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Servizi postali nell’Unione europea

 

SINTESI DI:

Direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio

QUAL È LO SCOPO DELLA DIRETTIVA?

Lo scopo principale della direttiva sui servizi postali è quello di:

  • sviluppare un mercato interno dei servizi postali;
  • aprire il mercato postale alla concorrenza;
  • garantire un servizio postale universale sostenibile per tutti gli utenti dell’Unione europea;
  • armonizzare le norme tecniche.

La direttiva originaria è stata modificata più volte e alcuni dei più importanti emendamenti sono contenuti nella direttiva 2008/6/CE.

PUNTI CHIAVE

La direttiva stabilisce norme comuni riguardanti:

  • le condizioni che regolano la fornitura di servizi postali;
  • gli standard minimi per il servizio postale universale, in particolare
    • la definizione di standard di qualità in relazione ai tempi di consegna;
    • il rispetto dei principi tariffari (orientamento ai costi, non discriminazione, trasparenza) e trasparenza dei conti per il servizio postale universale;
    • il finanziamento del servizio postale universale a condizioni che possano garantirne la permanenza (sostenibilità);
  • l’armonizzazione delle norme tecniche (Comitato tecnico 331 del Comitato europeo di normalizzazione (noto come CEN) a seguito delle richieste di standardizzazione presentate dalla Commissione europea);
  • l’istituzione di autorità nazionali indipendenti.

L’obbligo di servizio postale universale

Gli Stati membri sono obbligati a garantire un servizio postale permanente, accessibile e universale ovunque nel loro territorio, cioè devono garantire come minimo quanto segue:

  • un servizio (ritiro da punti di accesso e consegna) operativo qinque giorni lavorativi a settimana (con eccezioni);
  • la raccolta, lo smistamento, il trasporto e la consegna di invii postali di peso fino a 10 kg;
  • servizi per articoli raccomandati e assicurati.

Gli Stati membri possono designare una o più società come fornitori di servizi universali in modo che sia coperto l’intero territorio. Questa designazione è soggetta a revisione periodica.

Finanziamento del servizio postale universale

Gli Stati membri non sono autorizzati a concedere diritti esclusivi o speciali per fornire servizi postali. Tuttavia, possono compensare il fornitore del servizio universale se è stato stabilito un costo netto e ciò rappresenta un onere finanziario ingiusto in conformità ai trattati UE (ad esempio sugli aiuti di Stato, sugli appalti pubblici, sul meccanismo della condivisione dei costi*).

Tariffe

Le tariffe del servizio universale devono rispettare in particolare i seguenti principi.

  • Esse devono
    • essere accessibili per tutti gli utenti;
    • essere trasparenti e non discriminatorie;
    • essere correlate ai costi e offrire incentivi alla fornitura di un servizio universale efficiente.
  • Le tariffe uniformi possono essere mantenute per motivi di politica pubblica.
  • Se esistono tariffe speciali (ad esempio per le imprese), esse dovrebbero essere non discriminatorie e trasparenti.

Gli Stati membri possono fornire un servizio postale gratuito per persone non vedenti e ipovedenti.

Qualità dei servizi

  • Gli Stati membri devono elaborare norme di qualità per il loro servizio postale universale nazionale (cioè i tempi di consegna da un capo all’altro).
  • Le norme di qualità per i servizi intracomunitari sono stabilite nell’allegato II della direttiva.
  • Il controllo indipendente delle prestazioni viene effettuato almeno una volta all’anno.

Per la posta transfrontaliera intracomunitaria, l’allegato II della direttiva richiede:

  • che l’85 % della posta transfrontaliera nella categoria standard più rapida venga consegnata entro tre giorni lavorativi; e
  • che il 97 % venga consegnata entro cinque giorni lavorativi.

Procedure di reclamo

Devono essere stabilite procedure trasparenti, semplici e poco onerose per la gestione dei reclami degli utenti, per risolvere le controversie in maniera equa e celere.

Armonizzazione delle norme tecniche

L’armonizzazione delle norme tecniche viene intrapresa sulla base della richiesta di standardizzazione da parte della Commissione tramite il Comitato tecnico 331 del CEN.

Autorità di regolamentazione

Gli Stati membri devono istituire autorità nazionali di regolamentazione indipendenti che dovrebbero essere dotate di tutte le risorse necessarie in termini di personale, competenze e mezzi finanziari e svolgere i compiti che sono stati designati dalla direttiva, in particolare per quanto riguarda:

  • il servizio universale;
  • procedure di autorizzazione;
  • controlli sulle tariffe e contabilità;
  • qualità del servizio;
  • fornitura di informazioni e statistiche.

Fornitura di informazioni

Gli Stati membri assicurano che i fornitori dei servizi forniscano alle autorità nazionali di regolamentazione le informazioni, anche di carattere finanziario e attinenti alla fornitura del servizio universale, necessarie in particolare ai due fini seguenti:

  • assicurare la conformità alle disposizioni della presente direttiva; e
  • a fini statistici chiaramente definiti.

Servizi di consegna transfrontalieri di pacchi

Nel 2018, è stato adottato il regolamento (UE) 2018/644 sui servizi di consegna transfrontalieri di pacchi. Tale regolamento integra le regole stabilite dalla direttiva 97/67/CE, che si concentra principalmente, ma non esclusivamente sui servizi universali, al fine di affrontare:

  • la sorveglianza regolamentare;
  • la trasparenza delle tariffe transfrontaliere; e
  • la valutazione delle tariffe transfrontaliere per pacchi unitari.

DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?

La direttiva 97/67/CE è entrata in vigore il 10 febbraio 1998. Doveva entrare in vigore negli Stati membri il 14 febbraio 1999.

La Direttiva di modifica 2008/6/UE è in vigore dal 27 febbraio 2008. Doveva entrare in vigore in 16 Stati membri entro il 31 dicembre 2010 e nei restanti 11 Stati membri entro il 31 dicembre 2012.

CONTESTO

Per maggiori informazioni, consultare:

TERMINI CHIAVE

Condivisione dei costi: vengono stabilite delle regole riguardanti il finanziamento dei costi netti del servizio universale qualora si verifichi un costo netto che rappresenti un onere finanziario ingiusto.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio (GU L 15 del 21.1.1998, pag. 14).

Le successive modifiche alla Direttiva 97/67/CE sono state integrate nel testo originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento (UE) n. 2018/644 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 aprile 2018, relativo ai servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi (GU L 112 del 2.5.2018, pag. 19).

Decisione della Commissione del 10 agosto 2010 recante istituzione del gruppo dei regolatori europei per i servizi postali (GU C 217 del 11.8.2010, pag. 7).

Ultimo aggiornamento: 10.12.2018

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