EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 31996D0101
96/101/EC: Commission Decision of 12 January 1996 on financial aid from the Community for the operation of the Community Reference Laboratory for the epidemiology of zoonoses (Bundesinstitut für gesundheitlichen Verbraucherschutz und Veterinärmedizin - formerly the Institut für Veterinärmedizin - Berlin, Germany) (Only the German text is authentic)
96/101/CE: Decisione della Commissione del 12 gennaio 1996 concernente l'aiuto finanziario della Comunità alle attività del laboratorio comunitario di riferimento per l'epidemiologia delle zoonosi (Bundesinstitut für gesundheitlichen Verbraucherschutz und Veterinärmedizin - anteriormente denominato Institut für Veterinärmedizin - Berlino, Germania) (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)
96/101/CE: Decisione della Commissione del 12 gennaio 1996 concernente l'aiuto finanziario della Comunità alle attività del laboratorio comunitario di riferimento per l'epidemiologia delle zoonosi (Bundesinstitut für gesundheitlichen Verbraucherschutz und Veterinärmedizin - anteriormente denominato Institut für Veterinärmedizin - Berlino, Germania) (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)
GU L 23 del 30.1.1996, p. 26–26
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1996
96/101/CE: Decisione della Commissione del 12 gennaio 1996 concernente l'aiuto finanziario della Comunità alle attività del laboratorio comunitario di riferimento per l'epidemiologia delle zoonosi (Bundesinstitut für gesundheitlichen Verbraucherschutz und Veterinärmedizin - anteriormente denominato Institut für Veterinärmedizin - Berlino, Germania) (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)
Gazzetta ufficiale n. L 023 del 30/01/1996 pag. 0026 - 0026
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 12 gennaio 1996 concernente l'aiuto finanziario della Comunità alle attività del laboratorio comunitario di riferimento per l'epidemiologia delle zoonosi (Bundesinstitut für gesundheitlichen Verbraucherschutz und Veterinärmedizin - anteriormente denominato Institut für Veterinärmedizin - Berlino, Germania) (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede) (96/101/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), modificata da ultimo dalla decisione 94/370/CE (2), in particolare l'articolo 28, paragrafo 2, considerando che, all'allegato IV, capitolo primo della direttiva 92/117/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, riguardante le misure di protezione dalle zoonosi specifiche e la lotta contro agenti zoonotici specifici negli animali e nei prodotti di origine animale allo scopo di evitare focolai di infezioni e intossicazioni alimentari (3), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, il Bundesinstitut für gesundheitlichen Verbraucherschutz und Veterinärmedizin (anteriormente denominato Institut für Veterinärmedizin) Berlino, Germania è stato designato come laboratorio comunitario di riferimento per l'epidemiologia delle zoonosi; considerando che tutte le funzioni e i compiti che incombono al laboratorio sono definiti nell'allegato IV, capitolo II della suddetta direttiva; che l'aiuto comunitario deve essere subordinato all'espletamento dei suddetti compiti da parte del laboratorio; considerando che occorre prevedere un aiuto finanziario della Comunità al laboratorio comunitario di riferimento onde assisterlo nell'espletamento delle funzioni e dei compiti contemplati nella citata direttiva; considerando che, per motivi di bilancio, l'aiuto finanziario della Comunità è accordato per un periodo di un anno; considerando che, segnatamente a fini di controllo, occorre applicare gli articoli 8 e 9 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2048/88 (5); considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La Comunità concede alla Germania un aiuto finanziario per l'espletamento delle funzioni e dei compiti che incombono al laboratorio comunitario di riferimento per l'epidemiologia delle zoonosi di cui all'allegato IV, capitolo II della direttiva 92/117/CEE. Articolo 2 Il Bundesinstitut für gesundheitlichen Verbraucherschutz und Veterinärmedizin (anteriormente denominato Institut für Veterinärmedizin) di Berlino, Germania, espleta le funzioni ed i compiti di cui all'articolo 1. Articolo 3 L'aiuto finanziario della Comunità è fissato ad un massimo di 100 000 ECU per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996. Articolo 4 L'aiuto finanziario della Comunità è concesso in base alle seguenti modalità: - 70 % a titolo di anticipo su richiesta della Germania, - il saldo, previa presentazione dei documenti giustificativi da parte della Germania entro il 1° marzo 1997. Articolo 5 Gli articoli 8 e 9 del regolamento (CEE) n. 729/70 si applicano mutatis mutandis. Articolo 6 La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 12 gennaio 1996. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 19. (2) GU n. L 168 del 2. 7. 1994, pag. 31. (3) GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 38. (4) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13. (5) GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 1.