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La sorveglianza economica dei paesi della zona euro in difficoltà di bilancio

Il presente regolamento è inteso ad aumentare la sorveglianza economica e di bilancio per i paesi della zona euro che si trovano o rischiano di trovarsi in situazioni di grave instabilità finanziaria.

ATTO

Regolamento (UE) n. 472/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul rafforzamento della sorveglianza economica e di bilancio degli Stati membri nella zona euro che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria.

SINTESI

Il regolamento, entrato in vigore nel maggio 2013, si basa su norme dell’Unione europea esistenti in materia di sorveglianza macroeconomica e di bilancio.

Si applica ai paesi dell’Unione europea (UE) che utilizzano l’euro (i paesi della zona euro o eurozona) e che si trovano ad affrontare gravi difficoltà di bilancio che potrebbero portare a instabilità finanziaria. Ad esempio, potrebbero avere difficoltà a portare il debito pubblico a livelli sostenibili o ad ottenere prestiti a prezzi accessibili. L’obiettivo principale è quello di garantire la stabilità della zona euro evitando potenziali effetti negativi su altri paesi della zona euro.

Pertanto si applica anche ai paesi della zona euro che richiedono o che beneficiano di assistenza finanziaria proveniente da paesi dell’UE, da paesi terzi, da meccanismi europei di stabilità o da istituzioni finanziarie internazionali.

Il regolamento prevede tre tipi di sorveglianza:

1.

Sorveglianza rafforzata: viene messa in atto per un paese della zona euro in difficoltà di bilancio, quando vi è il rischio di effetti negativi di ricaduta su altri paesi della zona euro (a causa dell’interdipendenza dei loro mercati, soprattutto per il capitale). In questo caso, il paese della zona euro interessato fornisce ulteriori informazioni sul suo bilancio alla Commissione. Il paese della zona euro collabora poi con la Commissione per trovare una strada per migliorare le sue finanze pubbliche. La Commissione può decidere ogni 6 mesi se estendere questa cooperazione o no.

2.

Programma di aggiustamento macroeconomico: si applica nel caso dei paesi che ricevono assistenza finanziaria (ad esempio prestiti). L’assistenza finanziaria è solitamente subordinata a condizioni legate alla sua erogazione al paese della zona euro in questione. Tali condizioni devono essere coerenti con il programma di aggiustamento macroeconomico che deve essere approvato dal Consiglio a seguito di una proposta del paese in questione. L’obiettivo, in questo caso, è anche quello di aiutare il paese della zona euro a migliorare le sue finanze pubbliche.

3.

Sorveglianza post-programma: una volta erogata la totalità dell’assistenza finanziaria, il paese interessato della zona euro rimane sotto sorveglianza post-programma (fino a quando non è stato rimborsato almeno il 75 % dell’assistenza finanziaria). In questo caso la Commissione, di concerto con la Banca centrale europea, effettua missioni di verifica periodiche per il paese della zona euro, che deve rendere conto di quanto sta facendo per migliorare le sue finanze pubbliche. Se necessario, la Commissione può proporre al Consiglio di raccomandare al paese in questione di adottare misure supplementari.

RIFERIMENTI

Atto

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

Regolamento (UE) n. 472/2013

30.5.2013.

-

GU L 140 del 27.5.2013.

ATTI COLLEGATI

Regolamento (UE) n. 473/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulle disposizioni comuni per il monitoraggio e la valutazione dei documenti programmatici di bilancio e per la correzione dei disavanzi eccessivi negli Stati membri della zona euro (GU L 140 del 27.5.2013).

Regolamento delegato (UE) n. 877/2013 della Commissione, del 27 giugno 2013, che integra il regolamento (UE) n. 473/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle disposizioni comuni per il monitoraggio e la valutazione dei documenti programmatici di bilancio e per la correzione dei disavanzi eccessivi negli Stati membri della zona euro (GU L 244 del 13.9.2013).

Comunicazione della Commissione relativa a due elenchi degli strumenti di assistenza finanziaria a norma del regolamento (UE) n. 472/2013 (GU C 300 del 16.10.2013).

Ultima modifica: 04.04.2014

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