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Marchio dell’Unione europea

 

SINTESI DI:

Regolamento (UE) 2017/1001 sul marchio dell’Unione europea

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

Stabilisce norme e condizioni valide in tutta l’UE per la concessione di un marchio dell’UE.

Codifica e sostituisce il regolamento del Consiglio (CE) n. 207/2009 ed i successivi numerosi emendamenti.

PUNTI CHIAVE

Marchio dell’Unione europea

Attraverso la registrazione, qualunque persona o società, compresi gli enti di diritto pubblico, può ottenere un marchio dell’UE.

Può essere costituito da tutti i segni, in particolare le parole (compresi i nomi di persone), i disegni, le lettere, le cifre e la forma dei prodotti o del loro imballaggio, a condizione che tali segni consentano di:

  • distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre;
  • essere rappresentati sul registro dei marchi in modo che il pubblico e le autorità conoscano esattamente ciò che è oggetto di protezione.

Diritti del titolare

Il marchio attribuisce al titolare diritti esclusivi, che vietano ai terzi di usare a scopi commerciali:

  • un segno identico al marchio dell’UE per prodotti o servizi identici a quelli per cui lo stesso è stato registrato;
  • un segno che possa dare adito a confusione con un altro marchio;
  • un segno identico o simile al marchio dell’UE per prodotti o servizi che non sono simili a quelli per i quali lo stesso è stato registrato, se l’uso di tale segno trae vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio.

Tuttavia, il titolare del marchio dell’UE può non vietare ai terzi di usare a scopi commerciali:

  • Il nome o l’indirizzo del titolare stesso;
  • indicazioni relative alle caratteristiche dei prodotti o dei servizi quali la specie, la qualità o la quantità;
  • Il marchio, se esso è necessario per contraddistinguere la destinazione di un prodotto o di un servizio, come di accessori o pezzi di ricambio.

Applicazione

I richiedenti devono depositare la domanda per un marchio dell’UE presso l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO).

La domanda deve contenere le seguenti informazioni:

  • una richiesta di registrazione di un marchio dell’UE;
  • indicazioni che permettano di identificare il richiedente;
  • l’elenco dei prodotti o dei servizi per i quali si richiede la registrazione;
  • la riproduzione del marchio.

I richiedenti devono inoltre pagare una tassa di deposito. Tale tassa deve essere versata entro un mese dalla data di deposito, ossia la data in cui la documentazione è presentata all’Ufficio.

Registrazione

  • Una volta depositata la domanda, l’Ufficio valuterà se questa soddisfi tutte le condizioni per la concessione di un marchio dell’UE.
  • La pubblicazione della domanda consentirà ai terzi che lo vogliano di opporsi alla concessione del marchio, sulla base di diritti preesistenti, con un procedimento di opposizione.
  • Se la domanda soddisfa tutti i criteri richiesti e non viene sollevata o accettata alcuna opposizione, la registrazione del marchio viene pubblicata.

Durata e rinnovo

  • I marchi dell’UE sono registrati per un periodo di dieci anni a partire dalla data di deposito della domanda.
  • La registrazione può essere rinnovata per un ulteriore periodo di dieci anni. La domanda di rinnovo deve essere depositata sei mesi prima della fine della validità della registrazione.

Rinuncia, decadenza e nullità

Il marchio dell’Unione europea può essere oggetto di rinuncia per la totalità, o una parte, dei prodotti o dei servizi per i quali è registrato. Il titolare può inoltre essere dichiarato decaduto dai suoi diritti qualora:

  • il marchio, per un periodo di cinque anni, non abbia formato oggetto di un uso effettivo* nell’UE per cinque anni;
  • il marchio sia divenuto denominazione abituale di un prodotto o di un servizio;
  • il marchio possa indurre in errore il pubblico circa la natura, la qualità o la provenienza geografica di prodotti o servizi.

Il regolamento inoltre stabilisce i motivi per la nullità del marchio. Tali motivi comprendono, ad esempio, casi in cui il richiedente ha agito in mala fede al momento del deposito della domanda di marchio.

Marchi collettivi dell’UE

Quando viene depositata una domanda di registrazione, è possibile designare un marchio dell’UE come collettivo. Sono autorizzate a depositare marchi collettivi dell’UE le associazioni di:

  • fabbricanti;
  • produttori;
  • prestatori di servizi;
  • commercianti;
  • persone giuridiche di diritto pubblico.

Marchi di qualità dell’UE

È inoltre possibile designare un marchio dell’UE come marchio di qualità. Il titolare di tale marchio certifica il materiale, la modalità di fabbricazione dei prodotti o di prestazione dei servizi, la qualità, l’accuratezza o altre caratteristiche (esclusa l’origine geografica) dei prodotti e dei servizi certificati.

Azioni giudiziarie

Alle procedure concernenti i marchi dell’UE e le domande di marchio dell’UE, nonché alle procedure concernenti le azioni simultanee o successive promosse sulla base di marchi dell’UE e di marchi nazionali si applica il regolamento (UE) n. 1215/2012.

I paesi dell’UE devono designare «tribunali dei marchi dell’UE». A tali tribunali spetta la competenza esclusiva in tutte le controversie in materia di contraffazione e di validità dei marchi dell’UE.

DA QUANDO È IN VIGORE IL REGOLAMENTO?

È stato applicato a partire dal 1o ottobre 2017.

CONTESTO

L’EUIPO sostituisce l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno a partire dal 23 marzo 2016 ai sensi del regolamento (UE) 2015/2424, che ha modificato il regolamento (CE) n. 207/2009. Entrambi questi regolamenti sono stati sostituiti dal Regolamento (UE) 2007/1001.

Per ulteriori informazioni, consultare:

TERMINI CHIAVE

Uso effettivo: se una società registra un marchio UE, lo usa per un certo periodo e quindi smette di usarlo per un periodo continuativo di cinque anni, il marchio può venire revocato. Questo è perché non vi è valore nel dare protezione ad un marchio che non venga usato e non vi è alcun interesse nel prevenire un’altra società dall’usarlo, quando potrebbe legittimamente desiderare di usarlo.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) n. 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (GU L 154 del 16.6.2017, pag. 1).

Ultimo aggiornamento: 13.02.2018

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