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Document C2007/183/29
Case C-237/07: Reference for a preliminary ruling from the Bundesverwaltungsgericht (Germany) lodged on 14 May 2007 — Dieter Janecek v Freistaat Bayern
Causa C-237/07: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) il 14 maggio 2007 — Dieter Janecek contro Freistaat Bayern
Causa C-237/07: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) il 14 maggio 2007 — Dieter Janecek contro Freistaat Bayern
GU C 183 del 4.8.2007, p. 18–18
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
4.8.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 183/18 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) il 14 maggio 2007 — Dieter Janecek contro Freistaat Bayern
(Causa C-237/07)
(2007/C 183/29)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesverwaltungsgericht
Parti nella causa principale
Ricorrente: Dieter Janacek
Resistente: Freistaat Bayern
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l'art. 7, n. 3, della direttiva del Consiglio 27 settembre 1996, 96/62/CE, in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente (1), sia da interpretare nel senso che ad un terzo, che abbia subito danni alla salute, viene conferito un diritto soggettivo all'adozione di un piano d'azione anche allorquando, indipendentemente dal piano d'azione, lo stesso è in grado di far valere il suo diritto alla difesa contro gli effetti nocivi per la salute dovuti al superamento del valore massimo di immissione fissato per le particelle di polveri fini PM10, agendo in giudizio per ottenere l'intervento delle autorità competenti. |
2) |
Qualora la prima questione debba essere risolta in senso affermativo: se un terzo, esposto agli effetti nocivi per la salute prodotti dalle particelle di polveri fini PM10, abbia diritto all'adozione di detto piano d'azione recante misure da applicare a breve termine, atte a garantire la stretta osservanza del valore massimo di immissione fissato per le particelle di polveri fini PM10. |
3) |
Qualora la seconda questione debba essere risolta negativamente, in che misura, grazie ai provvedimenti definiti nel piano d'azione, il rischio di superamento del valore massimo debba essere ridotto e la sua durata circoscritta. Se il piano d'azione possa limitarsi, alla stregua di un programma graduale, a misure che, pur non garantendo il rispetto del valore massimo, contribuiscano ciò nondimeno al miglioramento a breve termine della qualità dell'aria. |
(1) GU L 296, pag. 55.