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Document 22014D0162

Decisione del Comitato misto SEE n. 162/2014, del 25 settembre 2014, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2015/1230]

GU L 202 del 30.7.2015, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/1230/oj

30.7.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 202/5


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 162/2014

del 25 settembre 2014

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2015/1230]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2014/90/UE della Commissione, del 14 febbraio 2014, che modifica l'allegato I della decisione 2004/558/CE per quanto concerne l'approvazione di un programma di lotta per l'eradicazione della rinotracheite bovina infettiva in una regione dell'Italia (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2014/91/UE della Commissione, del 14 febbraio 2014, che modifica l'allegato II della decisione 93/52/CEE, riconoscendo come ufficialmente indenni da brucellosi (B. melitensis) alcune regioni dell'Italia e della Spagna, e gli allegati I, II e III della decisione 2003/467/CE per quanto riguarda la dichiarazione secondo la quale l'Ungheria è ufficialmente indenne da tubercolosi, la Romania e alcune regioni dell'Italia sono ufficialmente indenni da brucellosi e alcune regioni dell'Italia sono ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2014/177/UE della Commissione, del 27 marzo 2014, che modifica l'allegato II della decisione 2003/467/CE per quanto riguarda la dichiarazione della Lituania quale Stato membro ufficialmente indenne da brucellosi (3).

(4)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa agli animali vivi diversi dal pesce e dagli animali d'acquacoltura. Tale legislazione non si applica all'Islanda, come specificato al paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica all'Islanda.

(5)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(6)

Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La parte 4.2 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE è così modificata:

1.

al punto 14 (Decisione 93/52/CEE della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:

«—

32014 D 0091: Decisione di esecuzione 2014/91/UE della Commissione, del 14 febbraio 2014 (GU L 46 del 18.2.2014, pag. 12).»

2.

Al punto 70 (Decisione 2003/467/CE della Commissione) sono aggiunti i seguenti trattini:

«—

32014 D 0091: Decisione di esecuzione 2014/91/UE della Commissione, del 14 febbraio 2014 (GU L 46 del 18.2.2014, pag. 12),

32014 D 0177: Decisione di esecuzione 2014/177/UE della Commissione, del 27 marzo 2014 (GU L 95 del 29.3.2014, pag. 45).»

3.

Al punto 80 (Decisione 2004/558/CE della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:

«—

32014 D 0090: Decisione di esecuzione 2014/90/UE della Commissione, del 14 febbraio 2014 (GU L 46 del 18.2.2014, pag. 10).»

Articolo 2

I testi delle decisioni di esecuzione 2014/90/UE, 2014/91/UE e 2014/177/UE nella lingua norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 26 settembre 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (4).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2014

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER


(1)  GU L 46 del 18.2.2014, pag. 10.

(2)  GU L 46 del 18.2.2014, pag. 12.

(3)  GU L 95 del 29.3.2014, pag. 45.

(4)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


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