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Document 32018D0085

Decisione di esecuzione (UE) 2018/85 della Commissione, del 18 gennaio 2018, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2016/715 che stabilisce misure per quanto concerne taluni frutti originari di taluni paesi terzi per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione dell'organismo nocivo Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa [notificata con il numero C(2018) 92]

C/2018/0092

GU L 16 del 20.1.2018, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/03/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/85/oj

20.1.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 16/11


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/85 DELLA COMMISSIONE

del 18 gennaio 2018

che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2016/715 che stabilisce misure per quanto concerne taluni frutti originari di taluni paesi terzi per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione dell'organismo nocivo Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa

[notificata con il numero C(2018) 92]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l'articolo 16, paragrafo 3, quarta frase,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2000/29/CE stabilisce misure di protezione contro l'introduzione nell'Unione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nell'Unione.

(2)

L'allegato IV, parte A, sezione I, punto 16, della direttiva 2000/29/CE prevede requisiti particolari per l'introduzione e il movimento nell'Unione dei frutti di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf e relativi ibridi.

(3)

La direttiva di esecuzione (UE) 2017/1279 della Commissione (2) ha introdotto il punto 16.4, lettera e), nell'allegato IV, parte A, sezione I, della direttiva 2000/29/CE. Tale punto stabilisce misure di protezione contro l'organismo nocivo Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa per quanto riguarda i frutti di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, esclusi i frutti di Citrus aurantium L. e Citrus latifolia Tanaka (nel seguito «i frutti specificati»), destinati alla trasformazione industriale.

(4)

La decisione di esecuzione (UE) 2016/715 della Commissione (3) stabilisce misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione dell'organismo nocivo Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa, che si applicano ai frutti specificati se sono originari dell'Argentina, del Brasile, del Sud Africa o dell'Uruguay.

(5)

I frutti specificati originari dell'Argentina, del Brasile, del Sud Africa o dell'Uruguay e destinati esclusivamente alla trasformazione industriale in succo dovrebbero continuare ad essere introdotti e a circolare nell'Unione conformemente ai requisiti particolari di cui al capo III della decisione di esecuzione (UE) 2016/715 e in deroga all'allegato IV, parte A, sezione I, punto 16.4, lettera e), della direttiva 2000/29/CE. Ciò è necessario per assicurare la protezione fitosanitaria costante del territorio dell'Unione contro l'introduzione di Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa nei frutti specificati originari dei suddetti paesi terzi.

(6)

La direttiva di esecuzione (UE) 2017/1279 ha introdotto il punto 16.6 nell'allegato IV, parte A, sezione I, della direttiva 2000/29/CE. Le disposizioni di tale punto stabiliscono misure di protezione contro Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) per quanto riguarda i frutti di alcune specie di Citrus L. originari del continente africano. Al fine di assicurare la protezione fitosanitaria del territorio dell'Unione contro l'introduzione dell'organismo nocivo Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), la decisione di esecuzione (UE) 2016/715 dovrebbe applicarsi fatte salve tali disposizioni.

(7)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2016/715.

(8)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Modifiche della decisione di esecuzione (UE) 2016/715

La decisione di esecuzione (UE) 2016/715 è così modificata:

1)

all'articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Il paragrafo 1 del presente articolo si applica fatte salve le prescrizioni di cui ai punti 16.1, 16.2, 16.3, 16.5 e 16.6 dell'allegato IV, parte A, sezione I, della direttiva 2000/29/CE.»;

2)

l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

Introduzione e circolazione nell'Unione di frutti specificati destinati esclusivamente alla trasformazione industriale in succo

1.   In deroga all'allegato IV, parte A, sezione I, punto 16.4, lettera e), della direttiva 2000/29/CE, i frutti specificati originari dell'Argentina, del Brasile, del Sud Africa e dell'Uruguay, destinati esclusivamente alla trasformazione industriale in succo, sono introdotti e circolano nell'Unione unicamente in conformità agli articoli da 9 a 17 della presente decisione.

2.   Il paragrafo 1 del presente articolo si applica fatte salve le prescrizioni di cui ai punti 16.1, 16.2, 16.3, 16.5 e 16.6 dell'allegato IV, parte A, sezione I, della direttiva 2000/29/CE.».

Articolo 2

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 gennaio 2018

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.

(2)  Direttiva di esecuzione (UE) 2017/1279 della Commissione, del 14 luglio 2017, che modifica gli allegati da I a V della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (GU L 184 del 15.7.2017, pag. 33).

(3)  Decisione di esecuzione (UE) 2016/715 della Commissione, dell'11 maggio 2016, che stabilisce misure per quanto concerne taluni frutti originari di taluni paesi terzi per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione dell'organismo nocivo Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa (GU L 125 del 13.5.2016, pag. 16).


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