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Document 31991R3680

REGOLAMENTO (CEE) N. 3680/91 DELLA COMMISSIONE del 17 dicembre 1991 relativo alla vendita di cereali detenuti da alcuni organismi d' intervento per una fornitura nei territori delle Azzorre e di Madera

GU L 349 del 18.12.1991, p. 31–33 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/07/1992

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/3680/oj

31991R3680

REGOLAMENTO (CEE) N. 3680/91 DELLA COMMISSIONE del 17 dicembre 1991 relativo alla vendita di cereali detenuti da alcuni organismi d' intervento per una fornitura nei territori delle Azzorre e di Madera -

Gazzetta ufficiale n. L 349 del 18/12/1991 pag. 0031 - 0033


REGOLAMENTO (CEE) N. 3680/91 DELLA COMMISSIONE del 17 dicembre 1991 relativo alla vendita di cereali detenuti da alcuni organismi d'intervento per una fornitura nei territori delle Azzorre e di Madera

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3653/90 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 6,

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1581/86 del Consiglio, del 23 maggio 1986, che fissa le norme generali dell'intervento nel settore dei cereali (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2203/90 (4), i cereali detenuti dagli organismi d'intervento debbono essere venduti mediante gara;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1836/82 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3043/91 (6), fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento; che l'articolo 4 del suddetto regolamento prevede la possibilità di rivendere detti cereali sul mercato comunitario per determinate destinazioni; che, tenuto conto dell'urgenza legata alle necessità di approvvigionamento delle Azzorre e di Madera, è giustificato derogare al termine previsto all'articolo 2 paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1836/82;

considerando che, a partire dal 1o gennaio 1991, il Portogallo e i territori che ne dipendono saranno sottoposti al prelievo comunitario sulle importazioni di cereali provenienti da paesi terzi; che le Azzorre e Madera potrebbero subire delle conseguenze nell'approvvigionamento per la loro posizione geografica ultraperiferica nella Comunità; che misure adeguate per porvi rimedio sono oggetto di discussione nel quadro del programma Poseima; che le autorità portoghesi hanno chiesto l'adozione di misure d'urgenza per attenuare gli effetti della posizione ultraperiferica dei territori delle Azzorre e di Madera; che al fine di soddisfare tale domanda è possibile rimettere in vendita i prodotti giacenti all'intervento; che appare giustificato stabilire condizioni di smaltimento favorevoli che tuttavia non debbono comportare perturbazioni sul mercato; che occorre pertanto prevedere una deroga all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1836/82 per quanto riguarda la fissazione del prezzo di rivendita dei cereali giacenti all'intervento sul mercato interno, per tener conto, in particolare, delle spese di trasporto tra la parte continentale della Comunità e le suddette destinazioni; che occorre altresì prevedere un sistema di cauzioni a garanzia dell'utilizzazione dei cereali per le destinazioni previste entro i termini prescritti, nonché l'impegno del concorrente di rivendere i cereali trasferendo nel prezzo di vendita la riduzione di cui ha usufruito all'atto dell'acquisto;

considerando che è opportuno permettere agli utilizzatori stabiliti a Madera e nelle Azzorre di approvvigionarsi al miglior prezzo di costo; che i cereali considerati sono giacenti presso gli organismi di intervento di vari Stati membri; che ne deriva l'opportunità di permettere la scelta quanto all'origine dei cereali comunitari, a condizione che il costo dell'operazione previsto nel bilancio rimanga inalterato; che gli organismi di intervento interessati devono pertanto fornire alla Commissione tutte le informazioni necessarie per garantire il rispetto di quantitativi globali prestabiliti;

considerando che il presente regolamento prevede la fornitura a prezzo speciale di cereali d'intervento a destinazione delle Azzorre, al fine di attenuare la situazione periferica di tale arcipelago; che su tre isole del suddetto arcipelago estistono impianti di molitura, mentre su altre quattro isole esistono industrie produttrici di alimenti per il bestiame; che occorre prevedere espressamente l'approvvigionamento di ciascuna delle predette isole inserendo pertanto tale finalità tra le condizioni del procedimento di gara;

considerando che gli Stati membri adottano tutte le misure complementari, compatibili con le disposizioni in vigore, allo scopo di garantire il corretto svolgimento dell'azione prevista nonché l'informazione della Commissione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli organismi d'intervento indicati in allegato sono autorizzati ad indire una gara per la vendita sul mercato comunitario di 83 000 t di cereali da consegnare nelle destinazioni ed entro i termini indicati in allegato.

