quali i regolamenti, le decisioni e le direttive, definiti come vincolanti dall’articolo 288 del TFUE, è il contenuto (e l’intenzione) della misura che conta, piuttosto che la forma (causa C-316/91 Parlamento europeo contro Consiglio). Pertanto, la legittimità di altri tipi di atti, quali le conclusioni del Consiglio, può essere contestata (causa C-27/04 Commissione contro Consiglio).

Chi può presentare un ricorso per annullamento alla Corte?

  • L’articolo 263 del TFUE distingue tre tipologie di ricorrenti.
    • Ricorrenti privilegiati., ad esempio i paesi dell’Unione, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione. Essi possono sempre intraprendere un’azione per il controllo giurisdizionale (paragrafo 2).
    • Ricorrenti semi-privilegiati, ad esempio la Corte dei conti., la BCE e il Comitato delle regioni. Essi possono proporre procedimenti di revisione esclusivamente «per salvaguardare le proprie prerogative» (paragrafo 3).
    • I ricorrenti non privilegiati, cioè le persone giuridiche, come le imprese, e le persone fisiche, cioè gli individui, possono intentare un’azione per il riesame giudiziario, ma sono soggetti a condizioni più rigorose per quanto riguarda il soddisfacimento del requisito della legittimità («legittimazione ad agire») (paragrafo 4 ).

Ricorrere per l’annullamento

  • L’azione deve essere proposta entro 2 mesi dalla pubblicazione dell’atto o dalla sua notifica al ricorrente. È prevista un’ulteriore proroga di dieci giorni per tenere conto dei ritardi postali dovuti alla distanza, ai sensi dell’articolo 51 del regolamento di procedura della Corte di giustizia (si veda la sintesi). Se l’atto non viene pubblicato o notificato, il termine decorre dal momento in cui il ricorrente ne è venuto a conoscenza con altri mezzi.
  • I ricorrenti non privilegiati devono confermare di aver ricevuto un atto o che l’atto li riguardava direttamente (si veda la causa C-486/01, Front national contro il Parlamento europeo) e individualmente (si veda la causa C-25/62 Plaumann contro la Commissione).

Motivi per l’annullamento di un atto

L’articolo 263 del TFUE (paragrafo 2) stabilisce i motivi seguenti per l’annullamento di un atto:

  • l’incompetenza;
  • la violazione delle forme sostanziali, ad esempio la necessità di rispettare le prerogative di un’istituzione prima di prendere una decisione, come nell’obbligo di indire una consultazione nella causa sull’isoglucosio (cause C-138/79 SA Roquette Frères contro Consiglio e C-139/79 Maizena GmbH contro Consiglio);
  • la violazione dei trattati o della Carta dei diritti fondamentali;
  • la violazione di qualsiasi regola di diritto relativa alla loro applicazione; e
  • lo sviamento di potere (il ricorrente deve essere in grado di dimostrare sulla base di fatti che l’atto impugnato è stato adottato per scopi non autorizzati (causa C-23/76, Pellegrini contro Commissione).

Annullamento di un atto

L’articolo 264 del TFUE è la base giuridica per l’annullamento di un atto.

  • Se il ricorso per l’annullamento è fondato, la Corte dichiara nullo l’atto.
  • La Corte, ove lo ritenga necessario, può precisare quale tra gli effetti dell’atto da essa dichiarato nullo debba considerarsi definitivo. In altre parole, può dichiarare operativi alcuni aspetti dell’atto impugnato nell’interesse di:
    • necessità di certezza del diritto (si veda ad esempio, la causa C-21/94 Parlamento europeo contro Consiglio); o
    • la necessità di sospendere gli effetti dell’annullamento fino a quando un’istituzione competente non adotti un atto in sostituzione di quello annullato.
  • Quando la Corte dichiara che un atto è nullo, l’effetto dell’annullamento si ha generalmente dal punto dell’adozione dell’atto in questione (noto come ex tunc). Tuttavia, l’effetto può anche decorrere dalla data della sentenza della Corte (ex nunc). Inoltre, la Corte può mantenere gli effetti dell’atto annullato.
  • Un annullamento può anche essere parziale, come nella causa C-378/00 Commissione contro Parlamento europeo e Consiglio, in cui la Corte annulla un articolo di un atto, ma dichiara che le misure di esecuzione di tale atto, che erano già state adottate, dovrebbero restare in vigore.

Esecuzione della sentenza della Corte

La parte il cui atto è stato annullato dovrebbe prendere i provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza della Corte (articolo 266 del TFUE).

CONTESTO

Il ricorso per annullamento è uno strumento giuridico che consente ai paesi dell’Unione e alle istituzioni e agli organismi dell’Unione, così come ai cittadini, alle società e ai gruppi di interesse in talune circostanze specifiche, di richiedere direttamente alla Corte di giustizia dell’Unione europea un riesame giudiziario per verificare la legalità degli atti dell’Unione.

DOCUMENTI PRINCIPALI

Versione consolidata del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte sesta — Disposizioni istituzionali e finanziarie — Titolo I — Disposizioni istituzionali — Capo 1 — Le istituzioni — Sezione 5 — La Corte di giustizia dell’Unione europea — articolo 263 (ex articolo 230 del TCE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 162).

Versione consolidata del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte sesta — Disposizioni istituzionali e finanziarie — Titolo I — Disposizioni istituzionali — Capo 1 — Le istituzioni — Sezione 5 — La Corte di giustizia dell’Unione europea — articolo 264 (ex articolo 231 del TCE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 163).

Versione consolidata del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte sesta — Disposizioni istituzionali e finanziarie — Titolo I — Disposizioni istituzionali — Capo 1 — Le istituzioni — Sezione 5 — La Corte di giustizia dell’Unione europea — articolo 266 (ex articolo 233 del TCE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 163).

DOCUMENTI CORRELATI

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte settima — Disposizioni generali e finali — Articolo 340 (ex articolo 288 TCE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 193).

Versione consolidata del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte sesta — Disposizioni istituzionali e finanziarie — Titolo I — Disposizioni istituzionali — Capo 2 — Atti giuridici dell’Unione, procedure di adozione e altre disposizioni — Sezione 1: Atti giuridici dell’Unione — Articolo 288 (ex articolo 249 del TCE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 171).

Ultimo aggiornamento: 20.01.2021

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