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Document 22000D1026(04)

Decisione n. 3/2000 del Consiglio di associazione UE-Repubblica di Lituania, del 28 settembre 2000, recante adozione delle condizioni e delle modalità di partecipazione della Repubblica di Lituania a programmi comunitari nei settori della formazione e dell'istruzione

GU L 273 del 26.10.2000, p. 32–35 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/655/oj

22000D1026(04)

Decisione n. 3/2000 del Consiglio di associazione UE-Repubblica di Lituania, del 28 settembre 2000, recante adozione delle condizioni e delle modalità di partecipazione della Repubblica di Lituania a programmi comunitari nei settori della formazione e dell'istruzione

Gazzetta ufficiale n. L 273 del 26/10/2000 pag. 0032 - 0035


Decisione n. 3/2000 del Consiglio di associazione UE-Repubblica di Lituania

del 28 settembre 2000

recante adozione delle condizioni e delle modalità di partecipazione della Repubblica di Lituania a programmi comunitari nei settori della formazione e dell'istruzione

(2000/655/CE)

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

visto l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lituania, dall'altra, in particolare l'articolo 110(1),

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi dell'articolo 110 dell'accordo europeo e del relativo allegato XX, la Lituania può partecipare a programmi quadro, a programmi specifici, a progetti o ad altre azioni della Comunità, in particolare nei settori della formazione e dell'istruzione.

(2) Ai sensi dello stesso articolo, il Consiglio di associazione stabilisce le condizioni e le modalità della partecipazione della Lituania a tali attività.

(3) A seguito della decisione n. 2/98 del Consiglio di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lituania, dall'altra, del 30 ottobre 1998, recante adozione delle condizioni e delle modalità di partecipazione della Repubblica di Lituania a programmi comunitari nei settori della formazione(2), della gioventù e dell'istruzione, la Lituania partecipa dal 1o novembre 1998 alla prima fase dei programmi Leonardo da Vinci(3) e Socrate(4) e ha espresso il desiderio di partecipare anche alla seconda fase,

DECIDE:

Articolo 1

La Lituania partecipa alla seconda fase dei programmi della Comunità europea Leonardo da Vinci e Socrate istituiti rispettivamente con decisione 1999/382/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, che istituisce la seconda fase del programma d'azione comunitaria in materia di formazione professionale "Leonardo da Vinci"(5) e la decisione n. 253/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 gennaio 2000, che istituisce la seconda fase del programma d'azione comunitaria in materia di istruzione "Socrate"(6) (in appresso "Leonardo da Vinci II" e "Socrate II"), conformemente alle condizioni e alle modalità descritte negli allegati I e II che formano parte integrante della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica per la durata dei programmi Leonardo da Vinci II e Socrate II, con decorrenza dal 1o gennaio 2000.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione da parte del Consiglio di associazione.

Fatto a Bruxelles, addì 28 settembre 2000.

Per il Consiglio di associazione

Il Presidente

H. Védrine

(1) GU L 51 del 20.2.1998, pag. 3.

(2) GU L 307 del 17.11.1998, pag. 15.

(3) GU L 340 del 29.12.1998, pag. 8.

(4) GU L 87 del 20.4.1995, pag. 10. Decisione modificata dalla decisione n. 576/98/CE (GU L 77 del 14.3.1998, pag. 1).

(5) GU L 146 dell'11.6.1999, pag. 33.

(6) GU L 28 del 3.2.2000, pag. 1.

ALLEGATO I

CONDIZIONI E MODALITÀ DELLA PARTECIPAZIONE DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA AI PROGRAMMI "LEONARDO DA VINCI II" E "SOCRATE II"

1. La Lituania partecipa alle attività dei programmi "Leonardo da Vinci II" e "Socrate II" (in appresso denominati "i programmi") nel rispetto - salvo altre disposizioni della presente decisione - degli obiettivi, dei criteri, delle procedure e dei termini definiti dalla decisione 1999/382/CE del Consiglio e dalla decisione n. 253/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituiscono questi programmi d'azione comunitari.

2. A norma dell'articolo 5 delle decisioni relative a Leonardo da Vinci II e a Socrate II nonché delle disposizioni relative alle responsabilità degli Stati membri e della Commissione riguardo alle agenzie nazionali Leonardo da Vinci e Socrate, adottate dalla Commissione, la Lituania crea le strutture adeguate per la gestione coordinata delle azioni del programma a livello nazionale e adotta le misure necessarie a garantire l'adeguato finanziamento di tali agenzie, che nell'ambito del programma riceveranno contributi per le loro attività. La Lituania adotta tutte le altre misure necessarie per una gestione efficace dei programmi a livello nazionale.

