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Banca europea per gli investimenti

 

SINTESI DI:

Protocollo (n. 5) sullo statuto della Banca europea per gli investimenti (BEI) allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea

QUAL È L'OBIETTIVO DEL PROTOCOLLO (N. 5)?

  • Stabilisce le regole di funzionamento della Banca europea per gli investimenti (BEI), l’istituzione finanziaria dell’Unione europea.
  • Stabilisce la composizione e i compiti della BEI.
  • La BEI è dotata di personalità giuridica, di autonomia finanziaria e di una struttura decisionale propria.

PUNTI CHIAVE

Istituita per sostenere lo sviluppo equilibrato e costante dell’Unione europea, la BEI eroga finanziamenti e conoscenze per progetti di investimento solidi e sostenibili in Europa e altrove. I progetti dei 28 paesi dell’UE (1) sostenuti dalla BEI contribuiscono a promuovere gli obiettivi della politica dell’UE.

Sede, membri e capitale

La BEI ha sede a Lussemburgo. Al 1o luglio 2015, il suo capitale ammontava a 243 miliardi di euro, sottoscritto da ciascun paese dell’UE. Ciascun paese contribuisce in base al proprio peso economico (espresso in prodotto interno lordo) al momento dell’adesione all’UE. Quando un nuovo paese entra a far parte dell’UE, il capitale aumenta. Il consiglio dei governatori della BEI può anche decidere all’unanimità di aumentare il capitale sottoscritto.

Composizione

Consiglio dei governatori

Il consiglio dei governatori è composto dai ministri designati dai paesi dell’UE (di solito i ministri delle finanze). Esso è il principale organo decisionale della BEI, stabilisce gli orientamenti principali della banca e assume le decisioni più importanti come:

  • le direttive relative alla politica creditizia;
  • la nomina e i compensi dei membri degli altri organi sociali;
  • l’approvazione dei conti annuali;
  • l’autorizzazione per operare al di fuori dell’UE, decidendo paese per paese;
  • gli aumenti di capitale.

Consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione è composto da ventinove amministratori, con un amministratore designato da ciascun paese dell’UE e uno dalla Commissione europea. In aggiunta, sono previsti diciannove sostituti. Al fine di ampliare le competenze del consiglio di amministrazione a taluni settori, il Consiglio si è avvalso della possibilità di cooptare sei esperti che partecipano alle riunioni del consiglio senza diritto di voto.

Il consiglio di amministrazione approva tutte le decisioni relative alla concessione di finanziamenti e al programma di prestiti. Esamina le operazioni di prestito e di tesoreria ed esercita il controllo sulle attività del comitato direttivo.

Comitato direttivo

Il comitato direttivo provvede alla gestione degli affari d’ordinaria amministrazione della Banca, sotto l’autorità del presidente della BEI. È composto da un presidente e da otto vicepresidenti. Tradizionalmente, ciascuno dei principali paesi dell’UE in termini di quote di partecipazione (Francia, Germania, Italia e Regno Unito (1)) nomina un membro, mentre i restanti cinque sono nominati dagli altri paesi, divisi in cinque gruppi di paesi. I membri del comitato direttivo sono gli unici responsabili della Banca e sono indipendenti nell’esercizio delle loro funzioni.

Comitato di verifica

Il comitato di verifica è un organo indipendente, che risponde direttamente al consiglio dei governatori. È responsabile della verifica della regolarità delle operazioni e dei registri della Banca. Il comitato di verifica è altresì responsabile della revisione dei conti della Banca e verifica che le attività della Banca siano conformi alle migliori pratiche bancarie ad essa applicabili. Il comitato di verifica si compone di sei membri, a cui si aggiungono un massimo di tre osservatori nominati per assisterla.

Obiettivi e funzionamento

L’attività principale della BEI è di sostenere investimenti solidi. Essa vi contribuisce attraverso «prestiti, combinazione delle risorse e consulenze», ovvero erogando finanziamenti, combinando i vari finanziamenti europei e fornendo consigli su programmi o progetti. Il compito della BEI è stabilito nell’articolo 309 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

La BEI finanzia grandi progetti spesso transnazionali (tra cui l’azione globale per il clima) oppure attività economiche che non hanno facile accesso ai finanziamenti (ad esempio, le regioni meno sviluppate e le PMI) nei territori dei paesi dell’UE. Tuttavia, con decisione del consiglio dei governatori, la Banca può concedere finanziamenti per investimenti da attuarsi al di fuori dell’UE.

Principi da rispettare nella concessione di prestiti

I fondi devono essere impiegati nel modo più razionale possibile nell’interesse dell’Unione.

Né la BEI né i paesi dell’UE possono imporre condizioni che richiedono che i prestiti siano spesi all’interno di un determinato paese dell’UE. La BEI non può finanziare alcun progetto a cui si opponga il paese sul cui territorio tale progetto deve essere messo in esecuzione.

Domande di prestito

Le domande di prestiti o di garanzie possono essere inoltrate alla BEI tramite la Commissione o il paese dell’UE sul cui territorio sarà realizzato il progetto. Anche un’impresa può inviare direttamente una domanda di prestito o di garanzia. In ogni caso, la Commissione e il paese dell’UE in questione devono esprimere un parere.

Il comitato direttivo esamina la conformità delle domande di prestito o di garanzia. I progetti e i programmi devono essere sostenibili in quattro settori fondamentali: economico, tecnico, ambientale e finanziario. Tutti i progetti sono esaminati con la massima attenzione e seguiti fino alla loro conclusione.

Operazioni sui mercati dei capitali

La BEI è autorizzata a effettuare operazioni sul mercato dei capitali. Essa può:

  • contrarre sui mercati dei capitali i prestiti necessari per l’adempimento dei suoi compiti;
  • acquistare e vendere titoli sui mercati finanziari;
  • effettuare collocamenti sui mercati monetari.

Filiali

La BEI può istituire filiali o altre entità, dotate di personalità giuridica e autonomia finanziaria. Il consiglio dei governatori stabilisce con decisione unanime lo statuto di tali organismi.

CONTESTO

Istituita nel 1958, la BEI è la banca dell’Unione europea per i prestiti a lungo termine. Nel 1994, è stato istituito il Fondo europeo per gli investimenti (FEI) per sostenere lo sviluppo delle piccole e medie imprese (PMI) in forte crescita e/o le imprese attive nelle nuove tecnologie. La BEI è azionista di maggioranza nonché gestore del Fondo europeo per gli investimenti (FEI). Nel 2000, è stato creato il gruppo BEI, costituito dalla BEI e dal FEI. All’interno del gruppo, la BEI concede prestiti bancari a medio e lungo termine, mentre il FEI è specializzato nelle operazioni di capitale di rischio e nel fornire garanzie alle PMI.

La BEI e il FEI svolgeranno un ruolo cruciale nel piano di investimenti per l’Europa con l’istituzione del Fondo europeo per gli investimenti strategici per il periodo 2015-2017.

Per ulteriori informazioni, si veda:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Protocollo (n. 5) sullo statuto della Banca europea per gli investimenti (BEI) allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea (GU C 202, 7.6.2016, pag. 251–264)

Ultimo aggiornamento: 03.08.2016



(1) Il Regno Unito esce dall’Unione europea e diventa un paese terzo (un paese extra UE) a partire dal 1° febbraio 2020.

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