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Mercati degli strumenti finanziari (MiFID) e servizi d’investimento

 

SINTESI DI:

Direttiva 2004/39/CE sui mercati degli strumenti finanziari

QUAL È LO SCOPO DELLA DIRETTIVA?

È volta a rafforzare il pacchetto di norme dell’Unione europea (UE) sui servizi d’investimento e i mercati regolamentati, al fine di conseguire due grandi obiettivi:

  • tutelare gli investitori e salvaguardare l’integrità del mercato, fissando requisiti armonizzati per l’attività degli intermediari autorizzati;
  • promuovere l’equità, la trasparenza, l’efficienza e l’integrazione dei mercati finanziari.

PUNTI CHIAVE

Condizioni e procedure per l’autorizzazione

  • La direttiva impone ai paesi dell’UE di armonizzare le norme che regolano i servizi e l’esercizio delle attività di investimento. A tal scopo i paesi dell’UE devono istituire un sistema di autorizzazione che permetta alle imprese d’investimento di offrire i propri servizi su tutto il territorio dell’UE. Tali imprese devono essere registrate e il registro deve essere accessibile al pubblico. Tutte le autorizzazioni devono essere notificate all’Autorità europea per i valori mobiliari (ESMA).
  • L’ESMA può elaborare progetti di norme tecniche e di regolamentazione e assiste anche la Commissione europea nell’ambito delle sue relazioni con i paesi extra UE e nella valutazione dei loro mercati.
  • In altri termini, la direttiva deve permettere alle imprese d’investimento, alle banche e alle borse di proporre i propri servizi oltre le frontiere, sulla base dell’autorizzazione concessa dall’autorità competente del paese d’origine. Rispondendo alle stesse condizioni di concessione in tutti i paesi dell’UE, l’autorizzazione è a favore dell’armonizzazione delle norme che regolano le imprese d’investimento.
  • In questo contesto, la direttiva cerca di armonizzare le normative nazionali relative alla fornitura di servizi d’investimento e al funzionamento delle borse, al fine ultimo di creare un unico quadro normativo europeo per i valori mobiliari. La direttiva serve gli interessi degli investitori, degli emittenti e degli altri operatori del mercato, promuovendo mercati efficienti e concorrenziali.

Valutazione prudenziale

  • La presente direttiva stabilisce inoltre l’armonizzazione delle regole procedurali e dei criteri di valutazione relativi all’acquisizione di una partecipazione qualificata*. Mira inoltre ad armonizzare:
    • le soglie per la notifica di un progetto di acquisizione o di una cessione di una partecipazione qualificata;
    • la procedura di valutazione;
    • l’elenco dei criteri di valutazione.
  • Nel quadro di un progetto di acquisizione, la valutazione prudenziale di azionisti e dirigenti risponde a criteri specifici e viene condotta di concerto dalle autorità competenti.
  • La direttiva prevede poi che tali autorità valutino la qualità del candidato acquirente e la solidità finanziaria del progetto di acquisizione sulla base di tutti i criteri seguenti:
    • la reputazione e l’esperienza di tutte le persone che, in esito al progetto di acquisizione, dirigeranno l’attività dell’impresa di assicurazione;
    • la solidità finanziaria del candidato acquirente;
    • l’esistenza di motivi ragionevoli per sospettare che sia in corso o abbia avuto luogo un’operazione o un tentativo di riciclaggio di proventi di attività illecite o di finanziamento del terrorismo.

Tutela degli investitori

  • La direttiva è inoltre volta a rafforzare la tutela degli investitori, stabilendo norme di comportamento per la fornitura di servizi d’investimento ai clienti, norme minime sul mandato e sui poteri di cui possono disporre le autorità competenti nazionali. La direttiva stabilisce inoltre dei meccanismi efficaci di cooperazione in tempo reale per istruire i casi di infrazione alla direttiva e avviare dei procedimenti.

Trasparenza e integrità del mercato

  • La direttiva stabilisce l’obbligo di preservare l’integrità del mercato, di segnalare le operazioni effettuate e di conservarne la registrazione. L’ESMA ha accesso a queste informazioni.
  • In particolare prevede un obbligo di trasparenza precedente alla negoziazione (pre-negoziazione). Secondo tale obbligo, gli operatori che praticano l’ «internalizzazione» (negoziazione di strumenti finanziari da parte di un operatore per conto proprio eseguendo ordini dei clienti al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione) devono divulgare i prezzi a cui sono pronti ad acquistare o a vendere ai loro clienti. Tuttavia tale obbligo di divulgazione dei prezzi è limitato alle transazioni al di sotto di una dimensione standard di mercato, ovvero la dimensione media degli ordini eseguiti sul mercato.
  • A queste condizioni, i mercati europei all’ingrosso non sono soggetti a tale regola di trasparenza pre-negoziazione e non sono minacciati nel loro ruolo di market maker.
  • Ogni paese dell’UE deve stilare un elenco dei mercati regolamentati e lo trasmette agli altri paesi dell’UE e all’ESMA.