3. Per partecipare ai programmi, la Lituania versa ogni anno un contributo al bilancio generale dell'Unione europea, conformemente alle modalità descritte nell'allegato II.

Al fine di tener conto degli sviluppi del programma o dell'evoluzione della capacità di assorbimento della Lituania, il comitato di associazione è autorizzato, se necessario, ad adeguare il contributo, in modo da evitare squilibri di bilancio nell'attuazione dei programmi.

4. Le condizioni e le modalità di presentazione, valutazione e selezione delle domande delle istituzioni, delle organizzazioni e dei cittadini lituani aventi diritto, sono le stesse che valgono per le istituzioni, le organizzazioni e i cittadini aventi diritto nella Comunità.

La Commissione può prendere in considerazione anche esperti lituani, quando, conformemente alle pertinenti disposizioni delle decisioni che istituiscono i programmi, nomina esperti indipendenti che forniscano assistenza per la valutazione dei progetti.

5. Al fine di garantire la dimensione comunitaria del programma, per essere ammissibili al sostegno finanziario della Comunità i progetti e le attività devono includere almeno un partner appartenente ad uno degli Stati membri della Comunità.

6. I fondi a favore delle attività di mobilità di cui all'allegato I, sezione III, punto 1, della decisione relativa a Leonardo da Vinci II, e delle azioni decentrate di Socrate, nonché per il sostegno finanziario alle attività delle agenzie nazionali create conformemente al precedente punto 2 saranno assegnati alla Lituania in base alla suddivisione annuale della dotazione finanziaria del programma decisa a livello comunitario e al contributo della Lituania al programma. Il sostegno finanziario alle attività delle agenzie nazionali non sarà mai superiore al 50 % del bilancio a favore dei programmi di lavoro delle agenzie nazionali.

7. Gli Stati membri della Comunità e la Lituania si impegneranno al massimo, nell'ambito delle attuali disposizioni, per facilitare la libera circolazione e il soggiorno di studenti, insegnanti, tirocinanti, formatori, personale amministrativo delle università, giovani e di altre persone aventi diritto, che viaggiano tra la Lituania e gli Stati membri della Comunità nel quadro della loro partecipazione ad attività contemplate dalla presente decisione.

8. La Lituania esenta le attività contemplate dalla presente decisione da imposte indirette e dazi doganali e non applica divieti e restrizioni sulle importazioni ed esportazioni relative a beni e servizi destinati ad essere utilizzati nell'ambito di tali attività.

9. Fatte salve le responsabilità della Commissione delle Comunità europee e della Corte dei conti delle Comunità europee nel monitoraggio e nella valutazione dei programmi, conformemente alle decisioni relative ai programmi Leonardo da Vinci e Socrate (rispettivamente articoli 13 e 14), la partecipazione della Lituania ai programmi sarà oggetto di controllo costante e congiunto da parte della Commissione delle Comunità europee e della Lituania. La Lituania presenta alla Commissione apposite relazioni e partecipa ad altre attività specifiche organizzate dalla Comunità in questo contesto.

10. Ai sensi dei regolamenti finanziari della Comunità, le intese contrattuali concluse con o da organismi lituani disciplinano i controlli e le verifiche contabili da esperirsi da parte o sotto il controllo della Commissione e della Corte dei conti. Le verifiche contabili possono essere eseguite con lo scopo di controllare le entrate e le spese di tali organismi relativamente ai loro obblighi contrattuali nei confronti della Comunità. Le competenti autorità lituane provvedono a prestare, in uno spirito di collaborazione e nel reciproco interesse, tutta l'assistenza necessaria o utile, secondo le circostanze, per l'esecuzione di tali controlli e verifiche contabili.

Le disposizioni relative alle responsabilità degli Stati membri e della Commissione riguardo alle agenzie nazionali Leonardo da Vinci e Socrate, adottate dalla Commissione, si applicheranno alle relazioni tra Lituania, Commissione e agenzie nazionali lituane. Nel caso di irregolarità, negligenze o frodi imputabili alle agenzie nazionali lituane, le autorità lituane saranno responsabili per i fondi non recuperati.

