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Document 31996D0101

96/101/CE: Decisione della Commissione del 12 gennaio 1996 concernente l'aiuto finanziario della Comunità alle attività del laboratorio comunitario di riferimento per l'epidemiologia delle zoonosi (Bundesinstitut für gesundheitlichen Verbraucherschutz und Veterinärmedizin - anteriormente denominato Institut für Veterinärmedizin - Berlino, Germania) (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

GU L 23 del 30.1.1996, p. 26–26 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1996

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1996/101/oj

31996D0101

96/101/CE: Decisione della Commissione del 12 gennaio 1996 concernente l'aiuto finanziario della Comunità alle attività del laboratorio comunitario di riferimento per l'epidemiologia delle zoonosi (Bundesinstitut für gesundheitlichen Verbraucherschutz und Veterinärmedizin - anteriormente denominato Institut für Veterinärmedizin - Berlino, Germania) (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

Gazzetta ufficiale n. L 023 del 30/01/1996 pag. 0026 - 0026


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 12 gennaio 1996 concernente l'aiuto finanziario della Comunità alle attività del laboratorio comunitario di riferimento per l'epidemiologia delle zoonosi (Bundesinstitut für gesundheitlichen Verbraucherschutz und Veterinärmedizin - anteriormente denominato Institut für Veterinärmedizin - Berlino, Germania) (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede) (96/101/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), modificata da ultimo dalla decisione 94/370/CE (2), in particolare l'articolo 28, paragrafo 2,

considerando che, all'allegato IV, capitolo primo della direttiva 92/117/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, riguardante le misure di protezione dalle zoonosi specifiche e la lotta contro agenti zoonotici specifici negli animali e nei prodotti di origine animale allo scopo di evitare focolai di infezioni e intossicazioni alimentari (3), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, il Bundesinstitut für gesundheitlichen Verbraucherschutz und Veterinärmedizin (anteriormente denominato Institut für Veterinärmedizin) Berlino, Germania è stato designato come laboratorio comunitario di riferimento per l'epidemiologia delle zoonosi;

considerando che tutte le funzioni e i compiti che incombono al laboratorio sono definiti nell'allegato IV, capitolo II della suddetta direttiva; che l'aiuto comunitario deve essere subordinato all'espletamento dei suddetti compiti da parte del laboratorio;

considerando che occorre prevedere un aiuto finanziario della Comunità al laboratorio comunitario di riferimento onde assisterlo nell'espletamento delle funzioni e dei compiti contemplati nella citata direttiva;

considerando che, per motivi di bilancio, l'aiuto finanziario della Comunità è accordato per un periodo di un anno;

considerando che, segnatamente a fini di controllo, occorre applicare gli articoli 8 e 9 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2048/88 (5);

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Comunità concede alla Germania un aiuto finanziario per l'espletamento delle funzioni e dei compiti che incombono al laboratorio comunitario di riferimento per l'epidemiologia delle zoonosi di cui all'allegato IV, capitolo II della direttiva 92/117/CEE.

Articolo 2

Il Bundesinstitut für gesundheitlichen Verbraucherschutz und Veterinärmedizin (anteriormente denominato Institut für Veterinärmedizin) di Berlino, Germania, espleta le funzioni ed i compiti di cui all'articolo 1.

Articolo 3

L'aiuto finanziario della Comunità è fissato ad un massimo di 100 000 ECU per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996.

Articolo 4

L'aiuto finanziario della Comunità è concesso in base alle seguenti modalità:

- 70 % a titolo di anticipo su richiesta della Germania,

- il saldo, previa presentazione dei documenti giustificativi da parte della Germania entro il 1° marzo 1997.

Articolo 5

Gli articoli 8 e 9 del regolamento (CEE) n. 729/70 si applicano mutatis mutandis.

Articolo 6

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 gennaio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 19.

(2) GU n. L 168 del 2. 7. 1994, pag. 31.

(3) GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 38.

(4) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

(5) GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 1.

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