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Document 02011R0691-20140616

Conti economici ambientali europei

Conti economici ambientali europei

 

SINTESI DI:

Regolamento (UE) n. 691/2011 sui conti economici ambientali europei

QUAL È LO SCOPO DEL REGOLAMENTO?

Lo scopo del presente regolamento è facilitare il confronto dei conti economici ambientali in tutti i paesi dell'UE, facendo affidamento su dati relativi all'ambiente che siano comprensibili e accessibili.

PUNTI CHIAVE

  • Il regolamento (UE) n. 691/2011 istituisce un quadro giuridico dell'Unione europea (UE) per l'elaborazione di conti economici ambientali europei armonizzati;
  • i suoi moduli riguardavano statistiche nazionali sui conti delle emissioni atmosferiche, sulle imposte ambientali e sui conti dei flussi di materia (il contributo per l'economia delle materie prime, dei minerali e delle biomasse ecc.);
  • nel 2014, un regolamento modificativo (regolamento (UE) n. 538/2014) elaborò ulteriormente il regolamento del 2011 relativo ai conti economici ambientali europei introducendo 3 moduli aggiuntivi:
    • i conti sulle spese per la protezione dell'ambiente (le risorse economiche stanziate per la tutela dell'ambiente);
    • i conti nel settore dei beni e servizi ambientali (le attività produttive di un paese che creano beni e servizi ambientali);
    • i conti energetici (rapporti sui flussi fisici di energia come l'energia elettrica, espressa in terajoule, nell'ambito di un'economia e sugli output verso altre economie o verso l'ambiente).
  • Questi 3 nuovi moduli contribuiscono direttamente alle priorità della politica dell'UE in materia di crescita verde e di efficienza delle risorse. Più specificatamente, forniscono importanti informazioni su indicatori quali:
    • la produzione destinata alla vendita e i posti di lavoro nel settore dei beni e servizi ambientali,
    • la spesa nazionale per la protezione dell'ambiente,
    • l'uso di energia secondo una ripartizione dettagliata per categoria standardizzata.
  • Il regolamento prevede che i paesi dell'UE possano implementare i nuovi moduli senza l'obbligo di raccogliere nuovi dati.
  • I nuovi moduli sono totalmente conformi alla Strategia europea di contabilità ambientale riveduta (ESEA 2008), che ha analizzato le esigenze politiche e le possibilità statistiche di conti ambientali e ha proposto aree di sviluppo, e al Sistema di contabilità integrata ambientale ed economica delle Nazioni Unite (SEEA).

Atti delegati

  • Per tener conto del progresso tecnico e scientifico e ampliare il discorso sui conti energia, il presente regolamento autorizza la Commissione europea ad adottare la legge (atti delegati) che copre 3 tipi di prodotti energetici:
    • risorse energetiche naturali (flussi fisici dall'ambiente all'economia, ad esempio l'energia non rinnovabile e rinnovabile),
    • prodotti (beni e servizi prodotti),
    • residui (flussi di materiali solidi, liquidi e gassosi ed energia, che vengono eliminati, scaricati o emessi nell'ambiente).
  • La Commissione deve consultarsi con gli altri prima di redigere tale normativa.
  • Per garantire conti del settore dei beni e servizi ambientali efficienti, la Commissione deve utilizzare altre forme di legge (atti di esecuzione) per stabilire un compendio indicativo di:
    • beni e servizi ambientali,
    • attività economiche in diverse categorie ambientali.
  • I conti ambientali mostrano i legami tra ambiente ed economia, sia positivi che negativi. Essi forniscono un quadro integrato di statistiche e analisi per orientare la politica europea in materia di efficienza delle risorse, sviluppo sostenibile e crescita verde.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Esso è in vigore dall'11 agosto 2011.

CONTESTO

Si veda anche:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) n. 691/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2011, relativo ai conti economici ambientali europei (GU L 192 del 22.7.2011, pag. 1-16)

Modifiche successive al regolamento (UE) n. 691/2011 sono state integrate nel testo originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Ultimo aggiornamento: 07.11.2016

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