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Document C2007/096/17

Causa C-381/05: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 19 aprile 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Bruxelles — Belgio) — De Landtsheer Emmanuel SA/Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne, Veuve Clicquot Ponsardin SA (Direttive 84/450/CEE e 97/55/CE — Pubblicità comparativa — Identificazione di un concorrente o dei beni o servizi offerti da un concorrente — Beni o servizi che soddisfano gli stessi bisogni o si propongono gli stessi obiettivi — Riferimento a denominazioni d'origine)

GU C 96 del 28.4.2007, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

28.4.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 96/11


Sentenza della Corte (Prima Sezione) 19 aprile 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Bruxelles — Belgio) — De Landtsheer Emmanuel SA/Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne, Veuve Clicquot Ponsardin SA

(Causa C-381/05) (1)

(Direttive 84/450/CEE e 97/55/CE - Pubblicità comparativa - Identificazione di un concorrente o dei beni o servizi offerti da un concorrente - Beni o servizi che soddisfano gli stessi bisogni o si propongono gli stessi obiettivi - Riferimento a denominazioni d'origine)

(2007/C 96/17)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour d'appel de Bruxelles

Parti nella causa principale

Ricorrente: De Landtsheer Emmanuel SA

Convenuti: Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne, Veuve Clicquot Ponsardin SA

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Corte d'appello di Bruxelles — Interpretazione dell'art. 2, punto 2bis, e dell'art. 3bis, lett. b), della direttiva del Consiglio 10 settembre 1984, 84/450/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità ingannevole (GU L 250, pag. 17), nella versione susseguente alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 ottobre 1997, 97/55/CE, che modifica la direttiva 84/450/CEE relativa alla pubblicità ingannevole al fine di includervi la pubblicità comparativa (GU L 290, pag. 18) — Pubblicità comparativa — Identificazione di un concorrente o di beni e/o servizi offerti da un concorrente — Utilizzazione per la pubblicità di una birra di termini che si riferiscono a caratteristiche dei vini spumanti e, più in particolare, dello Champagne

Dispositivo

1)

L'art. 2, punto 2 bis, della direttiva del Consiglio 10 settembre 1984, 84/450/CEE, concernente la pubblicità ingannevole e comparativa, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 ottobre 1997, 97/55/CE, dev'essere interpretato nel senso che può essere considerato pubblicità comparativa il riferimento, in un messaggio pubblicitario, a un tipo di prodotto, e non a un'impresa o a un prodotto determinati, se permette di identificare nella loro individualità tale impresa o i prodotti da essa offerti. La circostanza che il messaggio pubblicitario renda possibile identificare nella loro individualità un numero più ampio di concorrenti dell'operatore pubblicitario o di beni e servizi ch'essi offrono è irrilevante ai fini del riconoscimento del carattere comparativo della pubblicità.

2)

Per stabilire se tra l'operatore pubblicitario e l'impresa cui questo fa riferimento nella pubblicità sussiste un rapporto di concorrenza non si può prescindere dalla considerazione dei beni o servizi offerti da tale impresa.

Per valutare la sussistenza del suddetto rapporto di concorrenza devono essere considerati:

lo stato attuale dei mercati e delle abitudini di consumo, nonché le loro possibilità di evoluzione;

la parte del territorio comunitario in cui la pubblicità è diffusa, ma anche, se necessario, gli effetti che sul mercato nazionale interessato può avere l'evoluzione delle abitudini di consumo constatate in altri Stati membri, e

le caratteristiche specifiche del prodotto che l'operatore pubblicitario intende promuovere e l'immagine che intende imprimergli.

I criteri per accertare la sussistenza di un rapporto di concorrenza ai sensi dell'art. 2, punto 2 bis, della direttiva 84/450, come modificata dalla direttiva 97/55, e quelli per verificare se il confronto soddisfi la condizione enunciata all'art. 3 bis, n. 1, lett. b), della stessa non sono identici.

3)

Una pubblicità che faccia riferimento a un tipo di prodotto, senza tuttavia identificare un concorrente o i beni da lui offerti, non è illecita ai sensi dell'art. 3 bis, n. 1, della direttiva 84/450, come modificata dalla direttiva 97/55. La sua liceità deve essere valutata sulla base di altre disposizioni di diritto nazionale o, eventualmente, di diritto comunitario, anche se dovesse risultarne un minore grado di tutela dei consumatori o delle imprese concorrenti.

4)

L'art. 3 bis, n. 1, lett. f), della direttiva 84/450, come modificata dalla direttiva 97/55, deve essere interpretato nel senso che non ogni raffronto tra prodotti privi di denominazione d'origine e prodotti che ne sono provvisti è illecito.


(1)  GU C 10 del 14.1.2006.


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