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Condizioni da soddisfare per ottenere la concessione dello status di rifugiato o di beneficiario di protezione internazionale

La presente direttiva stabilisce le condizioni che i cittadini dei paesi terzi e gli apolidi devono soddisfare affinché sia attribuita loro la qualifica di rifugiato o di persona che, per diverse ragioni, necessita di protezione internazionale. Essa stabilisce altresì il contenuto della protezione da accordare a tali persone.

ATTO

Direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta.

SINTESI

Nell'ottobre 1999, in occasione del Consiglio europeo di Tampere, i paesi dell’Unione europea (UE) si erano impegnati a definire un regime comune europeo in materia di asilo (CEAS), basato sull'applicazione integrale della convenzione di Ginevra del 1951 relativa allo status di rifugiati, completata dal protocollo di New York del 1967, garantendo in tal modo che nessuno venga esposto nuovamente alla persecuzione, ossia mantenendo il principio di "non-refoulement". La realizzazione di tale regime avrebbe comportato, a breve termine, il ravvicinamento delle disposizioni relative al riconoscimento e agli elementi essenziali dello status di rifugiato.

Disposizioni generali

La presente direttiva stabilisce le norme minime per l’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta.

La direttiva si applica ad ogni domanda presentata alla frontiera così come sul territorio di un paese dell’UE. I paesi dell’UE sono tuttavia liberi di adottare o di mantenere in vigore disposizioni più favorevoli.

Condizioni da soddisfare per la concessione di protezione internazionale

Qualsiasi cittadino di un paese terzo o apolide che si trovi fuori dal suo paese di origine e che non voglia o non possa farvi ritorno perché teme di essere perseguitato, può chiedere lo status di rifugiato. I richiedenti che non soddisfano le condizioni necessarie perché venga riconosciuto loro lo status di rifugiato possono chiedere una protezione sussidiaria.

Per valutare correttamente le domande, i paesi dell’UE dovranno considerare:

  • tutti i fatti pertinenti che riguardano il paese d'origine al momento dell'adozione della decisione in merito alla domanda, comprese le disposizioni legislative e regolamentari del paese d'origine e relative modalità di applicazione;
  • la documentazione o le dichiarazioni pertinenti presentate dal richiedente che deve anche render noto se ha già subito o rischia di subire persecuzioni o danni gravi;
  • se esiste un serio indizio della fondatezza del timore di subire persecuzioni o del rischio effettivo di subire danni gravi nel caso in cui il richiedente abbia già subito persecuzioni o danni gravi;
  • la sua situazione individuale (il passato, l'età, il sesso, al fine di valutare se gli atti a cui è stato o potrebbe essere esposto si configurino come persecuzione o danno grave, ecc.);
  • qualsiasi attività esercitata dal richiedente da quando ha abbandonato il paese di origine.

I paesi dell’UE dovranno prendere in considerazione l'origine della minaccia. In questo caso, la minaccia dovrà provenire:

  • dallo Stato;
  • da partiti o organizzazioni che controllano lo Stato;
  • da soggetti non facenti parte dello Stato, nel caso in cui questo non possa o non voglia accordare una protezione effettiva.

Ai fini della presente direttiva, la protezione "dello Stato" può essere assicurata anche da partiti o organizzazioni, ivi comprese le organizzazioni internazionali, che controllano una regione o una superficie importante del territorio dello Stato.

Dopo aver accertato la fondatezza dei timori del richiedente di essere perseguitato o di subire altri danni gravi e ingiustificati, i paesi dell’UE possono verificare se tale timore sia chiaramente circoscritto ad una zona definita del territorio del paese d'origine e se il richiedente possa eventualmente essere trasferito in un'altra parte del paese dove non avrebbe ragione di nutrire tali timori.

Regole particolari relative allo status di rifugiato

Ai fini della presente direttiva, rientrano nel termine "persecuzione" determinati atti, che per loro natura o frequenza, rappresentano una violazione grave dei diritti umani fondamentali, e sono perpetrati per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza ad un determinato gruppo sociale, in particolare:

  • le violenze fisiche o mentali, comprese le violenze sessuali;
  • le misure legali, amministrative, di polizia o giudiziarie, discriminatorie o messe in atto in modo discriminatorio;
  • le azioni giudiziarie o le sanzioni sproporzionate o discriminatorie, o le sanzioni per il rifiuto di prestare servizio militare che comporterebbe la commissione di reati gravi, come i crimini di guerra e i crimini contro l’umanità;
  • il rifiuto di accesso ai mezzi di ricorso giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria;
  • gli atti specificamente diretti contro un sesso o contro l'infanzia.

Non è necessario che il richiedente possieda le caratteristiche che determinano la discriminazione; è sufficiente che tali caratteristiche gli siano attribuite dal soggetto che mette in atto la persecuzione. Allo stesso modo, non comporta differenze il fatto che il richiedente provenga da un paese in cui numerosi individui, o addirittura l'intera popolazione, debbano far fronte ad un rischio di oppressione generalizzata.

I rifugiati potranno in alcuni casi perdere il loro status, ad esempio in caso di acquisizione di nuova cittadinanza, di rimpatrio volontario nel paese d'origine o se le condizioni nel paese di origine sono venute meno o mutate in una misura tale che la protezione non è più necessaria, ecc. In ogni caso, spetta al paese dell’UE provare che il rifugiato non soddisfa più le condizioni necessarie per beneficiare della protezione internazionale.

