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Marchio dell’Unione europea
SINTESI DI:
Regolamento (UE) 2017/1001 sul marchio dell’Unione europea
QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?
Stabilisce norme e condizioni valide in tutta l’UE per la concessione di un marchio dell’UE.
Codifica e sostituisce il regolamento del Consiglio (CE) n. 207/2009 ed i successivi numerosi emendamenti.
PUNTI CHIAVE
Marchio dell’Unione europea
Attraverso la registrazione, qualunque persona o società, compresi gli enti di diritto pubblico, può ottenere un marchio dell’UE.
Può essere costituito da tutti i segni, in particolare le parole (compresi i nomi di persone), i disegni, le lettere, le cifre e la forma dei prodotti o del loro imballaggio, a condizione che tali segni consentano di:
Diritti del titolare
Il marchio attribuisce al titolare diritti esclusivi, che vietano ai terzi di usare a scopi commerciali:
Tuttavia, il titolare del marchio dell’UE può non vietare ai terzi di usare a scopi commerciali:
Applicazione
I richiedenti devono depositare la domanda per un marchio dell’UE presso l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO).
La domanda deve contenere le seguenti informazioni:
I richiedenti devono inoltre pagare una tassa di deposito. Tale tassa deve essere versata entro un mese dalla data di deposito, ossia la data in cui la documentazione è presentata all’Ufficio.
Registrazione
Durata e rinnovo
Rinuncia, decadenza e nullità
Il marchio dell’Unione europea può essere oggetto di rinuncia per la totalità, o una parte, dei prodotti o dei servizi per i quali è registrato. Il titolare può inoltre essere dichiarato decaduto dai suoi diritti qualora:
Il regolamento inoltre stabilisce i motivi per la nullità del marchio. Tali motivi comprendono, ad esempio, casi in cui il richiedente ha agito in mala fede al momento del deposito della domanda di marchio.
Marchi collettivi dell’UE
Quando viene depositata una domanda di registrazione, è possibile designare un marchio dell’UE come collettivo. Sono autorizzate a depositare marchi collettivi dell’UE le associazioni di:
Marchi di qualità dell’UE
È inoltre possibile designare un marchio dell’UE come marchio di qualità. Il titolare di tale marchio certifica il materiale, la modalità di fabbricazione dei prodotti o di prestazione dei servizi, la qualità, l’accuratezza o altre caratteristiche (esclusa l’origine geografica) dei prodotti e dei servizi certificati.
Azioni giudiziarie
Alle procedure concernenti i marchi dell’UE e le domande di marchio dell’UE, nonché alle procedure concernenti le azioni simultanee o successive promosse sulla base di marchi dell’UE e di marchi nazionali si applica il regolamento (UE) n. 1215/2012.
I paesi dell’UE devono designare «tribunali dei marchi dell’UE». A tali tribunali spetta la competenza esclusiva in tutte le controversie in materia di contraffazione e di validità dei marchi dell’UE.
DA QUANDO È IN VIGORE IL REGOLAMENTO?
È stato applicato a partire dal 1o ottobre 2017.
CONTESTO
L’EUIPO sostituisce l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno a partire dal 23 marzo 2016 ai sensi del regolamento (UE) 2015/2424, che ha modificato il regolamento (CE) n. 207/2009. Entrambi questi regolamenti sono stati sostituiti dal Regolamento (UE) 2007/1001.
Per ulteriori informazioni, consultare:
TERMINI CHIAVE
DOCUMENTO PRINCIPALE
Regolamento (UE) n. 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (GU L 154 del 16.6.2017, pag. 1).
Ultimo aggiornamento: 13.02.2018