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Convenzione sulla sicurezza nucleare

 

SINTESI DI:

Convenzione sulla sicurezza nucleare — Dichiarazione della Comunità europea dell’energia atomica ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 4, capoverso iii) della Convenzione sulla sicurezza nucleare

Decisione 1999/819/Euratom, riguardante l’adesione della Comunità europea dell’energia atomica (Euratom) alla Convenzione sulla sicurezza nucleare.

QUAL È LO SCOPO DELLA CONVENZIONE E DELLA DECISIONE?

  • La convezione sulla sicurezza nucleare è una convenzione internazionale volta a migliorare la sicurezza nucleare a livello mondiale. Tutti i paesi dell’Unione europea (Unione) sono parte della convenzione. La comunità istituita dal Trattato sulla Comunità europea dell’energia atomica (Euratom) condivide la competenza giurisdizionale con gli Stati membri nei settori retti dalla convenzione.
  • La decisione approva l’adesione della Comunità europea dell’energia atomica (Euratom) alla Convenzione. È stata modificata nel 2004 per tener conto dell’adesione all’Unione di nuovi Stati membri.

PUNTI CHIAVE

Competenze dell’Euratom

  • Euratom non possiede impianti nucleari come definito dalla Convenzione.
  • La responsabilità della sicurezza di un impianto nucleare compete al titolare della corrispondente autorizzazione del paese dell’Unione sul cui territorio è stato costruito l’impianto.
  • Le competenze di Euratom nel campo della convenzione derivano dalle disposizioni del trattato Euratom (titolo II, capitolo 3) relativo alla tutela della salute della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti, come confermato dalla Corte di giustizia dell’Unione europea (sentenza C-29/99).

Obiettivi

  • La convenzione intende:
    • conseguire e mantenere un elevato livello di sicurezza nucleare attraverso il miglioramento delle misure nazionali e la cooperazione tecnica;
    • istituire e mantenere, negli impianti nucleari, difese efficaci contro i rischi radiologici al fine di proteggere l’uomo, l’ambiente ecc.;
    • prevenire gli incidenti nucleari e mitigarne le conseguenze qualora tali incidenti dovessero avvenire.
  • La convenzione non stabilisce specifiche norme di sicurezza, ma rappresenta un impegno ad applicare i principi fondamentali di sicurezza degli impianti.

Campo di applicazione

La convenzione si applica alla sicurezza delle centrali nucleari a scopo pacifico terrestri, compresi gli impianti di stoccaggio, di lavorazione di materiali radioattivi che si trovano sullo stesso sito e che sono direttamente connessi all’esercizio della centrale.

Attuazione

  • Le parti contraenti alla convenzione si impegnano a realizzare un quadro legislativo, normativo ed amministrativo per garantire la sicurezza degli impianti, che prevede:
    • l’istituzione di prescrizioni e di norme adeguate di sicurezza nazionale;
    • un sistema di rilascio di autorizzazioni per gli impianti nucleari ed il divieto di gestire un impianto nucleare senza autorizzazione;
    • un sistema di ispezione e valutazione. Le valutazioni sistematiche vengono effettuate prima della costruzione e dell’avviamento di un impianto nucleare e per tutta la durata della sua vita;
    • la vigilanza sul rispetto della normativa applicabile e dei limiti delle autorizzazioni, compresa la loro sospensione, modifica o revoca.
  • Le parti istituiscono un organismo di regolamentazione indipendente che rilascia le autorizzazioni e vigila sulla corretta applicazione dei regolamenti. Le funzioni di questo organismo devono essere distinte in maniera effettiva da quelle di ogni altro organismo responsabile della promozione o dell’utilizzazione dell’energia nucleare.
  • I titolari delle autorizzazioni devono istituire strategie che attribuiscano la dovuta priorità alla sicurezza nucleare e attuare programmi di garanzia della qualità per assicurare che le prescrizioni specifiche siano rispettate. Devono inoltre essere attuate misure di emergenza che specifichino in dettaglio le procedure per informare le autorità competenti, ad esempio gli ospedali.
  • Ciascuna parte della convenzione deve presentare alle altre parti un rapporto sui provvedimenti adottati per soddisfare ciascuno degli obblighi enunciati nella Convenzione. I rapporti vengono sottoposti al riesame, prima di ciascuna delle riunioni periodiche delle parti contraenti.

Sicurezza degli impianti

  • L’organismo di regolamentazione è responsabile del rilascio delle autorizzazioni per l’esercizio di un impianto nucleare. La convenzione stabilisce taluni criteri di valutazione a seconda delle diverse fasi di vita di un impianto: la scelta del sito, la progettazione e la costruzione, nonché l’esercizio.
  • Nella scelta del luogo si dovranno considerare, tra le altre cose, i suoi effetti sulla sicurezza dell’impianto e l’impatto dell’impianto sulla società e sull’ambiente; Le altre parti contraenti nelle vicinanze di un impianto dovranno essere consultate nel caso in cui ci si aspetti che l’impianto possa avere delle conseguenze per quelle parti.
  • Per quanto concerne la progettazione e la costruzione, si dovranno predisporre misure di sicurezza contro il rilascio di materie radioattive e le tecnologie e le apparecchiature utilizzate devono essere provate dall’esperienza o qualificate da prove.
  • L’autorizzazione all’esercizio di un impianto nucleare si deve basare su un’analisi di sicurezza e su un programma di avviamento. La gestione dell’impianto deve essere conforme alle norme stabilite dalle autorità nazionali. È necessario inoltre predisporre dei programmi di raccolta e di analisi dei dati.
  • Ogni impianto deve inoltre essere dotato di piani d’emergenza interni ed esterni in caso di situazioni di emergenza radiologica, per garantire la protezione dei lavoratori, della popolazione, dell’ambiente ecc.

Disposizioni organizzative

Le parti si riuniscono almeno una volta ogni tre anni. La Commissione europea rappresenta Euratom in queste riunioni, in cui le parti relazionano sulle misure adottate per adempiere agli obblighi del trattato. L’Agenzia internazionale dell’energia atomica (AIEA) svolge le funzioni di segretariato per la convenzione.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

La convenzione è entrata in vigore il 24 ottobre 1996.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni consultare:

DOCUMENTI PRINCIPALI

Convenzione sulla sicurezza nucleare — Dichiarazione della Comunità europea dell’energia atomica ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 4, capoverso iii) della Convenzione sulla sicurezza nucleare (GU L 318 dell’11.12.1999, pag. 21).

Decisione della Commissione 1999/819/Euratom, del 16 novembre 1999, riguardante l’adesione della Comunità europea dell’energia atomica (Euratom) alla Convenzione sulla sicurezza nucleare del 1994 (GU L 318 dell’11.12.1999, pag. 20).

Le successive modifiche alla decisione 1999/819/Euratom sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI COLLEGATI

Direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio, del 25 giugno 2009, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari (GU L 172 del 2.7.2009, pag. 18).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 12.05.2020

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