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Gestione degli schemi pensionistici collettivi: fondi pensione aziendali o professionali
SINTESI DI:
QUAL È LO SCOPO DELLA DIRETTIVA?
Stabilisce le norme che regolano le attività e il controllo degli enti pensionistici aziendali o professionali*, o fondi pensione, in tutti i paesi dell’Unione europea.
PUNTI CHIAVE
La direttiva mira a garantire un elevato livello di protezione per i futuri pensionati (aderenti e beneficiari dei fondi pensione) e investimenti efficienti stabilendo le seguenti norme:
norme prudenziali rigorose, le cui specifiche devono essere stabilite da ciascun paese dell'UE, per tutelare gli aderenti e i beneficiari dei fondi pensione, che devono essere sufficientemente informati sulle norme degli schemi pensionistici*, sulla situazione finanziaria dei fondi pensione e sui propri diritti;
norme di investimento adattate alle caratteristiche dei fondi pensione e a una gestione efficiente dei risparmi. I fondi pensione sono investitori sul lungo periodo che devono garantire i migliori rendimenti agli aderenti e ai beneficiari, mantenendo allo stesso tempo i propri investimenti sicuri. Se ogni fondo pensione è tenuto a stabilire la politica di investimento più sicura ed efficiente, le norme di investimento, e in particolare le norme per gli investimenti in azioni, non devono essere troppo restrittive;
norme che consentono l’attività transfrontaliera dei fondi pensione aziendali o professionali, consentendo la creazione di fondi pensione paneuropei. La gestione transfrontaliera richiede il riconoscimento reciproco dei metodi di controllo in vigore nei paesi dell’UE.
La presente direttiva non riguarda gli enti interessati dalla direttiva sulle assicurazioni sulla vita e dalla direttiva sui gestori di fondi di investimento alternativi.
L’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) si occupa di raccogliere le informazioni fornite dai paesi dell’UE sugli sviluppi relativi ad accordi transfrontalieri di fondi pensione, nonché di pubblicare tali informazioni sul sito Internetdell'EIOPA.
Regolamento di esecuzione (UE) n. 643/2014 della Commissione recante norme tecniche di attuazione per la comunicazione delle disposizioni prudenziali nazionali all'EIOPA.
L’EIOPA può redigere standard normativi e attuativi ed emettere raccomandazioni per coordinare il controllo dei fondi pensione. L’EIOPA collabora strettamente con i paesi dell’UE e con la Commissione europea.
A partire dalla fine del 2016, una nuova direttiva che entrerà in vigore in tutti i paesi dell'UE entro la fine del 2018 dovrebbe sostituire la presente direttiva.
A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?
La direttiva è in vigore dal 23 settembre 2003. I paesi dell’UE dovevano recepirla nel diritto nazionale entro il 22 settembre 2005.
CONTESTO
I fondi pensione aziendali o professionali nell’UE beneficiano dei principi della libera circolazione dei capitali e della libera prestazione di servizi. La loro attività transfrontaliera dev'essere promossa e, allo stesso tempo, tutti gli aderenti e i beneficiari devono godere dell'adeguata protezione delle loro pensioni attraverso fondi pensione gestiti in maniera prudenziale.
Per maggiori informazioni consultare:
* TERMINI CHIAVE
Enti pensionistici aziendali o professionali: enti finanziari che gestiscono schemi pensionistici collettivi per i datori di lavoro, al fine di fornire prestazioni pensionistiche ai propri associati (ossia gli aderenti e beneficiari degli schemi).
Schema pensionistico: un contratto, un accordo, una scrittura fiduciaria o delle norme che stabiliscono le prestazioni pensionistiche erogate e le condizioni di tale erogazione.
DOCUMENTO PRINCIPALE
Direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali (GU L 235 del 23.9.2003, pag. 10-21)
Le modifiche successive alla direttiva 2003/41/CE sono state integrate nel testo originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
DOCUMENTI COLLEGATI
Relazione della Commissione su taluni aspetti fondamentali della direttiva 2003/41/CE relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali (direttiva IORP), [COM(2009) 203 def. del 30.4.2009].
Direttiva 2014/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai requisiti minimi per accrescere la mobilità dei lavoratori tra Stati membri migliorando l’acquisizione e la salvaguardia di diritti pensionistici complementari (GU L 128 del 30.4.2014, pag. 1-7)
Regolamento di esecuzione (UE) n. 643/2014 della Commissione, del 16 giugno 2014, recante norme tecniche di attuazione per la comunicazione delle disposizioni prudenziali nazionali attinenti agli schemi pensionistici aziendali e professionali, ai sensi della direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (OJ L 177 del 17.6.2014, pag. 34-41)
Ultimo aggiornamento: 14.09.2016