Lo status di rifugiato e quello definito dalla protezione sussidiaria potranno essere negati agli individui ritenuti colpevoli di:

  • un crimine di guerra, contro l'umanità o contro la pace;
  • un reato grave di diritto comune;
  • atti contrari ai principi delle Nazioni Unite (ONU).

Tuttavia, i paesi dell’UE dovranno valutare i casi su base individuale e garantire al richiedente la possibilità di impugnare una decisione che lo escluda dalla protezione internazionale.

Norme specifiche relative alla concessione della protezione sussidiaria

La direttiva permette ai paesi dell’UE di riconoscere lo status di protezione sussidiaria ai richiedenti di protezione internazionale che si trovano al di fuori del loro paese di origine e non possono farvi ritorno a causa del rischio effettivo di subire un grave danno, come ad esempio:

  • la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante;
  • la condanna a morte o all'esecuzione;
  • la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

La protezione sussidiaria potrà cessare se le condizioni nel paese di origine cessano di esistere o evolvono in misura tale che la protezione non sia più necessaria.

Diritti garantiti dallo status di rifugiato e dalla protezione sussidiaria

I paesi dell’UE s'impegnano a garantire particolare attenzione a determinate categorie di soggetti (minori, minori non accompagnati, disabili, anziani, donne incinte, genitori soli accompagnati da figli minori, vittime di torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale).

Conformemente alle condizioni definite dai paesi dell’UE, i familiari del beneficiario dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria hanno diritto agli stessi benefici del beneficiario.

La direttiva prevede che i paesi dell’UE garantiscano ai beneficiari dello status di rifugiato o di una protezione sussidiaria tutta una serie di diritti, in particolare:

  • il diritto di non-respingimento (non refoulement);
  • il diritto di ricevere comunicazioni in una lingua da loro compresa;
  • il diritto ad un permesso di soggiorno valido almeno tre anni e rinnovabile per i rifugiati e almeno un anno e rinnovabile per i beneficiari di protezione sussidiaria;
  • il diritto di viaggiare all’interno e al di fuori del territorio del paese che ha rilasciato lo status di rifugiato o di protezione sussidiaria;
  • il diritto di esercitare un'attività dipendente o autonoma, così come la possibilità di seguire dei corsi di formazione professionale;
  • l'accesso all'istruzione per i bambini e ai corsi di formazione professionale per gli adulti;
  • l'accesso a cure mediche e ad ogni altra forma di assistenza necessaria per le categorie con necessità specifiche (minori, vittime di torture, stupri o altre gravi forme di violenza psicologica, fisica o sessuale, ecc.);
  • l'accesso ad una sistemazione adeguata;
  • l'accesso a programmi che promuovano l'integrazione all'interno della società ospitante e a quelli miranti a facilitare il rientro volontario nel paese d'origine.

Riferimenti

Atto

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Direttiva 2004/83/CE

20.10.2004

10.10.2006

GU L 304 del 30.9.2004

ATTI COLLEGATI

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 16 giugno 2010, sull’applicazione della direttiva 2004/83/CE, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta [COM(2010) 314 def. – Non pubblicata sulla Gazzetta ufficiale]. La presente relazione fornisce una panoramica del recepimento e dell'attuazione della direttiva 2004/83/CE nei paesi dell’UE e identifica le eventuali problematiche che ne risultano.

Benché alcuni paesi dell’UE non abbiano rispettato il termine di recepimento previsto, la direttiva è stata ora recepita da tutti i paesi. Tuttavia, alcune disposizioni sono state recepite in maniera incorretta o parziale, comprese alcune norme inferiori a quelle fissate dalla direttiva. Pertanto, variano notevolmente il modo in cui i paesi dell’UE accordano la protezione e i contenuti della protezione offerta.

Ad esempio, il recepimento è stato problematico per le seguenti disposizioni relative al riconoscimento della protezione internazionale:

  • elenco di elementi da prendere in considerazione per la valutazione;
  • responsabili della persecuzione;
  • requisiti per poter beneficiare della protezione sussidiaria;
  • cessazione o esclusione dalla protezione, e l’onere della prova per i paesi dell’UE di dimostrarne le ragioni.

D’altro canto, quasi tutti i paesi dell’UE hanno recepito le disposizioni riguardanti i responsabili della protezione e gli atti e i motivi di persecuzione.

Per quanto riguarda i contenuti della protezione offerta, alcuni paesi non hanno recepito le disposizioni relative ai soggetti vulnerabili e ai minori, all’accesso alle informazioni, all’assistenza sanitaria e agli strumenti di integrazione. Le disposizioni di non-respingimento sono state recepite da tutti i paesi dell’UE. Inoltre, alcuni paesi rilasciano permessi di soggiorno validi per periodi più lunghi di quelli previsti dalla direttiva e autorizzano l’accesso all’occupazione.

Le differenze di attuazione nei paesi dell’UE sono dovute, in parte, all’imprecisione e all’ambiguità dei concetti della direttiva, come quelli di responsabili della protezione e protezione internazionale, che possono essere evitate soltanto attraverso la modifica delle relative disposizioni.

In breve, l’obiettivo di armonizzare la qualifica e lo status dei beneficiari della protezione internazionale e i contenuti di tale protezione non è stato ancora completamente raggiunto.

Ultima modifica: 19.10.2010

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