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Cooperazione con i paesi industrializzati (2001-2006)
La Comunità europea persegue la promozione della cooperazione e delle relazioni commerciali con i paesi industrializzati dell'America settentrionale, dell'Estremo oriente e dell'Australasia.
ATTO
Regolamento (CE) n. 382/2001 del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativo all'attuazione di progetti destinati a promuovere la cooperazione e le relazioni commerciali tra l'Unione europea e i paesi industrializzati dell'America settentrionale, dell'Estremo oriente e dell'Australasia e che abroga il regolamento (CE) n. 1035/1999 [Cfr atti modificativi].
Abrogato dal regolamento (CE) n. 1934/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, che istituisce uno strumento finanziario per la cooperazione con paesi e territori industrializzati e con altri ad alto reddito [Gazzetta ufficiale L 405 del 30.12.2006].
SINTESI
Sulla base degli articoli 133 e 308 del trattato che istituisce la Comunità europea, la Comunità attua azioni intese a promuovere la cooperazione e le relazioni commerciali con i paesi industrializzati dell'America settentrionale, dell'Estremo oriente e dell'Australasia.
Il presente regolamento regolamento istituisce un quadro giuridico per procedere a siffatte azioni di cooperazione, inserendosi nel contesto di relazioni bilaterali già stabilite con i seguenti paesi:
Il regolamento è inteso a promuovere la cooperazione nel quadro dei vari strumenti bilaterali esistenti, concordati tra l'UE e i paesi partner, allo scopo di creare un contesto più propizio alla gestione e allo sviluppo di tali relazioni.
I finanziamenti comprendono in particolare le seguenti attività:
Il finanziamento dei progetti di cooperazione sarà imputato interamente sul bilancio della Comunità o assumerà la forma di un cofinanziamento con altre fonti dei paesi partner e/o dell'UE.
Inoltre, taluni progetti riguardano direttamente i privati, ad esempio nel settore dell'istruzione e della formazione. In questo caso possono essere versate sovvenzioni, quali borse di studio, a persone fisiche.
Con il Giappone, e in misura inferiore con la Corea, la Comunità attua un programma di misure e di azioni specifiche destinato a consolidare la presenza commerciale degli Stati membri sui mercati giapponese e coreano. Il presente regolamento dispone il sostegno a varie azioni, tra cui:
Per attuare le varie azioni nel settore delle relazioni commerciali, la Commissione è assistita da un comitato.
La Commissione presenta ogni due anni al Parlamento e al Consiglio una relazione sull'attuazione del regolamento. La Commissione inoltre realizza verifiche delle azioni e dei programmi finanziati allo scopo di valutare il raggiungimento degli obiettivi previsti.
Termini chiave dell'atto
Riferimenti
Atto |
Data di entrata in vigore - Data di scadenza |
Data limite di trasposizione negli Stati membri |
Gazzetta ufficiale |
Regolamento 382/2001/CE |
20.03.2001-31.12.2006 |
- |
GU L 57 del 27.02.2001 |
Atto(i) modificatore(i) |
Data di entrata in vigore |
Data limite di trasposizione negli Stati membri |
Gazzetta ufficiale |
Regolamento (CE) n. 1900/2005 |
12.12.2005 |
- |
GU L 303 del 22.11.2005 |
Ultima modifica: 10.07.2007