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Misure commerciali eccezionali

L’Unione europea concede preferenze commerciali ai prodotti originari dei Balcani occidentali (Albania, Bosnia ed Erzegovina, Croazia, territori doganali del Montenegro, della Serbia o del Kosovo, ex Repubblica iugoslava di Macedonia). Questo regime, che costituisce al tempo stesso un complemento e un mezzo per contribuire al processo di stabilizzazione e di associazione, rimarrà in vigore fino al 31 dicembre 2010.

ATTO

Regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio, del 18 settembre 2000, recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea e recante modifica del regolamento (CE) n. 2820/98, nonché abrogazione del regolamento (CE) n. 1763/1999 e del regolamento (CE) n. 6/2000 [Cfr atti modificativi].

SINTESI

Il presente regolamento introduce misure commerciali eccezionali a favore dei paesi. Esso riguarda specificamente i paesi e i territori che beneficiano del processo di stabilizzazione e di associazione. Il regime preferenziale rimarrà in vigore fino al 31 dicembre 2010.

Le misure preferenziali

I prodotti originari dell'Albania, della Bosnia ed Erzegovina, della Croazia, dei territori doganali del Montenegro, della Serbia o del Kosovo e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia possono essere importati nella Comunità senza restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente e in esenzione dai dazi doganali e da altre imposte di effetto equivalente. A certi prodotti si applicano tuttavia concessioni limitate e contingenti tariffari.

L’ Albania, la Croazia, l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia e il Montenegro inoltre beneficiano delle concessioni previste dal presente regolamento nel caso in cui sono specificate o nel caso in cui queste ultime siano più favorevoli delle concessioni previste dai rispettivi accordi di stabilizzazione e di associazione con l'Unione europea. Effettivamente questi accordi stabiliscono un regime commerciale contrattuale.

Concessioni limitate e contingenti tariffari

Per alcuni prodotti della pesca e per alcuni vini, i dazi doganali sono sospesi nei periodi e nei limiti dei contingenti tariffari indicati nell'allegato I del regolamento (CE) n.407/2008. Vengono fissati contingenti tariffari anche per altri prodotti agricoli elencati nell'allegato II.

Le importazioni di zucchero provenienti, dalla Bosnia ed Erzegovina, dai territori doganali della Serbia o del Kosovo sono soggette a contingenti tariffari annui a dazio nullo. Vengono quindi stabiliti contingenti per ciascuno dei paesi in questione:

  • 12 000 tonnellate per i prodotti originari della Bosnia ed Erzegovina;
  • 180 000 tonnellate per i prodotti originari dei territori doganali della Serbia o del Kosovo.

Condizioni per la concessione e la sospensione delle misure preferenziali

Per beneficiare delle misure preferenziali, i paesi interessati devono rispettare numerose condizioni, vale a dire:

  • la nozione di "prodotti originari" definita nel regolamento (CEE) n. 2454/93;
  • il divieto di introdurre altri dazi o imposte di effetto equivalente, altre restrizioni o misure di effetto equivalente sulle importazioni originarie della Comunità europea e di aumentare il livello dei dazi e delle imposte in vigore;
  • l’avvio di una cooperazione amministrativa efficace con la Comunità per evitare ogni rischio di frode;
  • l’attuazione di riforme economiche efficaci e l'avvio di una cooperazione regionale con gli altri paesi interessati dal processo di stabilizzazione e di associazione, soprattutto attraverso la creazione di zone di libero scambio. Il Consiglio può prendere opportune misure in caso di inosservanza di questa condizione fondamentale.

Se le esportazioni verso la Comunità aumentano in misura eccessiva, al di là della capacità di produzione e del livello d'esportazione abituale, o se le condizioni citate non sono state rispettate, la Commissione europea può sospendere per tre mesi, integralmente o in parte, le disposizioni previste dal regolamento.

Il Consiglio, sollecitato da uno Stato membro, può prendere a maggioranza qualificata una decisione riguardante la sospensione diversa da quella adottata dalla Commissione. Dopo tre mesi di sospensione, la Commissione decide se ritirare o prorogare la misura di sospensione.

Contesto

Secondo il Consiglio europeo di Lisbona del 2000, una liberalizzazione asimmetrica degli scambi era necessaria per lo sviluppo economico e la stabilizzazione politica dei paesi e territori interessati dal processo di stabilizzazione e di associazione.

Riferimenti

Atto

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Regolamento (CE) n. 2007/2000 [Adozione: accordo interistituzionale ACC/2000/0144]

30.09.2000

-

GU L 240 del 23.09.2000

Atto(i) modificatore(i)

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Regolamento (CE) n. 2563/2000

24.11.2000

-

GU L 295 del 23.11.2000

Regolamento (CE) n. 2487/2001

20.12.2001

-

GU L 335 del 19.12.2001

Regolamento (CE) n. 607/2003

06.04.2003

-

GU L 86 del 03.04.2003

Regolamento (CE) n. 374/2005

01.07.2005

-

GU L 59 del 05.03.2005

Regolamento (CE) n. 1946/2005

30.11.2005

-

GU L 312 del 29.11.2005

Regolamento (CE) n. 530/2007

16.05.2007

-

GU L 125 del 15.05.2007

Regolamento (CE) n. 407/2008

10/5.2008

-

GU L 122/7 del 8.5.2008

Ultima modifica: 16.05.2007

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