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Servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità

 

SINTESI DI:

Direttiva 96/67/CE relativa all’accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità

QUAL È LO SCOPO DELLA DIRETTIVA?

I servizi di assistenza a terra* negli aeroporti dell’Unione europea (UE) in cui è concesso l’accesso comprendono quei servizi che consentono alle compagnie aeree di svolgere attività di trasporto aereo (guida in rullaggio, pulizia, rifornimento di carburante, l’assistenza bagagli, ecc.).

La direttiva si applica a tutti gli aeroporti dell’UE aperti al traffico commerciale aventi un traffico annuale superiore o pari a 2 milioni di movimenti passeggeri o 50 000 tonnellate di merci.

PUNTI CHIAVE

L’ente di gestione dell’aeroporto*, l’utente di un aeroporto* o il prestatore di servizi di assistenza a terra* devono, sotto la supervisione del verificatore designato, operare una netta separazione a livello contabile tra le attività legate alla fornitura di tali servizi e le altre loro attività.

Parallelamente, gli Stati membri:

  • provvedono affinché sia creato per ciascun aeroporto contemplato, un comitato composto dai rappresentanti degli utenti o delle organizzazioni rappresentative di tali utenti;
  • hanno la facoltà di imporre che i prestatori dei servizi di assistenza a terra siano stabiliti nella Comunità e possono limitare il numero dei prestatori autorizzati a fornire categorie di servizi di assistenza a terra quali l’assistenza per la gestione di bagagli, operazioni in pista, carburante e olio, merci e posta;
  • possono ridurre a due il numero di utenti in grado di fornire servizi di autoassistenza a terra nella gestione di bagagli, operazioni in pista, carburante e olio, merci e posta;
  • possono godere di deroghe (limitate nel tempo) laddove in un aeroporto, per vincoli specifici di spazio o di capacità disponibile, risulti impossibile un’apertura del mercato e/o l’effettuazione dell’autoassistenza;
  • a determinate condizioni possono riservare all’ente di gestione la gestione delle infrastrutture centralizzate che non possono essere suddivise o il cui costo non ne consente la duplicazione. Parallelamente, a determinate condizioni, gli Stati membri possono concedere deroghe agli aeroporti in cui per vincoli specifici risulti impossibile un’apertura del mercato e/o l’effettuazione dell’autoassistenza ai livelli previsti dalla direttiva;
  • possono obbligare il prestatore selezionato a operare sulle isole che fanno parte del territorio dello Stato membro;
  • possono subordinare l’attività di un prestatore di servizi di assistenza all’ottenimento di un riconoscimento di idoneità rilasciato da un’autorità pubblica indipendente dall’ente di gestione di tale aeroporto al fine di garantire la sicurezza, la tutela dell’ambiente e l’osservanza della legislazione sociale pertinente.
  • adottano le misure necessarie per garantire ai prestatori di servizi e agli utenti che intendono praticare l’autoassistenza l’accesso agli impianti aeroportuali, nella misura in cui detto accesso è soggetto a condizioni, queste devono essere stabilite in base a criteri pertinenti, obiettivi, trasparenti e non discriminatori;
  • fatta salva l’applicazione delle disposizioni del diritto comunitario, gli Stati membri possono adottare le misure necessarie per garantire la tutela dei diritti dei lavoratori e il rispetto dell’ambiente.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?

La direttiva è entrata in vigore il 14 novembre 1996 e doveva essere recepita dalle legislazioni nazionali dei paesi dell’UE entro il 25 ottobre 1997.

CONTESTO

Questa direttiva prevedeva un programma di attuazione graduale a seconda che fossero coinvolti servizi di autoassistenza o di servizi di gestione forniti da terzi. Dal 1o gennaio 2001, la direttiva si applica a tutti gli aeroporti situati nel territorio di uno Stato membro in cui il traffico annuale non è inferiore a 2 milioni di movimenti passeggeri o 50 000 tonnellate di merci.

Per maggiori informazioni, consultare:

TERMINI CHIAVE

I servizi di assistenza a terra: comprendono un’ampia varietà di servizi necessari alle compagnie aeree per effettuare i voli. Tra questi vi sono l’assistenza per la manutenzione le merci e il carburante. L’assistenza a terra riguarda anche servizi quali il check-in dei passeggeri, l’assistenza per la ristorazione, l’assistenza bagagli e il trasporto all’interno dello stesso aeroporto.
Ente di gestione dell’aeroporto: l’ente che ha il compito di amministrare e di gestire le infrastrutture aeroportuali e di coordinare e controllare le attività dei vari operatori.
Utente di un aeroporto: qualsiasi persona fisica o giuridica che trasporti per via aerea passeggeri, posta e/o merci.
prestatore di servizi di assistenza a terra: qualsiasi persona fisica o giuridica che fornisca a terzi una o più categorie di servizi di assistenza a terra.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva 96/67/CE del Consiglio, del 15 ottobre 1996, relativa all’accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità (GU L 272 del 25.10.1996, pag. 36).

Le successive modifiche alla direttiva 96/67/CE del Consiglio sono state integrate al testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Ultimo aggiornamento: 28.02.2020

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