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Aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà

1) OBIETTIVO

Permettere, a certe condizioni, la concessione di aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.

2) ATTO

Comunicazione della Commissione - Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (Comunicazione agli Stati membri e proposta di opportune misure) Testo rilevante ai fini del SEE) (Gazzetta ufficiale C 288 del 9.10.1999).

3) SINTESI

Contesto

Facendo seguito a numerosi avvenimenti, quali il completamento del mercato interno, l'introduzione della moneta unica e l'aumento degli scambi intracomunitari, i presenti orientamenti, che sostituiscono quelli adottati dalla Commissione nel 1994, intendono permettere, a certe condizioni, la concessione di aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.

Campo di applicazione

I presenti orientamenti si basano sull'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato CE che considera compatibili con il mercato comune gli aiuti di Stato destinati "ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche". Gli orientamenti si applicano a qualsiasi impresa in difficoltà, comprese le piccole e medie imprese, ed a qualsiasi settore, compresa l'agricoltura.

Definizioni: impresa in difficoltà, aiuto per il salvataggio ed aiuto per la ristrutturazione

I presenti orientamenti vertono sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione concessi dagli Stati membri alle imprese in difficoltà. Sono considerate imprese in difficoltà, le imprese che non sono in grado, con le loro risorse ed in mancanza di un intervento esterno dei poteri pubblici, di contenere le perdite che potrebbero condurle quasi certamente al collasso economico a breve o a medio termine. Inoltre sono comunque considerate in difficoltà le società:

  • a responsabilità limitata, qualora abbia perduto più della metà del capitale sottoscritto e la perdita di più di un quarto di tale capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi;
  • a responsabilità illimitata, qualora abbia perduto più della metà dei suoi fondi propri, quali indicati nei libri della società, e la perdita di più di un quarto di detti fondi sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi;
  • per qualunque forma di impresa, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per avviare nei suoi confronti una procedura concorsuale per insolvenza.

Le imprese di nuova costituzione o quelle che fanno parte di un gruppo non sono, in linea di massima, ammissibili agli aiuti.

Anche se corrispondono a meccanismi distinti, il salvataggio e la ristrutturazione rappresentano spesso due aspetti, pur chiaramente distinguibili, di una medesima operazione. Un aiuto per il salvataggio - transitorio per natura - deve consentire di mantenere in attività un'impresa in difficoltà per un periodo corrispondente al tempo necessario ad elaborare un piano di ristrutturazione o di liquidazione. Una ristrutturazione, invece, è basata su un piano realizzabile, coerente e di ampia portata, volto a ripristinare la redditività a lungo termine dell'impresa.

Condizioni generali per l'autorizzazione degli aiuti

Gli aiuti per il salvataggio devono essere considerati misure eccezionali, che si estendono su un periodo massimo di sei mesi. Non sono invece ammesse le operazioni di salvataggio che si limitano a mantenere la situazione esistente. Per quanto riguarda le condizioni generali d'autorizzazione, gli aiuti al salvataggio devono:

  • consistere di aiuti di tesoreria sotto forma di garanzia di crediti o di erogazione di crediti;
  • essere rimborsati entro dodici mesi dalla data dell'ultimo versamento all'impresa delle somme prestate;
  • essere motivati e non avere effetti gravi di "spillover" negativo in altri Stati membri;
  • essere corredati, all'atto della notifica, di un piano di ristrutturazione/di liquidazione o della prova che il prestito è stato completamente rimborsato;
  • limitarsi nel loro ammontare a quanto è necessario per mantenere l'impresa in attività nel periodo per il quale è stato autorizzato l'aiuto.

Giacché possono comportare una distorsione della concorrenza, gli aiuti per la ristrutturazione sono soggetti al principio dell'aiuto unico (una tantum), cioè l'aiuto può essere concesso un'unica volta. Le condizioni da rispettare per la concessione degli aiuti per la ristrutturazione sono:

  • l'ammissibilità dell'impresa, che deve essere un'impresa in difficoltà;
  • la definizione e realizzazione di un piano di ristrutturazione;
  • l'introduzione di misure in grado di controbilanciare, per quanto possibile, le ripercussioni negative sui concorrenti;
  • l'importo e l'intensità dell'aiuto devono essere limitati allo stretto necessario;
  • l'imposizione da parte della Commissione di condizioni ed obblighi specifici;
  • la piena attuazione del programma di ristrutturazione;
  • il controllo che la Commissione deve potere effettuare sull'avanzamento del piano di ristrutturazione sulla base di relazioni regolari e particolareggiate, trasmesse dallo Stato membro.

Procedura di notifica

Qualsiasi regime di aiuti che non soddisfa le condizioni della presente comunicazione o della regola de minimis deve essere notificato per mezzo di uno specifico modulo.

La notifica deve poter dimostrare in ogni momento che l'aiuto in questione induce le imprese a intraprendere le attività supplementari e che, in assenza della sovvenzione, l'aiuto non avrebbe avuto luogo o sarebbe stato meno ambizioso.

I presenti orientamenti scadono il 9 ottobre 2004 e la Commissione ha adottato nuovi orientamenti.

4) disposizioni di applicazione

5) altri lavori

Comunicazione della Commissione -- Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà [Gazzetta uffciale C 244 del 01.10.2004].

Ultima modifica: 08.07.2005

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