Articolo 2

1. La gara è aperta dal 1o gennaio al 30 giugno 1992; la prima asta avrà luogo l'8 gennaio 1992.

Le gare successive saranno effettuate con una scadenza mensile al primo mercoledì di ogni mese.

2. I cereali venduti debbono essere consegnati nelle destinazioni di cui all'allegato.

Per il frumento tenero e per la destinazione « Azzorre », la fornitura va obbligatoriamente effettuata, per ogni singola offerta accettata, secondo la seguente ripartizione:

a) ± 60 % a destinazione dell'isola di Sao Miguel,

b) ± 30 % a destinazione dell'isola di Terceira,

c) ± 10 % a destinazione dell'isola di Faial.

Per l'orzo e per la destinazione « Azzorre », la fornitura va obbligatoriamente effettuata, per ogni singola offerta accettata, secondo la seguente ripartizione:

a) ± 75 % a destinazione dell'isola di Sao Miguel,

b) ± 14 % a destinazione dell'isola di Terceira,

c) ± 2,5 % a destinazione dell'isola di Faial,

d) ± 2 % a destinazione dell'isola di Sao Jorge;

e) ± 2 % a destinazione dell'isola di Pico;

f) ± 1,5 % a destinazione dell'isola di Flores (Corvo);

g) ± 1,5 % a destinazione dell'isola di S. Maria;

h) ± 1,5 % a destinazione dell'isola di Graciosa.

3. Le offerte sono valide solo se:

- sono corredate dell'impegno scritto dell'offerente di trasferire, all'atto della rivendita dei cereali dopo il loro arrivo a destinazione, il beneficio di prezzo accordatogli in base alle condizioni di gara stabilite all'articolo 3; qualora la merce non sia venduta ai fini del consumo diretto, l'offerente inserisce nelle condizioni di vendita l'obbligo dell'acquirente di trasferire a sua volta la riduzione di prezzo di cui all'articolo 3;

- sono corredate dell'impegno scritto del concorrente di costituire, al più tardi all'atto del pagamento della merce, una cauzione a copertura della differenza tra il prezzo di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 3 del regolamento (CEE) n. 1836/82 e il prezzo indicato nell'offerta;

- per quanto concerne le Azzorre, esse vanno corredate dall'impegno dell'aggiudicatario di osservare gli obblighi di cui all'articolo 2 del presente regolamento.

Articolo 3

Il prezzo minimo da rispettare è stabilito conformemente alla procedura di cui all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75, in deroga all'articolo 5, paragrafi 1 e 3 del regolamento (CEE) n. 1836/82, tenendo conto in particolare delle spese di avvicinamento tra i luoghi di magazzinaggio e le destinazioni previste. Per ciascuna destinazione è fissato separatamente un prezzo minimo.

Articolo 4

La cauzione di cui all'articolo 2, paragrafo 3, secondo trattino viene svincolata limitatamente ai quantitativi per i quali è stata realizzata la vendita, nei termini previsti, nei territori delle Azzorre e di Madera, ad un prezzo che riflette la riduzione di prezzo stabilita all'articolo 3. La prova consiste in un attestato rilasciato dalle autorità portoghesi competenti previa verifica del rispetto degli obblighi dell'aggiudicatario.

Articolo 5

Gli organismi d'intervento interessati adottano tutte le disposizioni necessarie a garantire l'osservanza del presente regolamento. Ogni settimana, in sede di comitato di gestione per i cereali, essi informano la Commissione sullo svolgimento della gara e sul controllo delle forniture.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1991. Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (2) GU n. L 362 del 27. 12. 1990, pag. 28. (3) GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 36. (4) GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 5. (5) GU n. L 202 del 9. 7. 1982, pag. 23. (6) GU n. L 288 del 18. 10. 1991, pag. 21.

ALLEGATO

(in tonnellate)

Cereali Azzorre Madera - Frumento da foraggio 5 000 4 000 - Frumento tenero panificabile 17 000 11 000 - Orzo 31 000 10 000 - Frumento duro 2 000 3 000 Totale 55 000 28 000

Termine di consegna: dal 1o gennaio 1992 al 31 luglio 1992.

Gare

- Frumento tenero: Germania, Francia e Portogallo - Frumento duro: Francia, Portogallo e Grecia - Orzo: Francia, Regno Unito e Spagna

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