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Document C2005/106/33

Causa C-97/05: Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Verwaltungsgericht Darmstadt (Germania) con ordinanza 25 gennaio 2005, nel procedimento Mohamed Gattoussi contro Stadt Rüsselsheim

GU C 106 del 30.4.2005, p. 17–18 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

30.4.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 106/17


Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Verwaltungsgericht Darmstadt (Germania) con ordinanza 25 gennaio 2005, nel procedimento Mohamed Gattoussi contro Stadt Rüsselsheim

(Causa C-97/05)

(2005/C 106/33)

Lingua processuale: il tedesco

Con ordinanza 25 gennaio 2005, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 23 febbraio 2005, nel procedimento Mohamed Gattoussi contro Stadt Rüsselsheim, il Verwaltungsgericht Darmstadt, ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

1)

Se l'art. 64 dell'Accordo euromediterraneo con la Tunisia (GU L 97 del 30.03.1998) produca effetti giuridici in materia di diritto di soggiorno.

In caso di soluzione affermativa del quesito sub 1.:

2)

se dal divieto di discriminazioni di cui all'art. 64 dell'Accordo euromediterraneo con la Tunisia possa desumersi l'esistenza di una posizione giuridica soggettiva in materia di soggiorno, la quale osta ad un provvedimento restrittivo della durata del diritto di soggiorno nel caso in cui un cittadino tunisino disponga di un'autorizzazione di lavoro a tempo indeterminato, svolga effettivamente un'attività lavorativa ed al momento della decisione ai sensi delle norme sull'immigrazione sia titolare di un diritto di soggiorno a tempo determinato.

In caso di soluzione affermativa del quesito sub 2.:

3)

se, al fine di definire la posizione giuridica dello straniero in materia di soggiorno, quale risultante dal divieto di discriminazioni di cui all'art. 64 dell'Accordo euromediterraneo con la Tunisia, sia possibile fare riferimento ad un momento successivo all'emanazione del provvedimento che limita la durata di validità del titolo di soggiorno ai sensi delle norme sull'immigrazione.

In caso di soluzione affermativa del quesito sub 3.:

4)

se, al fine di concretizzare la riserva dei motivi relativi alla tutela di un legittimo interesse dello Stato, possa farsi richiamo ai principi sviluppati in relazione all'art. 39, n. 3, CE.


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