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Document C2007/096/17
Case C-381/05: Judgment of the Court (First Chamber) of 19 April 2007 (reference for a preliminary ruling from the Cour d'appel de Bruxelles, (Belgium)) — De Landtsheer Emmanuel SA v Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne and Veuve Clicquot Ponsardin SA (Directives 84/450/EEC and 97/55/EC — Comparative advertising — Identifying a competitor or the goods or services offered by a competitor — Goods or services satisfying the same needs or with the same purpose — Reference to designations of origin)
Causa C-381/05: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 19 aprile 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Bruxelles — Belgio) — De Landtsheer Emmanuel SA/Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne, Veuve Clicquot Ponsardin SA (Direttive 84/450/CEE e 97/55/CE — Pubblicità comparativa — Identificazione di un concorrente o dei beni o servizi offerti da un concorrente — Beni o servizi che soddisfano gli stessi bisogni o si propongono gli stessi obiettivi — Riferimento a denominazioni d'origine)
Causa C-381/05: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 19 aprile 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Bruxelles — Belgio) — De Landtsheer Emmanuel SA/Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne, Veuve Clicquot Ponsardin SA (Direttive 84/450/CEE e 97/55/CE — Pubblicità comparativa — Identificazione di un concorrente o dei beni o servizi offerti da un concorrente — Beni o servizi che soddisfano gli stessi bisogni o si propongono gli stessi obiettivi — Riferimento a denominazioni d'origine)
GU C 96 del 28.4.2007, p. 11–12
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
28.4.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 96/11 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 19 aprile 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Bruxelles — Belgio) — De Landtsheer Emmanuel SA/Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne, Veuve Clicquot Ponsardin SA
(Causa C-381/05) (1)
(Direttive 84/450/CEE e 97/55/CE - Pubblicità comparativa - Identificazione di un concorrente o dei beni o servizi offerti da un concorrente - Beni o servizi che soddisfano gli stessi bisogni o si propongono gli stessi obiettivi - Riferimento a denominazioni d'origine)
(2007/C 96/17)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Cour d'appel de Bruxelles
Parti nella causa principale
Ricorrente: De Landtsheer Emmanuel SA
Convenuti: Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne, Veuve Clicquot Ponsardin SA
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Corte d'appello di Bruxelles — Interpretazione dell'art. 2, punto 2bis, e dell'art. 3bis, lett. b), della direttiva del Consiglio 10 settembre 1984, 84/450/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità ingannevole (GU L 250, pag. 17), nella versione susseguente alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 ottobre 1997, 97/55/CE, che modifica la direttiva 84/450/CEE relativa alla pubblicità ingannevole al fine di includervi la pubblicità comparativa (GU L 290, pag. 18) — Pubblicità comparativa — Identificazione di un concorrente o di beni e/o servizi offerti da un concorrente — Utilizzazione per la pubblicità di una birra di termini che si riferiscono a caratteristiche dei vini spumanti e, più in particolare, dello Champagne
Dispositivo
1) |
L'art. 2, punto 2 bis, della direttiva del Consiglio 10 settembre 1984, 84/450/CEE, concernente la pubblicità ingannevole e comparativa, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 ottobre 1997, 97/55/CE, dev'essere interpretato nel senso che può essere considerato pubblicità comparativa il riferimento, in un messaggio pubblicitario, a un tipo di prodotto, e non a un'impresa o a un prodotto determinati, se permette di identificare nella loro individualità tale impresa o i prodotti da essa offerti. La circostanza che il messaggio pubblicitario renda possibile identificare nella loro individualità un numero più ampio di concorrenti dell'operatore pubblicitario o di beni e servizi ch'essi offrono è irrilevante ai fini del riconoscimento del carattere comparativo della pubblicità. |
2) |
Per stabilire se tra l'operatore pubblicitario e l'impresa cui questo fa riferimento nella pubblicità sussiste un rapporto di concorrenza non si può prescindere dalla considerazione dei beni o servizi offerti da tale impresa. Per valutare la sussistenza del suddetto rapporto di concorrenza devono essere considerati:
I criteri per accertare la sussistenza di un rapporto di concorrenza ai sensi dell'art. 2, punto 2 bis, della direttiva 84/450, come modificata dalla direttiva 97/55, e quelli per verificare se il confronto soddisfi la condizione enunciata all'art. 3 bis, n. 1, lett. b), della stessa non sono identici. |
3) |
Una pubblicità che faccia riferimento a un tipo di prodotto, senza tuttavia identificare un concorrente o i beni da lui offerti, non è illecita ai sensi dell'art. 3 bis, n. 1, della direttiva 84/450, come modificata dalla direttiva 97/55. La sua liceità deve essere valutata sulla base di altre disposizioni di diritto nazionale o, eventualmente, di diritto comunitario, anche se dovesse risultarne un minore grado di tutela dei consumatori o delle imprese concorrenti. |
4) |
L'art. 3 bis, n. 1, lett. f), della direttiva 84/450, come modificata dalla direttiva 97/55, deve essere interpretato nel senso che non ogni raffronto tra prodotti privi di denominazione d'origine e prodotti che ne sono provvisti è illecito. |