11. Fatte salve le procedure di cui all'articolo 7 della decisione relativa a Leonardo da Vinci II e all'articolo 8 della decisione relativa a Socrate II, i rappresentanti della Lituania parteciperanno ai comitati di programma in qualità di osservatori, per i punti che li riguardano. Per la discussione degli altri punti e al momento del voto, tali comitati si riuniranno senza la presenza di rappresentanti lituani.

12. La lingua utilizzata per ogni tipo di contatto con la Commissione, nelle procedure relative alle domande, nei contratti, nelle relazioni presentate e in tutti gli altri aspetti amministrativi dei programmi sarà una delle lingue ufficiali della Comunità.

13. La Comunità e la Lituania possono interrompere le attività contemplate dalla presente decisione in qualsiasi momento previo preavviso scritto di dodici mesi. I progetti e le attività in corso al momento dell'interruzione continueranno e verranno portate a termine ai sensi delle condizioni stabilite nella presente decisione.

ALLEGATO II

CONTRIBUTO FINANZIARIO DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA AI PROGRAMMI LEONARDO DA VINCI II E SOCRATE II

1. Leonardo da Vinci

Per partecipare al programma Leonardo da Vinci II, la Lituania dovrà versare al bilancio dell'Unione europea il seguente contributo finanziario (in euro):

>SPAZIO PER TABELLA>

2. Socrate

Il contributo finanziario che la Lituania dovrà essere al bilancio dell'Unione europea per partecipare al programma Socrate II nel 2000 sarà di 1326000 EUR.

Nel corso del 2000, il Consiglio di associazione stabilirà l'importo del contributo che la Lituania dovrà versare per i prossimi anni del programma.

3. La Lituania verserà il contributo di cui sopra, attingendo in parte al bilancio nazionale lituano e in parte dal programma nazionale Phare per la Lituania. Tramite una procedura di programmazione separata Phare, i fondi Phare richiesti saranno trasferiti alla Lituania mediante una convenzione finanziaria separata. Tali fondi, insieme agli importi provenienti dal bilancio nazionale lituano, rappresenteranno il contributo nazionale della Lituania, che sarà usato dal paese per effettuare i versamenti a fronte delle annuali richieste di fondi della Commissione.

4. I fondi Phare saranno chiesti secondo il seguente prospetto:

- 638000 EUR per il contributo al programma Socrate II nel 2000,

- per il contributo al programma Leonardo da Vinci II, i seguenti importi annui (in EUR);

>SPAZIO PER TABELLA>

La parte rimanente del contributo della Lituania proverrà dal bilancio statale lituano.

5. Il regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(1) si applica, in particolare, alla gestione del contributo della Lituania.

Le spese di viaggio e di soggiorno, sostenute dai rappresentanti e dagli esperti lituani nel quadro della loro partecipazione in qualità di osservatori ai lavori dei comitati di cui all'allegato I, punto 11, o ad altre riunioni nel quadro dell'attuazione dei programmi, sono rimborsate dalla Commissione in base e conformemente alle procedure attualmente applicabili agli esperti non governativi degli Stati membri dell'Unione europea.

6. Dopo l'entrata in vigore della presente decisione e all'inizio di ogni anno successivo, la Commissione invierà alla Lituania una richiesta di fondi, che corrisponderà al suo contributo a ciascuno dei programmi contemplati dalla presente decisione.

Il contributo è espresso in euro e versato su un conto bancario in euro della Commissione.

In risposta alla richiesta di fondi, la Lituania verserà il proprio contributo:

- entro il 1o maggio per la parte finanziata dal bilancio nazionale, purché la Commissione invii la richiesta di fondi prima del 1o aprile, altrimenti il versamento verrà effettuato al più tardi un mese dopo l'invio della richiesta di fondi,

- entro il 1o maggio per la parte finanziata dai fondi Phare, purché gli importi corrispondenti siano stati inviati alla Lituania entro tale data, altrimenti il versamento avverrà entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui tali fondi sono stati inviati alla Lituania.

Qualsiasi ritardo nel pagamento del contributo darà luogo ad un pagamento, da parte della Lituania, di interessi sull'importo restante alla data di scadenza. Il tasso di interesse è pari al tasso applicato alla data della scadenza dalla Banca centrale europea per le sue operazioni in euro, maggiorato di 1,5 punti percentuali.

(1) GU L 356 del 31.12.1977, pag. 1. Regolamento finanziario modificato da ultimo dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 2673/1999 (GU L 326 del 18.12.1999, pag. 1).

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