Protezione degli operatori

  • La direttiva prevede una serie di misure di protezione degli operatori che «internalizzano» in maniera sistematica qualora siano obbligati a fissare un prezzo, in modo che possano fornire questo servizio essenziale ai loro clienti senza correre rischi eccessivi. In particolare hanno la possibilità di aggiornare e di revocare questi prezzi.
  • La direttiva crea anche un mercato equo per i piccoli investitori. Vieta agli istituti finanziari di creare una discriminazione tra questi, offrendo ad alcuni di loro, ad esempio, un prezzo migliore di quello pubblico divulgato.

Designazione delle autorità competenti

  • I paesi dell’UE devono designare le loro autorità competenti e trasmettere le informazioni necessarie alla Commissione, all’ESMA e alle autorità competenti degli altri paesi dell’UE. Le autorità competenti fungono da punto di contatto nei paesi dell’UE. L’ESMA aggiorna l’elenco di queste autorità, le quali sono tenute ad operare in stretta collaborazione con l’ESMA.
  • I paesi dell’UE e l’ESMA possono concludere accordi di cooperazione riguardanti:
    • la vigilanza sugli enti creditizi;
    • le procedure di liquidazione o fallimento delle imprese;
    • le procedure di revisione legale dei conti delle imprese di investimento;
    • la vigilanza sugli organismi coinvolti nella liquidazione e fallimento delle imprese di investimento;
    • la vigilanza sulle persone responsabili della revisione legale dei conti delle imprese di assicurazione, degli enti creditizi, delle imprese di investimento e di altre istituzioni finanziarie.

Norme aggiuntive

  • La direttiva intende migliorare la regolamentazione unionale relativa ai mercati dei valori mobiliari. Espone pertanto gli obblighi generali che le autorità dei paesi dell’UE devono fare rispettare.
  • In tale contesto la Commissione, dopo aver consultato i partecipanti del mercato dei paesi dell’UE e tenuto conto del parere dell’ESMA, istituisce misure esecutive e redige relazioni e revisioni.

Rifusione

La direttiva 2004/39/CE è stata aggiornata dalla direttiva 2014/65/UE (’MiFID II’), con l’intenzione di integrare le modifiche significative apportate al testo nel tempo.

Insieme al regolamento (UE) 600/2014, ai loro atti delegati e ai regolamenti delegati, la direttiva 2014/65/UE sostituirà la presente direttiva a partire dal 3 gennaio 2018. [La direttiva 2014/65/UE doveva inizialmente entrare in vigore il 3 gennaio 2017 ma tale data è stata posticipata di un anno al 3 gennaio 2018 dalla direttiva (UE) 2016/1034).

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?

La direttiva è entrata in vigore il 30 aprile 2004. I paesi dell’UE dovevano integrarla nel diritto nazionale entro il 31 gennaio 2007.

CONTESTO

Per maggiori informazioni, si veda:

* TERMINE CHIAVE

Partecipazione qualificata: partecipazione diretta o indiretta in un’impresa di investimento che rappresenta il 10% o più del capitale o dei diritti di voto, oppure che rende possibile esercitare un’influenza significativa sulla gestione dell’impresa di investimento in cui esista tale partecipazione.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1-44)

Le modifiche e correzioni successive alla direttiva 2004/39/CE sono state integrate nel testo di base. La presente versione consolidata ha unicamente valore documentale.

DOCUMENTI COLLEGATI

Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349-496)

Si veda la versione consolidata.

Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell’1.7.2011, pag. 1-73)

Si veda la versione consolidata.

Direttiva 2006/73/CE della Commissione, del 10 agosto 2006, recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di organizzazione e le condizioni di esercizio dell’attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva (GU L 241 del 2.9.2006, pag. 26-58)

Regolamento (CE) n. 1287/2006 della Commissione, del 10 agosto 2006 recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi in materia di registrazioni per le imprese di investimento, la comunicazione delle operazioni, la trasparenza del mercato, l’ammissione degli strumenti finanziari alla negoziazione e le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva (GU L 241 del 2.9.2006, pag. 1-25)

Ultimo aggiornamento: 11.10.2016

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