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Document 02019R0125-20200527

    Divieto dell’UE sul commercio di strumenti di tortura

    Divieto dell’UE sul commercio di strumenti di tortura

     

    SINTESI DI:

    Regolamento (UE) 2019/125 relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti

    QUAL È LO SCOPO DEL REGOLAMENTO?

    • Esso richiede alle autorità degli Stati membri di distinguere tra merci praticamente utilizzabili solo per la pena di morte o per la tortura* e merci che potrebbero essere utilizzate per tali scopi.
    • Vieta il commercio di beni che possono essere utilizzati ai fini della pena capitale, della tortura e di altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti*.
    • Esso stabilisce un regime di autorizzazioni progettato per impedire l’esportazione di beni che potrebbero essere utilizzati per tali scopi.
    • Introduce norme che disciplinano la fornitura di servizi di intermediazione*, di assistenza tecnica*, di formazione e di pubblicità riguardanti tali merci.
    • Esso codifica e abroga il regolamento (CE) n. 1236/2005 che era stato modificato in maniera sostanziale diverse volte.

    PUNTI CHIAVE

    Divieti

    Il regolamento vieta:

    • le esportazioni e le importazioni di merci praticamente utilizzabili solo per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (Allegato II);
    • la fornitura di assistenza tecnica relativa a tali merci;
    • vietare agli intermediari e ai fornitori di assistenza tecnica di fornire formazioni sull’uso di tali merci ai paesi terzi, nonché
      • vietare tanto la promozione di tali merci in fiere commerciali o mostre nell’Unione quanto
      • la vendita o l’acquisto di spazi pubblicitari sulla stampa o su Internet e di tempi pubblicitari in televisione o radio in relazione a tali merci.

    Autorizzazioni di esportazione

    Il regolamento stabilisce un regime di autorizzazioni all’esportazione.

    • L’allegato I contiene l’elenco delle autorità competenti degli Stati membri cui è permesso rilasciare tali autorizzazioni. Le autorità competenti non devono concedere l’autorizzazione se vi sono ragionevoli motivi di ritenere che le merci in questione sono destinate, in tutto o in parte, ai fini suddetti. Non è soggetta ad autorizzazione la merce solo in transito attraverso il territorio doganale dell’Unione.
    • Le merci che potrebbero essere utilizzate per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti sono elencate nell’allegato III.
    • L’allegato III non comprende:
    • Le merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte e che sono state approvate o sono realmente utilizzate a tal fine da uno o più paesi terzi che non hanno abolito la pena di morte sono elencate nell’allegato IV. Le condizioni e i requisiti per il rilascio di una «autorizzazione generale di esportazione» sono definite nella Parte 3 dell’allegato V. La Parte 2 dello stesso allegato elenca i paesi di destinazione per i quali le autorizzazioni non sono richieste.
    • Le autorizzazioni riguardanti le esportazioni, le importazioni o il transito di merci che potrebbero essere utilizzate per la tortura sono rilasciate tramite un formulario conforme al modello che figura nell’allegato VII.
    • Le autorizzazioni riguardanti i servizi di intermediazione sono rilasciate tramite un formulario conforme al modello che figura nell’allegato VIII.
    • Le autorizzazioni riguardanti l’assistenza tecnica sono rilasciate tramite un formulario conforme al modello che figura nell’allegato IX.
    • Tali autorizzazioni sono valide in tutta l’Unione.
    • Le autorità competenti dei paesi dell’UE possono rifiutarsi di concedere un’autorizzazione di esportazione e possono annullare, sospendere, modificare o revocare le autorizzazioni già concesse.
    • Se l’autorizzazione non viene concessa, le autorità doganali bloccano le merci dichiarate e fanno presente che è possibile richiedere un’autorizzazione. Le merci vengono distrutte dopo sei mesi, nel caso in cui le autorità non abbiano ricevuto una richiesta di autorizzazione.
    • Qualora decidano di respingere una richiesta di autorizzazione, le autorità di un paese dell’UE devono informare tutti gli altri paesi dell’UE e la Commissione europea.
    • La Commissione può modificare gli elenchi di tali merci non appena nuove attrezzature o sostanze compaiono sul mercato.
    • Gli Stati membri devono presentare una relazione annuale scritta sulle attività.

    DA QUANDO È IN VIGORE IL REGOLAMENTO?

    È stato applicato dal 20 febbraio 2019. Il regolamento (UE) n. 2019/125 codifica e sostituisce il regolamento (CE) n. 1236/2005 e le sue modifiche successive.

    CONTESTO

    TERMINI CHIAVE

    Tortura: qualsiasi atto mediante il quale sono intenzionalmente inflitti ad una persona dolore o sofferenze forti, fisiche o mentali, per fini quali l’ottenimento da essa o da una terza persona di informazioni o confessioni, la punizione per un atto che essa o una terza persona ha commesso o è sospettata aver commesso, intimorire o far pressione su di lei o intimorire o far pressione su una terza persona, o per qualsiasi altro motivo fondato su qualsiasi forma di discriminazione, qualora tale dolore o tali sofferenze siano inflitti da un funzionario pubblico o da ogni altra persona che eserciti pubbliche funzioni, su sua istigazione, o con il suo consenso espresso o tacito. Tale termine non include tuttavia il dolore o le sofferenze risultanti unicamente da sanzioni legali, inerenti a tali sanzioni o a esse connessi. La pena capitale non è considerata una pena legale in nessuna circostanza.
    Altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti: qualsiasi atto mediante il quale sono inflitti ad una persona dolore o sofferenze, fisiche o mentali, che raggiungano un livello minimo di gravità, qualora tale dolore o tali sofferenze siano inflitti da un funzionario pubblico o da ogni altra persona che eserciti pubbliche funzioni, su sua istigazione o con il suo consenso espresso o tacito. Tale termine non include tuttavia il dolore o le sofferenze risultanti unicamente da sanzioni legali, inerenti a tali sanzioni o a esse connessi. La pena capitale non è considerata una pena legale in nessuna circostanza.
    Servizi di intermediazione: la negoziazione o l’organizzazione di transazioni dirette all’acquisto, alla vendita o alla fornitura delle merci interessate da un paese terzo verso qualunque altro paese terzo, oppure la vendita o l’acquisto delle merci interessate ubicate in un paese terzo per il loro trasferimento verso un altro paese terzo.
    Assistenza tecnica: qualsiasi ausilio tecnico connesso a riparazione, sviluppo, fabbricazione, prova, manutenzione, assemblaggio o qualsiasi altro servizio tecnico e che può assumere tra l’altro forme quali istruzione, pareri, formazione, trasmissione di conoscenze operative o di competenze o servizi di consulenza. L’assistenza tecnica comprende le forme verbali di assistenza e l’assistenza prestata con mezzi elettronici.

    DOCUMENTO PRINCIPALE

    Regolamento (UE) n. 2019/125 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 gennaio 2019, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (GU L 30 del 31.1.2019, pag. 1).

    DOCUMENTI CORRELATI

    Regolamento (UE) n. 258/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che attua l’articolo 10 del protocollo delle Nazioni Unite contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata (protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco), e dispone autorizzazioni all’esportazione, misure di importazione e transito per le armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni (GU L 94 del 30.3.2012, pag. 1).

    Regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell’intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (GU L 134 del 29.5.2009, pag. 1).

    I successivi emendamenti al Regolamento (CE) n. 428/2009 sono stati incorporati nel documento originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

    Posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell’8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari (GU L 335 del 13.12.2008, pag. 99).

    Ultimo aggiornamento: 05.04.2019

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