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Document C2004/094/114

Sentenza del Tribunale di primo grado 10 febbraio 2004 nelle cause riunite T-215/01, T-220/01 e T-221/01, Calberson GE contro Commissione delle Comunità europee

GU C 94 del 17.4.2004, p. 39–40 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

17.4.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 94/39


SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

10 febbraio 2004

nelle cause riunite T-215/01, T-220/01 e T-221/01, Calberson GE contro Commissione delle Comunità europee (1)

(Regolamento (CE) n. 111/1999 - Aiuto alimentare alla Russia - Regolamento (CE) n. 1799/1999 - Fornitura di carne bovina - Regolamento (CE) n. 1815/1999 - Pornitenza di latte scremato in polvere - Gara per il trasporto - Rapporto contrattuale - Clausola compromissoria - Responsabilità contrattuale - Responsabilità extracontrattuale - Ricevibilità)

(2004/C 94/114)

Lingua processuale: il tedesco

Nelle cause riunite T-215/01, T-220/01 e T-221/01, Calberson GE con sede in Parigi (Francia), rappresentata dall'avv. T. Gallois, contro Commissione delle Comunità europee (agente: sig. G. Berscheid), aventi ad oggetto

nella causa T-215/01, una domanda diretta ad ottenere che la Commissione venga condannata a versare alla ricorrente le somme di EUR 14 290,61 e di dollari degli Stati Uniti (USD) 57 859,56, maggiorate degli interessi legali, quale risarcimento del danno assertivamente subito;

nella causa T-220/01, una domanda diretta ad ottenere che la Commissione venga condannata a versare alla ricorrente la somma di marchi (DEM) 106 901,96 maggiorata degli interessi legali, quale risarcimento del danno assertivamente subito;

nella causa T-221/01, una domanda diretta ad ottenere che la Commissione venga condannata a versare alla ricorrente le somme di EUR 23 115,49 e USD 25 761,11 maggiorate degli interessi legali, quale risarcimento del danno assertivamente subito,

tutte e tre proposte in via principale sul fondamento dell'art. 238 CE e dell'art. 16 del regolamento (CE) della Commissione 18 gennaio 1999, n. 111, recante modalità generali di applicazione del regolamento (CE) n. 2802/98 del Consiglio relativo ad un programma di approvvigionamento di prodotti agricoli destinati alla Federazione russa e, in via subordinata, sul fondamento dell'art. 234 CE e dell'art. 298, secondo comma, CE, il Tribunale (Seconda Sezione), composto dai sigg. N.J. Forwood, presidente, J. Pirrung e A.W.H. Meij, giudici; cancelliere:sig. J. Plingers, amministratore, ha pronunciato il 10 febbraio 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Nella causa T-215/01 la Commissione è condannata a versare alla ricorrente la somma di EUR 7194,24 e la somma di USD 23072,89 maggiorate entrambe degli interessi di mora a decorrere dal 16 maggio 2001 e sino al pagamento integrale. Il tasso d'interesse da applicare viene calcolato sulla base del tasso fissato dalla Banca centrale europea per le operazioni principali di rifinanziamento applicabile durante il periodo in questione, maggiorato di due punti.

2)

Il ricorso è respinto per il resto.

3)

La ricorrente sopporterà nella causa T-215/01 un terzo delle proprie spese ed un terzo delle spese esposte dalla Commissione e quest'ultima sopporterà due terzi delle proprie spese e due terzi delle spese esposte dalla ricorrente.

4)

Il ricorso nella causa T-220/01 è respinto.

5)

La ricorrente è condannata nella causa T-220/01 alla totalità delle spese.

6)

Nella causa T-221/01 la Commissione è condannata a versare alla ricorrente la somma di USD 25 761,11 maggiorata degli interessi di mora a decorrere dal 3 agosto 2001 e sino al pagamento integrale. Il tasso d'interesse da applicare viene calcolato sulla base del tasso fissato dalla Banca centrale europea per le operazioni principali di rifinanziamento applicabile durante il periodo in questione, maggiorato di due punti.

7)

La ricorrente sopporterà nella causa T-221/01 un quarto delle proprie spese ed un quarto delle spese esposte della Commissione e quest'ultima sopporterà tre quarti delle proprie spese e tre quarti delle spese esposte dalla ricorrente.


(1)  GU C 317 del 10 novembre 2001.


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