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Assicurazione non vita: terza direttiva

L'Unione europea (UE) istituisce un sistema di autorizzazione unica che permette alle imprese di assicurazione aventi la sede sociale in uno Stato membro della Comunità di aprire succursali e di operare in regime di libera prestazione di servizi in altri Stati membri sotto il controllo dello Stato membro di origine. L'obiettivo è permettere agli assicurati di trovare la copertura assicurativa più adeguata ai loro bisogni.

ATTO

Direttiva 92/49/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e recante modifica delle direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE (terza direttiva assicurazione non vita) [Cfr. atti modificativi].

SINTESI

La presente direttiva si applica alle assicurazioni e all'accesso all'attività autonoma dell'assicurazione diretta non vita praticata dalle compagnie di assicurazione che sono stabilite in uno Stato membro o che desiderano stabilirvisi.

Accesso all'attività assicurativa

Le imprese che desiderano accedere alle attività di assicurazione diretta devono richiedere un'autorizzazione amministrativa alle autorità dello Stato membro di origine. Tale autorizzazione permette all'impresa di esercitarvi attività in regime di libero stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi.

Le imprese di assicurazione che accedono alle attività di assicurazione diretta devono adottare la forma prevista.

Queste imprese sono tenute a:

  • limitare il loro oggetto sociale all'attività assicurativa e alle operazioni che ne derivano;
  • presentare un programma di attività che deve contenere tra le altre cose, la natura dei rischi che l'impresa propone di coprire, gli elementi che costituiscono il fondo minimo di garanzia e i principi direttivi in ​​materia di riassicurazione;
  • disporre del fondo minimo di garanzia richiesto.

Le imprese devono inoltre comunicare alle autorità competenti l'identità degli azionisti e dei soci.

Armonizzazione delle condizioni di esercizio

Gli Stati membri hanno la responsabilità esclusiva della sorveglianza finanziaria delle imprese di assicurazione. Essi sono responsabili di verificare tutte le attività dell'impresa di assicurazione, il suo stato di solvibilità e la costituzione delle riserve tecniche e le attività di contropartita. Da parte loro, le imprese di assicurazione devono fornire agli Stati membri i documenti necessari ai fini del controllo e dei documenti statistici.

Ogni impresa è tenuta a costituire riserve tecniche sufficienti per svolgere le proprie attività. Tali riserve tecniche e riserve di compensazione sono costituite da investimenti e dai crediti o da altre attività.

Le autorità competenti hanno il potere di revocare l'autorizzazione concessa all'impresa qualora questa:

  • non utilizzi l'autorizzazione entro dodici mesi;
  • non soddisfi più le condizioni di accesso;
  • non adempi ai suoi obblighi.

Disposizioni relative alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione di servizi

Le imprese di assicurazione hanno la possibilità di aprire una filiale nel territorio di un altro Stato membro, a condizione che esse lo segnalino all'autorità competente dello Stato membro di origine e presentino determinate informazioni, in particolare le operazioni effettuate in regime di stabilimento o quelle effettuate in regime di libera prestazione dei servizi.

Il contraente dovrebbe sempre essere informato del nome dello Stato membro in cui è sita la sede della società e della succursale con la quale il contratto deve essere concluso.

Termini chiave dell'atto

  • Riassicurazione: attività che consiste nell'accettare i rischi ceduti da un'impresa di assicurazione o da un'altra impresa di riassicurazione.

Riferimenti

Atto

Entrata in vigore

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Direttiva 92/49/CEE

2.7.1992

31.12.1993

GU L 228 dell'11.8.1992

Atto/i modificatore/i

Entrata in vigore

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Direttiva 95/26/CE

7.8.1995

18.7.1996

GU L 168 del 18.7.1995

Direttiva 2000/64/CE

17.11.2000

17.11.2002

GU L 290 del 17.11.2000

Direttiva 2002/87/CE

11.2.2003

10.8.2004

GU L 35 dell'11.2.2003

Direttiva 2005/1/CE

13.4.2005

13.5.2005

GU L 79 del 24.3.2005

Direttiva 2005/68/CE

10.12.2005

10.12.2007

GU L 323 del 9.12.2005

Direttiva 2007/44/CE

21.9.2007

20.3.2009

GU L 247 del 21.9.2007

Direttiva 2008/36/CE

21.3.2008

-

GU L 81 del 20.3.2008

Le modifiche e correzioni successive alla direttiva 92/49/CEE sono state integrate al testo di base. La presente versione consolidata ha unicamente un valore documentale.

ATTI CONNESSI

Direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 maggio 2000, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE del Consiglio (quarta direttiva assicurazione autoveicoli).

La direttiva ha lo scopo di migliorare la tutela dei residenti di ogni Stato membro vittime di un incidente stradale durante un soggiorno temporaneo all'estero, ossia in uno Stato membro diverso da quello di residenza o in un paese terzo il cui ufficio nazionale ha aderito al sistema della carta verde. La direttiva prevede la semplificazione della procedura di risarcimento e l'obbligo a carico delle imprese di assicurazione di designare un mandatario, incaricato della liquidazione del sinistro in ogni Stato membro, nonché la creazione di centri di informazione, incaricati di individuare l'assicuratore responsabile. Inoltre, la direttiva consente di introdurre un diritto di azione diretta in tutta l'Unione europea a favore della vittima, per poter chiedere il risarcimento direttamente all'assicuratore del responsabile del sinistro.

Ultima modifica: 25.10.2011

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